Sentenza del 10/06/2019 n. 959 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazione per l'abitazione principale - Dimora abituale anche del coniuge - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, sostenendo di avere diritto all'aliquota ridotta e alla detrazione per abitazione principale. Ha dedotto che l'immobile costituiva dal 1998 la propria residenza e il centro dei propri interessi lavorativi e affettivi, a seguito di una separazione di fatto dal coniuge. Ha inoltre eccepito la decadenza del Comune dal potere di accertare l'anno 2009. Il Comune ha contestato entrambe le tesi, rilevando che il coniuge risiedeva e dimorava abitualmente in un altro Comune e che, in assenza di separazione legale, l'agevolazione richiedeva la dimora abituale nell'immobile anche dei familiari.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto tempestivo l'avviso relativo al 2009, poiché la legge finanziaria 2007 prevedeva, per omessi pagamenti, il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato; la notifica del 5 maggio 2015 era quindi tempestiva. Nel merito, ha accertato che la contribuente risiedeva a Pietrasanta, mentre il coniuge, non legalmente separato, risiedeva e dimorava abitualmente a Firenze e aveva beneficiato nello stesso Comune dell'agevolazione ICI. Poiché l'immobile non costituiva la dimora abituale anche del familiare, non spettavano l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale. Gli avvisi sono stati dichiarati legittimi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.
L'agevolazione ICI per l'abitazione principale richiede, secondo la decisione, la dimora abituale nell'immobile sia del soggetto passivo sia dei suoi familiari, salvo prova contraria per il requisito della residenza anagrafica.
Art. 1, comma 173, lettera b), Legge 296/2006
La norma ha modificato la disciplina dell'abitazione principale e della relativa detrazione, confermando il riferimento alla dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari.
Legge 296/2006, disciplina dei termini di accertamento degli enti locali
Gli enti locali procedono alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete e all'accertamento delle omesse dichiarazioni o dei mancati versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
In presenza di omesso pagamento, il Comune dispone del termine quinquennale previsto dalla legge; l'avviso notificato il 5 maggio 2015 per l'ICI 2009 è stato quindi considerato tempestivo.
Cass. civ., sentenze n. 14389/2010, n. 15444/2017, n. 13062/2017 e n. 7330/2018
Una unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente ma anche dei suoi familiari.
La giurisprudenza richiamata esclude il beneficio quando il requisito della dimora abituale è presente soltanto nel contribuente e non nei familiari, salvo che sia dimostrata una situazione giuridicamente rilevante, come la separazione legale, o altri elementi idonei secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Per le agevolazioni ICI relative all'abitazione principale non è normalmente sufficiente che il solo proprietario abbia residenza e dimora abituale nell'immobile: occorre considerare anche la dimora abituale dei familiari.
- La mera separazione di fatto tra coniugi, se non adeguatamente provata e priva di riconoscimento giuridico, può non essere sufficiente a superare il requisito della dimora abituale comune richiesto per l'agevolazione.
- Quando il coniuge risiede stabilmente in un altro Comune e beneficia lì della stessa agevolazione, diventa particolarmente difficile dimostrare che l'immobile del contribuente costituisca anche la sua dimora abituale.
- Per verificare la tempestività dell'accertamento ICI occorre distinguere tra omesso pagamento e altre violazioni: per l'omesso versamento si applica il termine quinquennale previsto dalla legge finanziaria 2007.
- La prova della dimora abituale può richiedere elementi documentali concreti; la sola residenza anagrafica del contribuente o la dichiarazione di una separazione di fatto non necessariamente dimostrano il diritto al beneficio.
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