Sentenza del 14/12/2021 n. 39979 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava a C.G. la corresponsabilità, unitamente all'importatore, per l'inesatta dichiarazione di valore delle merci importate e irrogava sanzioni. In sede di merito la CTR aveva accolto l'appello dello spedizioniere ritenendo che il rappresentante diretto non risponda dell'adempimento dell'obbligazione doganale. L'Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione deducendo, tra l'altro, errata esclusione della responsabilità dello spedizioniere in rappresentanza diretta alla luce delle norme comunitarie e nazionali (Codice Doganale Comunitario, L.213/2000, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia, assorbendo il terzo, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui lo spedizioniere-rappresentante diretto non è normalmente solidalmente obbligato per i dazi se si limita a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore e i documenti da questi forniti; tuttavia può essere ritenuto responsabile (in solido) qualora l'Amministrazione dimostri che egli abbia fornito dati o allegato documenti necessari alla dichiarazione e ne conoscesse o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, incompletezza o non veridicità. La CTR dovrà quindi accertare se, nella specie, C.G. abbia effettivamente fornito o selezionato dati/documenti ed avesse o avrebbe dovuto avere conoscenza della loro erroneità o inidoneità.
Norme richiamate
Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) art. 201, par. 3 (seconda proposizione)
Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali.
La Corte interpreta questa norma nel senso che il fornitore dei dati utilizzati per la dichiarazione (anche il rappresentante diretto, se abbia materialmente fornito quei dati o documenti) può essere considerato debitore dei diritti doganali se conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'erroneità o invalidità dei dati/documenti.
Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) art. 5, par. 2
Stabilisce che la dichiarazione doganale può essere fatta dall'importatore o tramite rappresentante diretto o indiretto; utile per distinguere i profili di responsabilità tra rappresentanza diretta e indiretta.
TULD (art. 40, comma 1)
Norma nazionale che recepisce la possibilità di presentare la dichiarazione tramite rappresentanti (diretti o indiretti) e aiuta a qualificare la posizione giuridica dello spedizioniere.
L. 22 dicembre 1960, n. 1612
Istituisce l'albo professionale necessario per l'esercizio della rappresentanza doganale diretta; implica obblighi professionali specifici per lo spedizioniere in rappresentanza diretta.
L. n. 213 del 2000, art. 2, comma 6
in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonchè alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo
Deve essere letta unitamente all'art. 201 CDC: attribuisce responsabilità solidale allo spedizioniere quando questi era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'irregolarità dei dati o dell'inidoneità dei documenti da lui forniti o allegati.
D.L. n. 746 del 1983, art. 2
Norma richiamata dall'Agenzia per sostenere profili di responsabilità amministrativa e fiscale; utilizzata per dedurre obbligazioni in capo ai soggetti coinvolti nella dichiarazione doganale.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 10
Norma sanzionatoria richiamata nel terzo motivo (assorbito) relativa alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie/doganali.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11
Parte del quadro sanzionatorio tributario richiamato in relazione alle contestazioni di natura fiscale/doganale.
Massime di principio
- Il rappresentante diretto (spedizioniere) non è automaticamente solidalmente responsabile per i dazi dovuti se si è limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore e i documenti da questi forniti.
- La responsabilità solidale del rappresentante diretto scatta se e solo se l'Amministrazione dimostra che lo spedizioniere ha fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione e che ne conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, incompletezza o non veridicità.
- È onere dell'Amministrazione provare la cognizione (o l'obbligo di cognizione) dell'irregolarità da parte dello spedizioniere: il giudice deve quindi effettuare un accertamento di fatto su cosa lo spedizioniere abbia effettivamente fatto e saputo.
- In casi analoghi occorre documentare la posizione del rappresentante (diretta vs indiretta) e dimostrare concretamente il suo apporto materiale alla formulazione della dichiarazione (fornitura/selezione di dati o documenti), nonché la sua diligenza professionale.
- Prassi prudente per spedizionieri: mantenere evidenze scritte della provenienza dei dati e dei documenti forniti dall'importatore, svolgere controlli di base sulla veridicità/idoneità dei documenti ricevuti e annotare eventuali anomalie; ciò può limitare il rischio di essere ritenuti responsabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 dic 2021Sentenza del 14/12/2021 n. 1032 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2021Sentenza del 14/12/2021 n. 1036 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2021Sentenza del 14/12/2021 n. 1495 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 dic 2021Sentenza del 14/12/2021 n. 1506 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 dic 2021Sentenza del 14/12/2021 n. 1519 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 dic 2021Sentenza del 14/12/2021 n. 13691 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →