Sentenza del 04/04/2022 n. 1569 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processotributario - Costituzione dell'agenzia delle entrate-Riscossione-Modalità.(prima massima). Accertamento - Controlli automatici - Obbligatorietà emissione avviso bonario - Non sussiste. (seconda massima). Accertamento - Liquidazioni automatizzate - Calcolo interessi mediante rinvio - Difetto di motivazione - Non sussiste. (terza massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva su tre questioni principali: 1) la legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite avvocati del libero foro senza formalità; 2) l'eventuale obbligo di emissione dell'avviso bonario in caso di controlli/controlli automatici; 3) la presunta carenza di motivazione delle liquidazioni automatizzate, in particolare circa il calcolo degli interessi effettuato mediante rinvio a criteri/parametri esterni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la posizione dell'Agenzia: 1) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro per la rappresentanza e difesa in giudizio, negli ambiti non riservati convenzionalmente all'Avvocatura dello Stato o quando questa sia indisponibile; la costituzione in giudizio tramite l'una o l'altra postula implicitamente l'esistenza del presupposto normativo (conseguentemente non è richiesta allegazione o prova di tale presupposto, neppure in sede di legittimità); 2) nei controlli automatici non sussiste un obbligo generale di emissione dell'avviso bonario; 3) le liquidazioni automatizzate che calcolano gli interessi mediante rinvio a criteri/parametri non sono automaticamente affette da difetto di motivazione se il metodo e i parametri adottati risultano desumibili e connessi all'atto.
Norme richiamate
R.d. 1611/1933
Norma storica di riferimento sullo Stato/ordinamento degli uffici; è richiamata come quadro normativo che concorre a disciplinare le attribuzioni dell'Avvocatura e i rapporti con gli enti pubblici nella difesa in giudizio.
d.lgs. 50/2016
Rilevante come parte del quadro legislativo sulle procedure e sui rapporti contrattuali della pubblica amministrazione; richiamato a supporto dell'assetto normativo che regola l'attività dell'ente e i suoi rapporti esterni (incluso il ricorso a professionisti esterni).
d.l. 193/2016 conv. l. 225/2016
Normativa collegata alla riorganizzazione e alla disciplina dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione; utilizzata per giustificare la possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro quando non opera l'Avvocatura dello Stato.
Cass. S.U. 30008/2019
Precedente della Corte di Cassazione che conferma il principio secondo cui la costituzione in giudizio dell'ente mediante l'Avvocatura o tramite avvocati del libero foro implica l'esistenza del presupposto che giustifica tale scelta, senza necessità di ulteriore allegazione.
Cass. 41205/2021
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio di cui sopra, richiamata per rafforzare la regola sull'assenza dell'onere probatorio circa la scelta del patrocinio tra Avvocatura e avvocati esterni.
Massime di principio
- La costituzione in giudizio di un ente pubblico tramite avvocato del libero foro, quando la materia non è convenzionalmente riservata all'Avvocatura o quando l'Avvocatura è indisponibile, si presume legittima e non richiede che l'ente dimostri in giudizio il presupposto normativo: tale presunzione vale anche in sede di legittimità.
- Nei casi di controlli automatici non opera un obbligo generale di emissione dell'avviso bonario: l'assenza di avviso non determina automaticamente nullità o illegittimità dell'accertamento, salvo particolari esigenze di motivazione o di tutela del contraddittorio imposte dalla specifica fattispecie.
- Le liquidazioni automatizzate che indicano il calcolo degli interessi mediante rinvio a criteri o parametri esterni non sono perciò automaticamente viziate da difetto di motivazione, purché il metodo di calcolo e i parametri richiamati siano desumibili e collegati all'atto impugnato.
- In controversie fiscali contro l'Agenzia, la parte privata deve focalizzare le impugnazioni su concrete carenze di motivazione, di diritto o di procedura dimostrabili, e non su formalità quando la costituzione in giudizio dell'ente appare conforme ai poteri attribuiti dalla normativa e dalla prassi consolidata.
- Quando si contesta la rappresentanza dell'ente in giudizio, è opportuno specificare e provare l'asserita illegittimità della scelta del patrocinio solo se sussistono elementi concreti che dimostrino l'assenza del presupposto normativo (ad es. una clausola convenzionale che esclude l'uso di avvocati esterni in quella fattispecie).
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