Sentenza del 09/02/2017 n. 1238 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Rettifica - Raggiungimento della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di riduzione del canone di locazione è stata ritenuta inidonea, da sola, a dimostrare difficoltà economiche rilevanti ai fini della riduzione del valore di avviamento. Pertanto, la rettifica del valore non è stata superata sulla base della sola raccomandata. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo o sull'eventuale esito formale del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la rettifica, ai fini dell'imposta di registro, del valore di avviamento di un ramo d'azienda. Il punto esaminato è se una raccomandata inviata alla controparte contrattuale, contenente la richiesta di riduzione del canone di locazione, possa dimostrare l'esistenza di difficoltà economiche tali da giustificare una riduzione del valore dell'avviamento. La sentenza ritiene che tale documento, provenendo dalla stessa parte interessata e consistendo in una mera richiesta negoziale, non sia sufficiente a comprovare in modo oggettivo la situazione economica dedotta.
Norme richiamate
Imposta di registro e valore di avviamento di un ramo d'azienda
Il valore dell'avviamento deve essere determinato sulla base di elementi concreti e verificabili. Una semplice dichiarazione o richiesta della parte interessata non dimostra automaticamente una diminuzione del valore economico dell'azienda.
Massime di principio
- Una richiesta negoziale inviata unilateralmente, come la domanda di riduzione del canone, costituisce al più un indizio della situazione rappresentata e non prova da sola l'effettiva difficoltà economica.
- Per contestare una rettifica del valore di avviamento occorrono elementi oggettivi, documentati e coerenti, come bilanci, scritture contabili, dati sui ricavi, perdite, andamento dell'attività o perizie.
- La prova deve dimostrare non soltanto l'esistenza di difficoltà economiche, ma anche il loro concreto impatto sul valore dell'avviamento alla data rilevante.
- Le dichiarazioni provenienti dalla parte che ha interesse alla riduzione del valore devono essere corroborate da documentazione indipendente o da altri elementi probatori.
- In situazioni analoghe, la mera crisi o difficoltà nella gestione dell'attività non comporta automaticamente una riduzione dell'avviamento: è necessario provare il nesso causale e la misura della diminuzione.
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