Cassazione Civile, Ordinanza n. 17357/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Le ricorrenti avevano promosso un giudizio per ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione di un terreno intercluso contiguo a un altro fondo acquistato dal loro dante causa. Sostenevano che il possesso del bene fosse stato esercitato dal 1967 dal padre, il quale avrebbe recintato il terreno, vi avrebbe piantumato alberi e realizzato un box, e che esse fossero subentrate nel possesso nel 2002. I convenuti avevano resistito sostenendo che il bene era stato consegnato in forza di un preliminare/promessa di vendita e che il rapporto era quindi di detenzione qualificata, non di possesso utile ad usucapire; in via riconvenzionale chiedevano anche il rilascio e il risarcimento danni. In appello le attrici avevano censurato l'affermazione di inammissibilità/tardività della deduzione dell'interversione del possesso e la decisione del primo giudice sulla mancata prova dell'interversio possessionis. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, perché la Corte territoriale avrebbe liquidato il motivo di appello con un richiamo non pertinente a un precedente sulla mutatio libelli; (2) violazione degli artt. 99, 112, 113, 115 c.p.c. e 1141, comma 2, c.c., sostenendo che la prospettazione dell'interversione del possesso non introduceva una domanda nuova, poiché i fatti costitutivi erano già stati allegati e la proprietà è un diritto autodeterminato; (3) violazione degli artt. 1140, 1141, comma 2, e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto assorbito il motivo sulla prova dell'interversione, non considerando che recinzione, piantumazione e realizzazione di un box avrebbero trasformato la detenzione qualificata in possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: la sentenza d'appello possedeva una motivazione sufficiente al "minimo costituzionale"; inoltre, pur correggendo la motivazione della Corte territoriale ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha affermato che l'allegazione dell'interversione del possesso in una controversia sulla proprietà non integra mutatio libelli vietata, trattandosi di diritto autodeterminato, ma ciò non incideva sul dispositivo perché la decisione di merito era comunque corretta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la valutazione circa l'irrilevanza degli atti invocati come interversione del possesso è un accertamento di fatto insindacabile in cassazione. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo di nullità della sentenza per carenza di motivazione, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello soddisfacesse il requisito motivazionale minimo.
art. 111 Cost., comma 6
richiamato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte ha escluso la violazione.
art. 183 c.p.c.
evocato con riferimento alla memoria autorizzata e alla tardiva allegazione dell'interversione del possesso.
art. 99 c.p.c.
invocato per sostenere la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'ammissibilità della deduzione difensiva.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di violazione del principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia.
art. 113 c.p.c.
richiamato come norma sulla decisione secondo diritto.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di violazione delle regole di valutazione della prova.
art. 1140 c.c.
richiamato per definire il possesso e la sua rilevanza ai fini dell'usucapione.
art. 1141, comma 2, c.c.
richiamato per sostenere la configurabilità dell'interversione del possesso da detenzione a possesso.
art. 2697 c.c.
richiamato con riguardo all'onere probatorio della parte che invoca l'usucapione e l'interversione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, perché il dispositivo era conforme a diritto.
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato per giustificare la correzione della motivazione in nome dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla proprietà e sui diritti reali autodeterminati, la causa petendi si identifica nel diritto fatto valere e non nel titolo storico allegato; perciò la deduzione di fatti diversi a sostegno della stessa pretesa non integra automaticamente mutatio libelli vietata.
- La mutatio libelli è configurabile solo quando la parte sostituisca alla domanda originaria una pretesa intrinsecamente diversa, tale da non aver formato oggetto di contraddittorio nel primo grado.
- La consegna del bene in esecuzione di un preliminare o di una promessa di vendita è, di regola, espressione di detenzione qualificata e non di possesso utile all'usucapione, salvo prova di una valida interversione del possesso.
- Gli atti materiali incompatibili con la mera detenzione qualificata possono essere valutati come possibili indici di interversione solo se il giudice di merito li ritenga, in concreto, idonei a manifestare un mutamento del titolo del rapporto di fatto.
- La valutazione di idoneità degli atti a integrare l'interversione del possesso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- Se la decisione impugnata è corretta nel dispositivo ma contiene un'erronea premessa giuridica sulla motivazione, la Corte di cassazione può correggerla senza cassare la sentenza quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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