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Circolare

Circolare numero 82 del 17-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce l’assetto organizzativo e operativo per la liquidazione dell’indennità di mobilità introdotta dalla legge n. 223/1991, coordinandola con gli uffici del lavoro e con le procedure INPS di disoccupazione. Vengono disciplinati domanda, istruttoria, calcolo, pagamenti diretti, controlli su requisiti e permanenza dello stato di disoccupazione, nonché i riflessi contabili e le variazioni al piano dei conti. La circolare anticipa inoltre l’evoluzione verso un sistema informativo integrato e un archivio centrale per la gestione delle prestazioni collegate allo status di disoccupato.

Indennità di mobilità: istruzioni procedurali, operative e contabili

Indennità di mobilità: istruzioni procedurali, operative e contabili

La circolare definisce il quadro organizzativo, procedurale e contabile per la liquidazione dell’indennità di mobilità introdotta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, entrata in vigore l’11 agosto 1991. Il documento si inserisce nel processo di revisione delle prestazioni collegate allo stato di disoccupazione e coordina l’attività INPS con gli uffici del lavoro, fissando regole per la presentazione delle domande, l’istruttoria, il calcolo, i pagamenti e i controlli successivi.

Ambito e finalità della circolare

La circolare richiama le precedenti istruzioni già fornite con riferimento alla disciplina transitoria e alle prime indicazioni sulla legge n. 223/1991. L’obiettivo è quello di definire un sistema operativo più agile e coerente con il nuovo assetto normativo, anticipando anche le linee evolutive di una gestione unitaria delle prestazioni legate allo stato di disoccupato.

Quadro organizzativo e revisione procedurale

La legge n. 223/1991 interviene in un contesto di revisione dell’intera area delle prestazioni di disoccupazione, già avviata dopo la riforma del collocamento introdotta dalla legge n. 56/1987. La circolare evidenzia tre esigenze di fondo:

  • adeguare norme e procedure alla nuova organizzazione del mercato del lavoro;
  • snellire l’iter delle domande e dei flussi finanziari, generalizzando il pagamento diretto a carico dell’INPS;
  • offrire un servizio meno formalizzato e più efficace ai cittadini.

Per la gestione operativa, presso la sede deve essere istituita un’"isola di produzione" dedicata a tutti gli adempimenti connessi allo status di lavoratore disoccupato o sospeso dal lavoro in settori extra-agricoli. Tale struttura deve ricomprendere anche gli adempimenti relativi ai pagamenti diretti per CIGS.

Domanda, modelli e supporti informatici

Per la presentazione della domanda viene predisposto un nuovo modello DS21, pensato per la lettura ottica e destinato a tutte le prestazioni collegate allo stato di disoccupato. Il modello è allegato in bozza e, fino alla sua effettiva disponibilità, le sedi devono utilizzare il modello DS21 attuale con diciture sovrapposte.

La circolare precisa che l’attuale modello non contiene il riquadro per la delega delle trattenute sindacali previsto dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Fino all’emissione del nuovo modello, le sedi devono accettare la delega allegata alla domanda; l’operatività delle deleghe resta però subordinata alla stipula delle convenzioni con le organizzazioni sindacali interessate.

Viene inoltre richiamato il nuovo modello DS22, già distribuito in fac-simile alle unità periferiche. Sul piano informatico, la procedura automatizzata è stata implementata per trattare le domande di indennità di mobilità e prevedere il pagamento diretto con periodicità mensile tramite sistema bancario. Sono inoltre state avviate intese con il Ministero del lavoro sui flussi informativi rilevanti per il diritto e il mantenimento della prestazione.

Rapporti con gli uffici del lavoro e iscrizione nelle liste di mobilità

La prestazione presuppone l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità ex legge n. 223/1991, gestite dagli uffici regionali del lavoro. L’iscrizione deve essere certificata dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego, alle quali la domanda deve essere presentata dal lavoratore tramite l’apposito riquadro del modello DS21.

Le sedi INPS accertano invece tutti gli altri requisiti soggettivi e normativi, in particolare:

  • anzianità aziendale;
  • periodo di effettivo lavoro;
  • ulteriori condizioni previste dalla disciplina richiamata.

Per i lavoratori licenziati dopo l’11 agosto 1991, le sezioni circoscrizionali attestano l’iscrizione nelle liste di mobilità sul DS21 e comunicano alle sedi le notizie che incidono sullo status di disoccupato. Le sedi INPS, a loro volta, trasmettono alle sezioni circoscrizionali l’elenco dei lavoratori ammessi alla prestazione con l’indicazione della durata della stessa.

Per i lavoratori già in trattamento speciale per l’industria o nelle relative proroghe alla data dell’11 agosto 1991, le sedi devono trasmettere all’ufficio regionale del lavoro una lista completa dei beneficiari dell’indennità ex art. 22, comma 7. Ogni nuovo decreto di proroga che comprenda la data dell’11 agosto 1991 richiede l’invio di una lista aggiornata con i nuovi nominativi da iscrivere nelle liste di mobilità, con successiva conferma dell’avvenuta iscrizione da parte dell’ufficio regionale.

La circolare chiarisce inoltre, sulla base di indicazioni ministeriali, che non è più possibile la doppia iscrizione nelle liste dei disoccupati e che la sezione circoscrizionale competente è esclusivamente quella di residenza del lavoratore. Viene anche precisato che l’iscrizione nelle liste di mobilità non è, al momento, sostitutiva dell’iscrizione nelle liste ordinarie ai fini delle prestazioni di disoccupazione previgenti.

Verifica della permanenza dello stato di disoccupazione e dell’ANF

Per garantire la correttezza dei pagamenti e la regolare corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ogni anno, in coincidenza con l’elaborazione delle competenze al 31 maggio, la procedura emette un modello per acquisire la dichiarazione di responsabilità del beneficiario (MOB/223).

Il modello contiene:

  • nei quadri B e C, le dichiarazioni del lavoratore sul perdurare o meno dello stato di disoccupazione;
  • nel quadro D, le dichiarazioni necessarie per consentire la prosecuzione dell’erogazione dell’ANF.

Contestualmente alla stampa del modello, viene prodotta una lista alfabetica sulla quale l’operatore deve attestare l’avvenuta restituzione delle dichiarazioni. Per i nominativi che non abbiano restituito la dichiarazione, prima dell’elaborazione della mensilità di luglio occorre acquisire il valore "NO" nel campo relativo alla permanenza dello stato di disoccupazione, con conseguente sospensione dei pagamenti. Devono inoltre essere acquisite le informazioni utili al recupero di somme eventualmente non dovute.

Quadro evolutivo del sistema

La circolare anticipa le linee di sviluppo dell’intero sistema di gestione delle prestazioni connesse allo status di disoccupato. In prospettiva sono previste:

  • la realizzazione di un archivio centrale per l’accertamento del diritto e la verifica continua dei requisiti;
  • il collegamento con l’archivio dei beneficiari delle diverse prestazioni;
  • l’interconnessione con gli archivi CIG, CISOA, dei lavoratori occupati e dei pensionati, per costituire un osservatorio sull’occupazione;
  • l’implementazione di una procedura unica per tutte le domande collegate allo stato di disoccupato, con travaso automatico delle informazioni contributive figurative dall’archivio ARPA;
  • il pagamento diretto di tutte le prestazioni tramite sistema bancario con flussi telematici e nuova regolamentazione dei rapporti informativi con il Ministero del lavoro.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’indennità di mobilità e dei connessi assegni per il nucleo familiare sono istituiti i seguenti conti:

  • GAU 30/34, per l’imputazione dell’indennità di mobilità;
  • PTD 30/24, per l’imputazione degli assegni per il nucleo familiare collegati all’indennità di mobilità;
  • GPA 10/52, per la rilevazione del debito verso i lavoratori per le prestazioni di mobilità e i connessi ANF.

I pagamenti devono essere addebitati al conto GPA 10/52, assistito dalla causale di mod. FL02 "20803 - Prestazioni di mobilità". Eventuali recuperi dell’indennità di mobilità vanno imputati al conto GAU 24/34, di nuova istituzione.

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 con:

  • codice di bilancio 54, per l’indennità di mobilità;
  • codice di bilancio 53, già esistente, per gli assegni per il nucleo familiare.

Le partite ancora da definire a fine esercizio vanno imputate ai conti:

  • GAU 10/43, per le somme non riscosse relative all’indennità di mobilità;
  • PTR 10/45, per le somme non riscosse relative agli assegni per il nucleo familiare.

L’allegato n. 2 riporta i conti di nuova istituzione e quelli con denominazione variata.

Flusso procedurale per l’acquisizione e la gestione delle domande

La procedura realizzata si collega al flusso di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione non agricola e comprende acquisizione delle domande, istruttoria e calcolo periodico delle indennità, con stampa della documentazione di pagamento tramite la procedura dei "pagamenti vari".

Le fasi del flusso sono suddivise tra reparto e CED e comprendono, tra l’altro:

  • acquisizione domande;
  • variazione e consultazione;
  • istruttoria;
  • creazione della collezione "INDENN/MOBIL";
  • abilitazione dell’userid;
  • calcolo delle prime liquidazioni;
  • consultazione e quadratura della collezione;
  • emissione assegni, liste e riepiloghi;
  • stampa di recuperi, indebitI e biglietti contabili;
  • chiusura delle elaborazioni contabili;
  • cancellazione dei records della collezione.

Per le liquidazioni successive al primo pagamento si utilizza la funzione di calcolo delle liquidazioni successive, con passaggi identici a quelli del flusso principale.

Acquisizione delle domande: dati e regole principali

Nella fase di acquisizione la domanda è identificata con il codice "7". Il numero domanda è composto da anno di presentazione e progressivo superiore a 80000. Devono essere acquisiti obbligatoriamente dati anagrafici, residenza, codice fiscale, matricola INPS e CSC dell’azienda. Sono stati istituiti i codici qualifica "Q" per i quadri e "A" per gli apprendisti.

Tra i codici motivo cessazione vengono introdotti quelli necessari a distinguere le varie ipotesi di licenziamento, tra cui:

  • 70, 71, 72 per le ipotesi ex art. 16 della legge n. 223/1991;
  • 73 per i lavoratori già in CIG ex art. 7;
  • 74, 75, 76 per i lavoratori ex GEPI, ex INSAR e in CIG ex legge n. 501/1977.

Sono previsti motivi di reiezione immediata, tra cui mancata iscrizione nelle liste di mobilità, qualifica non ammessa, assenza di copertura CIG per alcune categorie e dipendenza da azienda edile. Nella sezione contributiva, per la mobilità non servono i periodi contributivi ordinari e può essere indicato il codice 69 per "nessun contributo". Per pensionati di anzianità o titolari di assegno di invalidità, sono acquisiti i dati necessari al principio di incumulabilità, con detrazione degli importi dalla mobilità.

Nella sezione dedicata all’assegno per il nucleo familiare e ai trattamenti speciali sono richiesti i dati sul nucleo, sul tipo di contratto e sulle ore contrattuali dichiarate dal datore di lavoro sul DS22.

Nella sezione specifica dell’indennità di mobilità vengono acquisiti i dati decisivi per il diritto e la durata della prestazione, tra cui:

  • data di inizio dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • requisiti per pensione di vecchiaia;
  • esito sulla possibilità di far valere sei mesi di lavoro;
  • sede INPS presso cui è stato versato il contributo iniziale previsto dalla legge;
  • retribuzione oraria;
  • eventuali recuperi su indennità o su ANF;
  • eventuali sospensioni, decadenze e prolungamenti del termine;
  • permanenza dello stato di disoccupazione.

Sono inoltre disciplinate le domande di variazione prima e dopo l’istruttoria, nonché la consultazione delle pratiche e lo stato dell’esito domanda, che può essere in acquisizione, evidenza, respinta, accolta, in parcheggio, liquidata o definita.

Istruttoria: controlli e criteri di accoglimento

L’istruttoria prende in esame le domande già acquisite e le decide in base ai controlli eseguiti. In caso di esito negativo vengono disposte la reiezione o la collocazione in evidenza con stampa di lettere di richiesta dati.

I controlli riguardano in particolare:

  • termini di presentazione: 68 giorni dalla data di licenziamento, oppure 60 giorni dal termine di malattia, infortunio, astensione obbligatoria per maternità, definizione di vertenza o termine del servizio militare;
  • causa di licenziamento: ammissibilità dei codici 70-76;
  • requisito lavorativo: almeno 12 mesi di anzianità nell’ultimo rapporto e 6 mesi di lavoro effettivo, salvo i casi ex codici 74, 75, 76;
  • qualifica: ammesse solo le qualifiche operaio, impiegato e quadro;
  • tipo contratto: le domande di lavoratori con contratto a termine sono respinte;
  • pensione di vecchiaia: se la decorrenza del diritto alla pensione precede quella dell’indennità, la domanda è respinta.

Superati i controlli, la domanda viene accolta e resa disponibile per il calcolo.

Calcolo delle prime liquidazioni

La funzione di calcolo determina per le domande accolte:

  • la decorrenza della prestazione;
  • la durata massima;
  • la misura giornaliera;
  • il numero dei giorni da indennizzare fino al mese precedente l’avvio della funzione;
  • l’importo da corrispondere.

La decorrenza è fissata all’ottavo giorno dal licenziamento se la domanda è presentata entro 7 giorni, altrimenti al quinto giorno successivo alla domanda. L’iscrizione al collocamento, se successiva, sposta l’inizio della prestazione.

La durata dipende da età, appartenenza ad azienda operante nel Mezzogiorno, durata dell’ultimo rapporto di lavoro, data di pensionamento, eventuali decadenze, sospensioni per rioccupazione e altre cause di riduzione. La misura giornaliera iniziale è determinata in base alla retribuzione oraria e alle ore settimanali contrattuali, con applicazione del limite massimo CIG, della riduzione del 4,94% e dell’eventuale detrazione della pensione di anzianità o dell’assegno di invalidità.

Il testo indica i tetti mensili CIG pari a lire 1.191.783 per il 1991 e lire 1.248.021 per il 1992, con corrispondenti valori giornalieri. La misura è rivalutata a inizio anno in relazione all’indennità di contingenza. Dopo 12 mesi di corresponsione, l’indennità è ridotta del 20% sulla misura giornaliera al lordo della riduzione del 4,94%.

Se il periodo da indennizzare contiene almeno 28 giorni, il calcolo viene effettuato; in caso contrario è rinviato a una successiva attivazione. Se nel campo di sospensione è presente solo la data di inizio, la fine del periodo è fissata al giorno precedente. Se il periodo comprende il 31 maggio, la procedura emette la dichiarazione di permanenza dello stato di disoccupazione. I giorni da indennizzare seguono le regole dell’assicurazione contro la disoccupazione: 30 giorni per i mesi completi, giorni effettivi per febbraio e per le frazioni di mese.

L’importo da corrispondere deriva dal prodotto tra giornate indennizzabili e misura giornaliera, al netto di eventuali recuperi. Gli ANF sono liquidati secondo le regole già utilizzate nei flussi della disoccupazione.

Calcolo delle liquidazioni successive

La funzione di calcolo successivo rielabora tutte le domande non definite per determinare ulteriori importi dovuti. Le regole restano identiche a quelle della prima liquidazione, ma il calcolo copre il periodo dalla decorrenza iniziale fino all’ultimo giorno del mese precedente l’avvio dell’elaborazione, o fino a una eventuale data anteriore di cessazione del diritto. Dal totale vengono sottratte le somme già corrisposte e i recuperi.

Per gli ANF il periodo decorre dal giorno successivo a quello già calcolato e si chiude alla data legata all’avvio dell’elaborazione. Se la fine del periodo coincide con la cessazione del diritto, la domanda si definisce e non è più disponibile per variazioni.

Emissione pagamenti, liste e comunicazioni

La funzione di emissione assegni e liste si collega alla procedura di calcolo e, a breve termine, sarà sostituita dalla trasmissione telematica alle banche dei dati utili all’emissione dei titoli di pagamento.

La stampa delle liste e dei prospetti consente di ottenere:

  • lista di recuperi e indebitI con biglietto contabile;
  • lista delle domande accolte per le sezioni circoscrizionali;
  • comunicazioni ai lavoratori;
  • prospetti di liquidazione.

La lista dei recuperi e indebitI evidenzia le prestazioni con somme da recuperare e quelle definite per termine del diritto, indicando il debito dell’assicurato. In coda è predisposto il biglietto contabile. Le somme a recupero vengono imputate al conto GPA 52/99 e, se presenti, comportano la stampa di un ulteriore B.C.F.C. per lo storno a carico dei conti effettivi.

Le comunicazioni ai lavoratori interessano le posizioni con pagamenti in corso al 31 maggio e includono la dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione, da restituire per non sospendere i pagamenti. Chi abbia richiesto l’ANF può usare lo stesso documento per comunicare i dati reddituali necessari al prosieguo dei pagamenti.

Avvertenze tecniche per il CED di sede

Prima della messa a disposizione della procedura, gli operatori di controllo devono verificare con il programma 827 la lunghezza dei record dell’archivio "100". Se non è pari a 768 bytes, occorre contattare la segreteria TP per l’adeguamento dell’archivio.

Variazioni al piano dei conti

La circolare dispone la variazione o la nuova istituzione di diversi conti, tra cui:

  • GAU 10/43, per debiti relativi a somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni economiche ai lavoratori disoccupati non agricoli;
  • GAU 24/34, per recuperi e reintroiti dell’indennità di mobilità;
  • GAU 30/34, per l’indennità di mobilità;
  • GPA 10/52, per i debiti verso i lavoratori posti in mobilità;
  • PTD 30/24, per gli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori in mobilità;
  • PTR 10/45, per somme non riscosse dai beneficiari relative a prestazioni di disoccupazione ordinaria, trattamenti di famiglia connessi e indennità di mobilità.

Le nuove denominazioni e le variazioni sono riportate nell’allegato n. 2, che completa il quadro contabile della circolare.

Punti principali

Finalità e inquadramento della nuova prestazione

La legge 23 luglio 1991, n. 223 ha introdotto l’indennità di mobilità, innovando la disciplina degli strumenti di tutela contro la disoccupazione. La circolare fornisce le istruzioni organizzative e procedurali per la definizione delle domande e per una gestione più efficiente del ciclo operativo, con richiamo alla disciplina transitoria già illustrata con precedenti circolari.

Assetto organizzativo e rapporto con gli uffici del lavoro

Per l’istruttoria delle domande e la gestione delle prestazioni deve essere costituita presso la sede una "isola di produzione" dedicata a tutti gli adempimenti relativi allo status di lavoratore disoccupato o sospeso dal lavoro in settori extra-agricoli. Il presupposto principale della prestazione è l’iscrizione nelle liste di mobilità, gestite dagli uffici regionali del lavoro e certificate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego. Le sedi INPS accertano gli altri requisiti soggettivi e normativi.

Domanda, modelli e prima implementazione operativa

È previsto un nuovo modello DS21, predisposto per la lettura ottica, che sostituirà progressivamente quello in uso; nelle more le sedi utilizzano il modello attuale con diciture sovrapposte. È disciplinata anche la gestione delle deleghe per le trattenute sindacali ex art. 18 della legge n. 223/1991, da accettare allegandole alla domanda fino alla disponibilità del nuovo modello. È stato inoltre predisposto il modello DS22 e adeguata la procedura automatizzata con pagamento diretto mensile tramite sistema bancario.

Requisiti, controlli e casi di reiezione

L’istruttoria verifica i termini di presentazione, la causa di licenziamento, il requisito lavorativo, la qualifica, il tipo di contratto e la decorrenza della pensione di vecchiaia. Sono previste reiezioni immediate in presenza di mancata iscrizione nelle liste di mobilità, qualifica non ammessa, assenza del requisito di CIG per alcuni casi, dipendenza da azienda edile o contratto a termine. Per i lavoratori in trattamento speciale o proroghe alla data dell’11 agosto 1991 sono previste verifiche e scambi di liste con gli uffici regionali del lavoro.

Calcolo, pagamenti, ANF e controlli periodici

Il flusso procedurale gestisce acquisizione, istruttoria, calcolo delle liquidazioni iniziali e successive, emissione degli assegni o trasmissione telematica alle banche, stampa di recuperi, indebitI e comunicazioni ai lavoratori. La prestazione viene calcolata in base a decorrenza, durata massima, misura giornaliera, sospensioni e altri eventi rilevanti; gli assegni per il nucleo familiare sono trattati con regole analoghe a quelle della disoccupazione. Ogni anno, in occasione del calcolo delle competenze al 31 maggio, viene acquisita la dichiarazione di responsabilità per verificare la permanenza dello stato di disoccupazione e i requisiti reddituali per l’ANF.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Sono istituiti nuovi conti per l’indennità di mobilità, per gli assegni per il nucleo familiare connessi, per i debiti verso i lavoratori e per i recuperi o somme non riscosse. La circolare precisa le imputazioni contabili dei pagamenti, dei recuperi, delle somme non riscosse e delle partite ancora da definire a fine esercizio, con variazioni e nuove denominazioni di alcuni conti.

Prospettive evolutive del sistema

La circolare anticipa un modello a regime basato su archivio centrale, interconnessione con archivi di CIG, CISOA, lavoratori occupati e pensionati, gestione integrata delle domande collegate allo status di disoccupato e pagamenti diretti via sistema bancario con flussi telematici e nuove regole di interscambio con il Ministero del lavoro.

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