Sentenza del 29/01/2019 n. 2390 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il regime fiscale applicabile alla somma corrisposta nel 2003 a T.G. per la liquidazione della propria posizione di previdenza integrativa aziendale ENEL. Il contribuente sosteneva che la componente derivante dal rendimento della posizione previdenziale dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista per i redditi derivanti da polizze vita, mentre l'Agenzia delle Entrate sosteneva l'applicazione della tassazione separata all'intera somma. L'Agenzia ha inoltre denunciato l'omessa o insufficiente motivazione della CTR e la mancata distinzione tra gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva applicato indistintamente la ritenuta del 12,50% all'intera prestazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Bari, in diversa composizione, affinché determini la tassazione distinguendo le diverse componenti e periodi di maturazione. Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda soltanto la sorte capitale, mentre il rendimento derivante dall'effettivo investimento del capitale può beneficiare della ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata. La CTR dovrà inoltre decidere sulle spese del giudizio.
Norme richiamate
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
La ritenuta agevolata del 12,50% si applica, per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000, esclusivamente al rendimento derivante dall'effettivo investimento o gestione sul mercato del capitale accantonato, non alla sorte capitale né agli importi maturati successivamente.
D.Lgs. 23 aprile 1993, n. 124
prestazioni in forma di capitale "comunque" a tassazione separata
La disciplina introduce un discrimine temporale tra gli iscritti alle forme di previdenza complementare prima e dopo la sua entrata in vigore e costituisce il riferimento per individuare il regime fiscale applicabile alle prestazioni.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17
La tassazione separata si applica alla sorte capitale delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000 e, integralmente, alle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2001.
D.Lgs. n. 47 del 2000, artt. 10 e 12
Sono stati richiamati dall'Agenzia per sostenere la necessità di distinguere temporalmente il trattamento fiscale delle somme maturate prima e dopo il 31 dicembre 2000.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1
Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali; la Corte ha dichiarato assorbiti i motivi relativi ai vizi motivazionali e all'omessa pronuncia dopo aver accolto le censure sostanziali.
Massime di principio
- Nelle prestazioni di previdenza complementare liquidate in capitale occorre separare la sorte capitale dal rendimento: non è corretto applicare un unico regime fiscale all'intera somma.
- Per le posizioni maturate fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda gli accantonamenti riconducibili ai contributi del datore di lavoro e del lavoratore; il 12,50% riguarda soltanto il rendimento effettivamente prodotto dall'investimento del capitale.
- Non costituisce automaticamente rendimento agevolabile la maggiore somma calcolata mediante riserve matematiche o criteri tecnico-attuariali: deve essere dimostrato un effettivo investimento o impiego del capitale sul mercato.
- Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la prestazione è soggetta integralmente a tassazione separata, senza applicazione della ritenuta del 12,50% prevista per il rendimento delle polizze vita.
- In caso di liquidazione di una posizione previdenziale sviluppatasi in periodi diversi, il contribuente deve ricostruire analiticamente la quota maturata prima e dopo il 1° gennaio 2001 e documentare la natura delle somme richieste a rimborso.
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