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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25782/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il provvedimento del GIP di Venezia che aveva rifiutato il dissequestro di crediti d'imposta presenti nel cassetto fiscale di Dueal S.r.l. Di Paolo sosteneva che tali crediti derivavano da lavori edilizi effettivamente eseguiti e quindi erano leciti; che si era trattato di un errore di esecuzione del sequestro (non di sua adozione); che i crediti oggetto di sequestro erano solo quelli riferibili alle operazioni investigative e non tutto il cassetto fiscale; e che il Tribunale aveva erroneamente qualificato il sequestro come sequestro del profitto del reato (eseguibile per equivalente) mentre si sarebbe trattato di prodotto del reato o di cose pertinenti al reato, non sottoponibili al sequestro per equivalente. Il ricorrente allegava altresì di aver documentato la legittima provenienza dei crediti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il GIP e il Tribunale avessero correttamente qualificato i crediti d'imposta come provento del reato e che il sequestro fosse stato disposto anche nella forma per equivalente, richiamando espressamente gli articoli pertinenti. Ha inoltre osservato che la questione sulla riconducibilità dei singoli crediti alle condotte fraudolente era ormai coperta dal giudicato cautelare (precedente declaratoria di inammissibilità su identico oggetto) e che le doglianze del ricorrente erano generiche e prive della necessaria specificità in relazione ai singoli capi di imputazione. La Corte ha altresì ricordato che i profili attinenti alle modalità di esecuzione del sequestro devono essere denunciati con l'incidente di esecuzione e non con il riesame o la cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e al versamento equitativo di €3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 640-quater cod. pen.

    richiamato nel decreto di sequestro come titolo abilitante alla qualificazione dei crediti come provento

    usato dal Gip e richiamato dal Tribunale per qualificare i crediti d'imposta come provento del reato e per autorizzare la confisca anche per equivalente

  • art. 322-ter cod. pen.

    citato nel decreto di sequestro

    richiamato insieme alle altre norme per inquadrare le condotte e la possibilità di misure cautelari e confisca connessa

  • art. 240 cod. pen.

    citato nel provvedimento di sequestro

    menzionato nel decreto di sequestro e valutato dalla Corte come parte del quadro normativo che ha consentito la qualificazione del sequestro come riferibile al profitto del reato

  • art. 321 c.p.p.

    riferimento al comma 1 nel provvedimento impugnato

    disciplina il sequestro preventivo; il comma 1 è stato citato nel provvedimento per il sequestro impeditivo; la Corte ha sottolineato che le questioni sulle modalità di esecuzione del sequestro sono rimediate con l'incidente di esecuzione

  • art. 640-bis cod. pen.

    menzionato nella precedente decisione di Sezione a fondamento delle imputazioni

    reato fra quelli posti a fondamento della misura reale; la presenza di molteplici capi di imputazione ha inciso sulla necessità di specificità delle censure

  • art. 616 c.p.p.

    citato nella parte sanzionatoria della sentenza

    consente la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda

    usata dalla Corte per giustificare l'imposizione dell'ammenda equitativa a carico del ricorrente, salvo responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Se il Gip ha qualificato espressamente i beni come provento del reato e ha disposto il sequestro anche per equivalente, è possibile sequestrare crediti d'imposta come strumento della confisca per equivalente; tale qualificazione è determinante e difficilmente superabile senza motivazione specifica e prova contraria
  • Questioni già decise con giudicato cautelare (precedenti declaratorie di inammissibilità o conferme del sequestro) non possono essere riesaminate in modo meramente ripetitivo: la parte deve proporre censure nuove e specifiche
  • Le doglianze generiche che non individuano con precisione quali crediti non sarebbero provento e perché sono inammissibili; il ricorso deve indicare, per ogni posizione, gli elementi concreti che escludono il profitto illecito
  • Le controversie sulle modalità di esecuzione del sequestro (p.es. errori nell'oggetto materiale sequestrato) vanno dedotte con l'incidente di esecuzione, non con il riesame o con il ricorso per cassazione
  • Se il provvedimento di sequestro distingue tra diverse tipologie di vincolo (es. indica "anche per equivalente" solo per alcuni punti), occorre verificare il testo del decreto e mirare le impugnazioni sulle singole pronunce; non si può aggredire l'intero provvedimento con censure generiche
  • Per evitare sanzioni (spese e ammende) in caso di impugnazioni infondate o generiche, il difensore deve curare la specificità delle censure e valutare la disponibilità di rimedi procedurali alternativi (es. incidente di esecuzione) prima di proporre ricorsi in cassazione

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