Cassazione Penale, Ordinanza n. 25097/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato il rigetto, già pronunciato dal Magistrato di sorveglianza, della domanda di liberazione anticipata relativa al semestre di pena espiata dal 3 dicembre 2022 al 3 giugno 2023. La decisione impugnata aveva valorizzato una infrazione disciplinare consistente nello svolgimento negligente dell'attività lavorativa in istituto e nell'indifferenza verso i ripetuti richiami, ritenuta indice di mancata partecipazione all'opera rieducativa nel semestre di riferimento. In cassazione il ricorrente ha riproposto le medesime censure già esaminate nei gradi di sorveglianza, contestando implicitamente la valutazione negativa della propria condotta ai fini del beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi in materia di liberazione anticipata, osservando che il Tribunale di sorveglianza aveva effettuato una valutazione congrua e non manifestamente illogica della condotta tenuta nel semestre rilevante, apprezzando l'infrazione disciplinare come indice di mancata partecipazione all'opera di rieducazione. Non essendo state dedotte censure nuove o decisive, ma solo la riproposizione di doglianze già disattese, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
La liberazione anticipata richiede la valutazione della partecipazione del condannato all'opera rieducativa nel semestre di riferimento.
art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Il parametro valutativo della partecipazione al percorso rieducativo è ancorato alla condotta esteriore del detenuto e non presuppone una già avvenuta risocializzazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per profili di colpa connessi all'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata, l'oggetto della valutazione non è il pieno raggiungimento del reinserimento sociale, ma la partecipazione del detenuto all'opera rieducativa nel semestre considerato.
- La valutazione sulla liberazione anticipata va compiuta con riferimento alla condotta esteriore del condannato e può essere negativa se emergono comportamenti incompatibili con l'adesione al percorso risocializzante.
- Le infrazioni disciplinari possono legittimare il diniego del beneficio solo se apprezzate nella loro concretezza e idoneità a esprimere resistenza al processo di risocializzazione, all'esito di un giudizio complessivo con gli altri elementi rilevanti.
- Una violazione disciplinare può incidere anche sui semestri contigui, soprattutto se di particolare gravità e se indicativa di mancata adesione all'opera rieducativa; maggiore è la distanza temporale, maggiore deve essere la gravità dell'episodio perché produca effetti negativi.
- In sede di ricorso per cassazione contro il diniego della liberazione anticipata, la mera riproposizione di censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di sorveglianza non è sufficiente a superare la valutazione impugnata e può condurre all'inammissibilità.
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