Cassazione Civile, Ordinanza n. 17992/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di concordato preventivo: il tribunale aveva omologato il concordato di una società debitrice, ma la corte d'appello, accogliendo il reclamo di una società creditrice ai sensi dell'art. 183 l. fall., aveva revocato l'omologazione. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi contro il decreto della corte territoriale. Nel frattempo, però, il tribunale ha dichiarato il fallimento della medesima società debitrice con sentenza poi divenuta definitiva perché non reclamata. La resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto fallimento. La Corte di cassazione ha ritenuto che, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, le impugnazioni contro il decreto di rigetto/non omologazione del concordato diventano improcedibili o inammissibili, poiché il giudizio sul fallimento assorbe integralmente le questioni relative alla crisi d'impresa e i motivi contro il diniego di omologazione devono essere eventualmente fatti valere come censure avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha dato atto del sopravvenuto fallimento della società ricorrente e ha applicato il principio secondo cui, dopo la dichiarazione di fallimento, non può proseguire il giudizio di impugnazione del decreto sulla omologazione del concordato, essendo le relative questioni assorbite nel diverso giudizio relativo alla sentenza di fallimento. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti per la sopravvenuta causa di improcedibilità.
Norme richiamate
reclamo ex art. 183 l. fall.
Costituisce il rimedio esperibile avverso il provvedimento della corte d'appello sul concordato preventivo; nel caso concreto il reclamo del creditore aveva portato alla revoca dell'omologazione.
reclamo ex art. 18 l.fall.
È richiamato per descrivere il giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento; il fallimento sopravvenuto assorbe le questioni sul concordato.
art. 161, sesto comma, l. fall.
ai sensi dell’art. 161, sesto comma, legge fall.
La pendenza della domanda di concordato, anche con riserva, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento, ma non sospende né rende improcedibile il procedimento prefallimentare.
artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall.
sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall.
Sono richiamati come eventi che segnano gli sviluppi della procedura di concordato rilevanti ai fini della possibile dichiarazione di fallimento.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che abbia chiesto l'ammissione al concordato rende inammissibili, e se già proposte improcedibili, le impugnazioni autonome contro il decreto di rigetto o di mancata omologazione del concordato preventivo.
- Tra concordato preventivo e fallimento non opera un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, ma un rapporto di consequenzialità e assorbimento: il giudizio sul fallimento assorbe i vizi del provvedimento sul concordato.
- Dopo la dichiarazione di fallimento non è possibile far proseguire il giudizio di impugnazione sulla omologabilità del concordato; le censure contro il diniego di omologazione devono confluire nell'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
- Il giudice investito del reclamo contro il fallimento deve esaminare anche le contestazioni relative alla proposta concordataria, confermando il non accoglimento del concordato se mantiene il fallimento, oppure revocando il fallimento senza che ciò comporti automaticamente l'omologazione del concordato.
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