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Sentenza

Sentenza del 10/05/2022 n. 14690 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune chiedeva il rimborso della tassa di concessione governativa (TCG) versata per abbonamenti di telefonia mobile (anni 2009-2012), sostenendo che il presupposto normativo (art. 318 del previgente DPR/156/1973 e richiamo normativo) era stato abrogato o reso inapplicabile dal nuovo codice delle comunicazioni (D.Lgs. 259/2003) e dal D.Lgs. 269/2001; deduceva inoltre contrasto con le direttive UE e l'illegittimità retroattiva/di applicazione della norma interpretativa (D.L. 4/2014).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la TCG è dovuta sugli abbonamenti di telefonia mobile: il richiamo tariffario va attualmente riferito all'art. 160 del D.Lgs. 259/2003 (secondo le Sezioni Unite n. 9560/2014) e la norma interpretativa D.L. 4/2014 art.2 comma 4 è di natura interpretativa e retroattiva. Ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare causa C-416/14) che ha ritenuto compatibile il prelievo con il diritto UE e ha affermato che il contratto di abbonamento può sostituire la licenza/autorizzazione come fatto generatore della tassa. Condanna del Comune al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 - art. 21 (Tariffa allegata)

    art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972

    Stabilisce la TCG con riferimento alla licenza/ documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile; la Corte interpreta il rinvio come formale e riferibile oggi all'art.160 del D.Lgs.259/2003

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) - art. 160

    art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003

    Contiene la disciplina delle 'stazioni radioelettriche' e, secondo Sezioni Unite e Cassazione, riproduce il presupposto della TCG per l'uso dei telefoni cellulari; il riferimento tariffario va inteso attualmente a questo articolo

  • D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. L. 28 marzo 2014, n. 50 - art. 2, comma 4

    Norma interpretativa che chiarisce che per 'stazioni radioelettriche' si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre; la Corte ne riconosce natura interpretativa (quindi retroattiva) e valida a chiarire l'ambito applicativo della TCG

  • D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269

    D.Lgs. n. 269/2001 (attuazione direttiva 1999/5/CE)

    Disciplina i requisiti tecnici e la libera immissione sul mercato delle apparecchiature radio/terminali (marcatura CE); non osta, secondo Corte e CGUE, all'applicazione della TCG che grava sul contratto di abbonamento e non limita la vendita degli apparati

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - art. 219

    Stabilisce che dalla liberalizzazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato; viene interpretato come non impeditivo rispetto al mantenimento degli introiti storici e della TCG

  • Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 9560/2014

    Ha stabilito che l'abrogazione formale dell'antica disposizione non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dei telefoni cellulari alla TCG e ha interpretato il rinvio tariffario in senso riferito all'art.160 del D.Lgs.259/2003

  • Corte di Giustizia UE, causa C-416/14 (17 settembre 2015)

    Ha ritenuto che il diritto UE non osti a una normativa nazionale che applica una tassa collegata all'uso di apparecchiature terminali in relazione a un contratto di abbonamento, e che il contratto può essere equiparato all'autorizzazione generale/licenza quale fatto generatore della tassa

Massime di principio

  • Il contratto di abbonamento per telefonia mobile può essere considerato 'documento sostitutivo' della licenza/autorizzazione e costituire il fatto generatore della TCG: in pratica la tassa grava sull'abbonamento, non sull'apparecchio.
  • L'abrogazione di una norma antecedente non elimina automaticamente l'applicabilità di un tributo se la disciplina successiva riproduce il presupposto o se il rinvio tariffario è formale e può essere riferito alla normativa vigente.
  • Una norma interpretativa (es. D.L. 4/2014 art.2, c.4) può essere retroattiva e chiarire l'ambito applicativo della tassa quando risolve contrasti interpretativi già esistenti.
  • Il diritto UE (direttive 1999/5, 2002/20, 2002/21, 2002/22 e relative modifiche) non impedisce l'applicazione di una tassa nazionale quale la TCG se il prelievo è collegato all'abbonamento e non comporta un controllo amministrativo che ostacoli la libera circolazione delle apparecchiature.
  • Trattamenti differenti tra abbonamento e carte prepagate possono essere giustificati: l'abbonamento è servizio continuativo con canone periodico, la prepagata è acquisto di credito, giustificando un diverso trattamento tributario.
  • Gli enti pubblici locali (Comuni) non sono automaticamente esentati dalla TCG: l'esenzione prevista per lo Stato non si estende ai Comuni e l'applicazione della tassa agli enti locali è stata confermata dalla giurisprudenza.

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