Sentenza del 08/07/2015 n. 14234 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione della sanzione del 30% per l'utilizzo in compensazione di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2002, senza la presentazione della dichiarazione richiesta dal D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3. La contribuente sosteneva, tra l'altro, che la norma allora vigente non prevedesse un termine né una decadenza per la mancata presentazione della dichiarazione e che le violazioni fossero imputabili agli amministratori precedenti. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che la presentazione della dichiarazione costituisse una condizione necessaria per poter esercitare il diritto alla compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che, anche nella formulazione applicabile all'epoca, la presentazione della dichiarazione contenente i dati necessari per l'istanza di rimborso fosse condizione indispensabile per esercitare la compensazione del credito IVA. Il mancato adempimento impediva quindi l'esercizio del diritto di compensazione nei limiti previsti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà esaminare gli ulteriori motivi di appello e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3
I contribuenti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 2, possono, in alternativa all'istanza di rimborso, effettuare la compensazione prevista dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, presentando all'ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso.
La dichiarazione contenente i dati necessari per il rimborso costituisce un adempimento indispensabile per esercitare la compensazione del credito IVA infrannuale. La sua omissione impedisce l'esercizio del diritto, anche se la versione applicabile ratione temporis non indicava espressamente un termine o una decadenza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 2
Disciplina i presupposti e le modalità per ottenere il rimborso dell'IVA relativa a periodi inferiori all'anno, cui si collega la possibilità alternativa di utilizzare il credito in compensazione.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
Prevede il meccanismo generale della compensazione dei crediti e dei debiti tributari, applicabile nel caso concreto al credito IVA infrannuale nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa speciale.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Costituisce la base normativa della sanzione applicata per l'utilizzo indebito del credito tributario in compensazione.
D.P.R. n. 126 del 2003, art. 2 e art. 3
Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Ha introdotto espressamente il termine per la presentazione della dichiarazione o dell'istanza collegata al rimborso e alla compensazione del credito IVA infrannuale.
Legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 215, lett. b)
Ha eliminato il riferimento formale alla dichiarazione, mantenendo quello all'istanza di rimborso; nella disciplina successiva la compensazione è consentita se l'istanza è presentata entro il termine previsto.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale subordina l'esercizio di un diritto a uno specifico adempimento dichiarativo, la mancata indicazione espressa di un termine o di una decadenza non implica necessariamente che l'adempimento sia irrilevante: esso può costituire una condizione di esercizio del diritto.
- Per utilizzare in compensazione un credito IVA infrannuale, occorre verificare non solo l'esistenza sostanziale del credito, ma anche il rispetto delle formalità e dei termini previsti dalla disciplina applicabile al periodo d'imposta.
- La presentazione successiva della dichiarazione IVA ordinaria o del modello Unico non sostituisce automaticamente la specifica dichiarazione o istanza richiesta per il rimborso o la compensazione infrannuale, salvo che la normativa applicabile lo consenta espressamente.
- In caso di sanzione per compensazione indebita, la questione della debenza del credito e quella del rispetto degli adempimenti formali sono distinte: anche un credito effettivamente esistente può non essere utilizzabile in compensazione se manca l'adempimento prescritto.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente tutti gli aspetti della controversia: il giudice di rinvio deve esaminare le ulteriori contestazioni e i motivi di appello non ancora decisi.
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