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Sentenza

Sentenza del 14/12/2023 n. 35091 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia notificò un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 con recuperi IVA, IRAP e IRES poiché la contribuente avrebbe partecipato ad operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. FERKAL impugnò; in primo grado la CTP di Napoli respinse il ricorso; la CTR Campania, con sentenza n. 1418/2020, rigettò l'appello ritenendo che: (a) per le operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione aveva provato la partecipazione diretta della FERKAL alle frodi emerse da indagini complesse (Procura, GdF, Agenzia delle Dogane); (b) per le operazioni oggettivamente inesistenti l'Ufficio aveva fornito presunzioni sufficienti della loro fittizietà e la contribuente non aveva dimostrato la reale esecuzione delle prestazioni o la consegna delle merci. In cassazione FERKAL deduceva violazione di norme sull'IVA e dell'onere della prova, nonché mancato esame di documenti (visure camerali, DDT, documentazione sui trasporti) e violazione di norme internazionali sul trasporto; la Corte di legittimità ha analizzato la ripartizione dell'onere della prova e la valutazione degli elementi istruttori svolta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di FERKAL, confermando le sentenze dei giudici di merito. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che chiedevano riesame del materiale probatorio e ha sottolineato che, una volta che l'Amministrazione dimostra (anche per presunzioni) l'inesistenza oggettiva delle operazioni, grava sul contribuente provare l'effettiva esecuzione. I motivi che lamentavano mancato esame di visure camerali o di elementi formali sono stati ritenuti carenti di specificità o inidonei a scalfire il quadro probatorio. FERKAL è stata condannata alle spese di giudizio in Cassazione, liquidate in Euro 14.500,00 per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, e all'eventuale versamento del contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Norma richiamata in tema di detrazione IVA: la Corte conferma che l'Amministrazione deve provare la fittizietà delle operazioni e, per le operazioni soggettivamente inesistenti, la consapevolezza o la partecipazione del destinatario; se l'Ufficio dimostra la partecipazione/o la fittizietà, il contribuente deve fornire prova contraria concreta.

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato il principio sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte applica che l'onere probatorio grava sull'Amministrazione per dimostrare la fittizietà (anche con presunzioni) e, ove ciò sia avvenuto, sul contribuente per dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni contestate.

  • Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR), art. 6

    La ricorrente invocava la normativa CMR per sostenere che non è necessario indicare in fattura i dati del vettore; la Corte però ritiene che l'assenza di talune indicazioni sul trasporto non impedisce all'Amministrazione di provare l'inesistenza delle operazioni, e che il richiamo alla CMR non supera l'onere probatorio a carico del contribuente.

  • D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, art. 1, comma 3

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione dei documenti di trasporto; la Corte rileva che richiami normativi sulle forme del trasporto non esonerano il contribuente dall'obbligo di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni quando l'Amministrazione ha fornito presunzioni di fittizietà.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione fiscale dimostra, anche mediante presunzioni semplici e su base investigativa, l'oggettiva inesistenza di operazioni, l'onere di provare l'effettiva esecuzione ricade interamente sul contribuente; fatture, contabilità regolare o mezzi di pagamento formali di norma non bastano.
  • Per le operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve dimostrare non solo la fittizietà del fornitore ma anche elementi idonei a far sospettare la partecipazione/consapevolezza del cessionario; se prova la partecipazione attiva del contribuente, questi deve fornire prova rigorosa della propria estraneità.
  • Documenti formali quali visure camerali o DDT hanno valore limitato se non sono contestualizzati e correlati ad altre prove che dimostrino l'effettiva e sostanziale esistenza del controparte e l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
  • L'esistenza di accertamenti o indagini penali e amministrative collegati può rafforzare il quadro probatorio dell'Amministrazione ai fini fiscali; il contribuente dovrà opporre elementi probatori concreti e specifici per confutarlo.
  • In cassazione le censure che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio senza specificare i documenti, il loro contenuto e la loro rilevanza concreta sono inammissibili; è necessaria specificità sulle deduzioni e riferimenti chiari ai documenti prodotti nei gradi di merito.
  • Richiami a norme sul trasporto internazionale o a formalità documentali non esonerano dalla necessità di provare l'effettiva consegna della merce o l'effettiva prestazione quando l'Amministrazione dimostra la fittizietà delle operazioni.

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