Deliberazione n. 404 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 15 maggio 2026 dal dirigente competente a seguito della segnalazione di una persona interessata, che aveva rappresentato il rischio di diffusione non consensuale su Instagram di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited erano state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited delle misure urgenti per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 28 maggio 2026 riguarda la ratifica, nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, delle misure urgenti adottate per impedire la diffusione su Instagram di materiale audiovisivo a contenuto sessualmente esplicito riferito a una persona interessata e destinato a rimanere privato. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione presentata al Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Segnalazione e competenza del Garante
L’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205, attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e riguardanti il segnalante, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso.
La stessa disposizione prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice. Nel caso esaminato, la persona interessata ha chiesto all’Autorità di intervenire nei confronti di Instagram.
Misure urgenti adottate il 15 maggio 2026
L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica del Garante.
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 255 del 15 maggio 2026, disponendo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione;
- l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’intervento di prevenzione della diffusione;
- la conservazione dell’eventuale materiale che la piattaforma avesse acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori;
- la conservazione per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- l’impiego di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 15 maggio 2026.
Ratifica del provvedimento urgente
Dopo l’acquisizione delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e l’esame della documentazione presente agli atti, il Garante ha ratificato il provvedimento n. 255/2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma le misure urgenti disposte dal dirigente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Natura dell’intervento e conseguenze operative
Il provvedimento ha natura preventiva e cautelare: è volto a impedire la diffusione non consensuale del materiale segnalato e a preservare l’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie. La conservazione è soggetta a un limite temporale di dodici mesi e deve avvenire con modalità tali da evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Dal testo non risulta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, né sono indicate ulteriori misure correttive oltre all’ingiunzione di blocco della diffusione e alla prescrizione di conservazione probatoria.
Punti principali
Base normativa dell’intervento
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021, convertito dalla l. n. 205/2021, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Segnalazione e piattaforma coinvolta
La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Instagram, gestita dalle società Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Misure urgenti adottate
Con determinazione n. 255 del 15 maggio 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto alle società l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
È stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente dirigenziale nella riunione del 28 maggio 2026. Non è stata applicata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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