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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27424/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma di una precedente assoluzione pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Latina all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato per omicidio stradale. I fatti riguardano una collisione tra il furgone da lui condotto e un ciclomotore condotto da un terzo, con esito mortale per quest'ultimo. Secondo l'accusa, l'imputato, avvicinandosi a un'intersezione, non si sarebbe arrestato al segnale di Stop e non avrebbe dato la precedenza, violando le regole di circolazione e causando per colpa la morte del conducente del ciclomotore. Il ricorso articolava cinque motivi: (1) inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento emessa in giudizio abbreviato e per reato asseritamente non appellabile; (2) inammissibilità dell'appello del Procuratore generale per difetto delle condizioni previste dall'art. 593-bis c.p.p. e per motivazione omessa sul punto; (3) inammissibilità dell'appello per modalità di deposito non telematiche e per deposito presso la segreteria del P.G. anziché presso la cancelleria del giudice; (4) nullità della sentenza per omessa valutazione delle memorie difensive depositate in appello; (5) violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla configurabilità dell'omicidio stradale, alla motivazione rafforzata in riforma dell'assoluzione, alla valutazione della prova e alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: l'appello del pubblico ministero era ammissibile perché il reato contestato non rientrava tra quelli per cui opera l'inappellabilità del pubblico ministero; l'appello del Procuratore generale era legittimo poiché risultava l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica e, secondo la giurisprudenza richiamata, il coordinamento tra uffici requirenti legittima l'impugnazione del P.G.; il deposito dell'appello era tempestivo e, comunque, all'epoca era ancora consentito il deposito non telematico presso gli uffici giudiziari indicati. Il quarto motivo è stato dichiarato generico perché l'omessa valutazione di memorie difensive non integra di per sé nullità, ma può rilevare solo come vizio di motivazione, e il ricorrente non aveva indicato argomenti decisivi trascurati. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse assolto all'obbligo di motivazione rafforzata e avesse logicamente spiegato la prevedibilità ed evitabilità dell'evento e la colpa dell'imputato per violazione delle norme sulla precedenza e prudenza all'incrocio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Il delitto di omicidio stradale, punito con pena superiore nel massimo a quattro anni, non rientra tra i reati per i quali è esclusa l'appellabilità del proscioglimento del pubblico ministero; inoltre, la violazione delle regole di circolazione e la prevedibilità/evitabilità dell'evento fondano la colpa.

  • art. 443 c.p.p.

    La Corte richiama la disciplina dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, precisando che l'esclusione dell'appello del pubblico ministero non opera nel caso di specie.

  • art. 593 c.p.p.

    L'inappellabilità del pubblico ministero riguarda i proscioglimenti per i reati di citazione diretta; qui non ricorre, perché il reato contestato non rientra nell'art. 550 c.p.p.

  • art. 593-bis c.p.p.

    L'appello del Procuratore generale è ammissibile quando risulti l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica; il P.G. che propone appello assume la responsabilità del coordinamento tra uffici requirenti.

  • art. 111-bis c.p.p.

    Fino al 31 dicembre 2024 era ancora consentito, negli uffici giudiziari indicati, il deposito degli atti anche con modalità non telematiche.

  • art. 121 c.p.p.

    Le parti possono depositare memorie in ogni stato e grado, ma la loro mancata considerazione non determina automaticamente nullità; può incidere solo sulla motivazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte esclude che l'omessa valutazione di memorie difensive integri di per sé una nullità di ordine generale.

  • art. 192 c.p.p.

    Il ricorrente invocava i criteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi; la Corte osserva però che la censura, in concreto, si risolveva in una critica generica alla valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 533 c.p.p.

    La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non consente in cassazione di valorizzare una mera alternativa ricostruzione fattuale se la sentenza di appello ha motivato in modo compiuto.

  • art. 546 c.p.p.

    Viene richiamato quale parametro della sufficienza motivazionale della sentenza, ma la Corte ritiene che la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Le doglianze vengono esaminate come violazioni di legge, nullità e vizi di motivazione; tuttavia risultano, nel complesso, manifestamente infondate o generiche.

  • art. 145 cod. strada

    Le norme sulla prudenza all'incrocio e sul divieto di impegnare l'intersezione senza poter sgomberare rapidamente l'area di manovra fondano la colpa dell'imputato.

  • art. 550 c.p.p.

    Serve a individuare i reati per i quali opera la citazione diretta e, quindi, il diverso regime di appellabilità del proscioglimento.

  • art. 166-bis disp. att. c.p.p.

    È richiamato per spiegare il coordinamento tra Procuratore generale e Procuratore della Repubblica ai fini della legittimazione all'appello della parte pubblica.

  • d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    Fino al 31 dicembre 2024 il deposito degli atti poteva ancora avvenire anche con modalità non telematiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può appellare la sentenza di proscioglimento quando il reato contestato non rientra tra quelli per cui la legge esclude l'appello del P.M.; il regime di inappellabilità non si estende automaticamente a ogni proscioglimento.
  • L'appello del Procuratore generale è legittimo se risulta l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica e il coordinamento tra uffici requirenti è stato correttamente svolto; la legittimazione del P.G. deriva dal sistema di coordinamento previsto dalle disposizioni di attuazione.
  • Le eccezioni sulla forma o sul deposito dell'atto di impugnazione devono essere verificate alla luce della disciplina vigente al momento del deposito: se il sistema transitorio consente ancora il deposito non telematico, l'impugnazione non è inammissibile per il solo mancato uso del canale telematico.
  • L'omessa valutazione di memorie difensive non determina automaticamente una nullità processuale; essa rileva, semmai, come vizio della motivazione solo se il ricorrente indica specificamente argomenti decisivi trascurati dal giudice.
  • Nel giudizio di appello che riforma un'assoluzione, la motivazione deve essere rafforzata e confrontarsi criticamente con le ragioni del primo giudice; tuttavia, se la sentenza di secondo grado dà conto in modo compiuto delle ragioni della riforma, la censura di carenza motivazionale è infondata.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione fattuale accolta dal giudice di appello una mera ricostruzione alternativa dei fatti: il controllo della Corte riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non un nuovo giudizio di merito.
  • In materia di omicidio stradale, la colpa può essere desunta dalla violazione delle regole di prudenza e precedenza all'intersezione quando l'evento sia prevedibile ed evitabile in concreto, e la condotta alternativa esigibile consista nel non impegnare l'incrocio senza averne verificato la sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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