Cassazione Civile, Ordinanza n. 21378/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto edile: l'appaltatore chiedeva ai committenti il pagamento del residuo del prezzo, sostenendo che i lavori non si fossero conclusi per fatto imputabile ai committenti e che questi non avessero adempiuto regolarmente ai versamenti concordati. I committenti si opponevano e proponevano domanda riconvenzionale per ottenere la penale da ritardo, assumendo che i lavori fossero stati eseguiti in ritardo. In primo grado il Tribunale aveva respinto tutte le domande, rilevando che i committenti avevano già pagato più del valore delle opere effettivamente realizzate, sulla base della c.t.u. e delle quietanze prodotte. In appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto l'impugnazione dell'appaltatore, ritenendo che varie quietanze prodotte dalle parti fossero in parte duplicative e che, quindi, non potessero essere cumulate; aveva inoltre valorizzato il fatto che l'appaltatore non avesse ammesso di aver ricevuto l'intero importo indicato dai committenti. Con il ricorso per cassazione i committenti deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato tutte le quietanze prodotte e non disconosciute, dalle quali emergerebbe il pagamento complessivo di euro 322.928,76; 2) violazione degli artt. 2697, 1199, 2702, 2733 e 2735 c.c., sostenendo che la quietanza non disconosciuta valga come confessione stragiudiziale e vincoli il giudice sull'avvenuto pagamento; 3) violazione degli artt. 115, 116, 214, 215 c.p.c. e art. 74 disp. att. c.p.c. in relazione alla tempestività della produzione documentale; 4) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato le quietanze prodotte dalle parti, valutandole complessivamente e considerando che molte fossero sovrapponibili o duplicative; pertanto non vi era alcun omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una valutazione del materiale probatorio insindacabile in sede di legittimità. La Cassazione ha escluso anche la violazione delle norme sull'onere della prova e sulla quietanza, osservando che il giudice di merito non aveva negato la natura di quietanza dei documenti, ma aveva semplicemente accertato in fatto che i pagamenti provati ammontassero solo a euro 280.000,00. Il terzo motivo è stato assorbito, perché la sentenza d'appello non aveva fondato la decisione su una tardività dei documenti. Anche il quarto motivo è stato assorbito: una domanda ex art. 96 c.p.c. non poteva essere accolta nei confronti della parte risultata vittoriosa in appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non per la mera omessa o insufficiente valutazione di elementi istruttori; se il fatto è stato comunque preso in considerazione, la censura è inammissibile come omesso esame.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude la violazione della norma quando il giudice di merito ha correttamente individuato l'onere probatorio e ha soltanto valutato in fatto il materiale documentale per accertare l'entità dei pagamenti provati.
art. 1199 c.c.
La quietanza è stata considerata nel suo valore documentale, senza negarne la validità come attestazione del pagamento.
art. 2702 c.c.
Non è stata messa in discussione l'efficacia probatoria del documento sottoscritto, ma la sua concreta sovrapposizione con altri documenti prodotti.
artt. 2733 e 2735 c.c.
La quietanza non disconosciuta può avere valore assimilabile a confessione stragiudiziale, ma la Corte ribadisce che la valutazione della complessiva portata dei documenti e dell'eventuale duplicazione rimane un apprezzamento di merito.
art. 115 c.p.c.
La censura non è stata esaminata autonomamente perché assorbita dal rigetto dei primi motivi.
art. 116 c.p.c.
La doglianza mirava in sostanza a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione.
art. 214 c.p.c.
La questione del disconoscimento dei documenti è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione, poiché la Corte di merito ha esaminato i documenti nel loro complesso.
art. 215 c.p.c.
Anche rispetto alla mancata contestazione delle sottoscrizioni, la Cassazione ha ritenuto che la decisione impugnata si basasse su una valutazione di merito delle quietanze.
art. 74 disp. att. c.p.c.
La dedotta tardività documentale non ha inciso sulla motivazione della sentenza d'appello ed è stata quindi assorbita.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità per omessa pronuncia non è ravvisabile quando la relativa questione resta assorbita dalla definizione sfavorevole delle domande principali.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata non può essere affermata nei confronti della parte che risulti vittoriosa all'esito del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, pur non esaminando analiticamente tutte le singole risultanze istruttorie.
- La doglianza che miri a contestare la lettura complessiva di documenti e quietanze, o a sostenere una diversa sommatoria degli importi, investe la valutazione del merito ed è quindi insindacabile in cassazione, salvo errori di diritto effettivi.
- La quietanza non disconosciuta conserva il suo valore probatorio, ma il giudice può valutarne l'effettiva portata complessiva insieme agli altri documenti prodotti, anche per verificare duplicazioni o sovrapposizioni tra le prove documentali.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice altera la regola di riparto dell'onere probatorio; non sussiste quando egli si limita a ritenere non raggiunta la prova di un certo importo dopo aver valutato il materiale istruttorio.
- La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone che la parte contro cui è diretta non sia risultata vittoriosa; se il ricorso principale cade, la censura può restare assorbita o comunque non trovare accoglimento nei confronti della parte prevalente.
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