Sentenza n. 2563/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- DIV. ANT. MP. notificato in data 9 ottobre 2024, con il quale viene ordinato ex art 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato dal DL 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45 di fare divieto di accesso per la durata di anni 6, dalla data di notifica predetta, “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’unione europea ove si disputeranno tutte le manifestazioni di calcio e basket, anche amichevoli se ampiamente pubblicizzate, dei Campionati di Categoria professionale e dilettantistica dei tornei internazionali e nazionali, di serie A, A2, B nonchè dei tornei internazionali, nazionali e regionali”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore con divieto di accesso per sei anni agli impianti sportivi e obbligo di presentazione presso la Questura per cinque anni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 6 della l. 401/1989, emesso dopo un incontro di basket di serie A2 caratterizzato da provocazioni tra tifoserie, gestualità minacciose, tentativi di raggiungere la tifoseria avversaria e danneggiamento di una porta dell'impianto. Gli sono state contestate l'istigazione allo scontro, gestualità minacciose e l'allontanamento dal settore ospiti per raggiungere la tifoseria di casa. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del diritto di accesso agli atti, degli artt. 7 e 8 della l. 401/1989 e delle garanzie partecipative, lamentando la mancata comunicazione di avvio e la mancata ostensione della documentazione. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere, erronea identificazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, genericità della contestazione e insufficiente identificazione personale. Ha inoltre prodotto il decreto di archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti. In via preliminare, il TAR ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla prescrizione dell'obbligo di presentazione presso la Questura, riservata al giudice ordinario, e ha limitato l'esame al divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che il DASPO sia una misura amministrativa preventiva, diretta a prevenire futuri episodi di violenza, per la cui adozione non occorre un accertamento definitivo della responsabilità penale, essendo sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e una valutazione probabilistica della pericolosità. Il primo motivo è stato respinto perché, per la natura urgente e preventiva del DASPO, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; comunque, nel caso concreto, l'Amministrazione aveva comunicato gli elementi essenziali della contestazione e consentito la presentazione di memorie. Il diniego di accesso alla documentazione è stato ritenuto giustificato dal segreto istruttorio derivante dal procedimento penale; inoltre, il diniego non era stato impugnato nei termini con il rito ex art. 116 c.p.a. Il secondo motivo è stato respinto perché l'identificazione del destinatario risultava adeguatamente supportata dall'osservazione diretta degli agenti, dal raffronto con gli album fotografici e dalla precedente conoscenza del soggetto, oltre che dalla sua stessa ammissione di essere presente alla partita. Le condotte contestate, consistenti nell'istigazione allo scontro, nelle gestualità minacciose e nell'avvicinamento alla tifoseria avversaria, erano idonee a fondare una prognosi di pericolo per l'ordine pubblico, anche se non sufficienti a sostenere l'accusa penale; l'archiviazione penale non escludeva quindi la legittimità della misura preventiva. Le spese della fase cautelare sono rimaste ferme, mentre quelle del merito sono state compensate per equità.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
consente al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di soggetti che abbiano tenuto condotte violente o pericolose o comportamenti idonei a mettere a repentaglio l'ordine o la sicurezza pubblica
Il DASPO è una misura amministrativa e preventiva fondata su una prognosi di pericolosità: non richiede l'accertamento definitivo di un reato, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e un giudizio probabilistico di elevata attendibilità.
artt. 7 e 8 l. 401/1989
Le garanzie procedimentali invocate dal ricorrente non impongono, in ragione della natura urgente e preventiva del DASPO, la necessaria comunicazione di avvio; nel caso concreto, comunque, l'Amministrazione aveva consentito il contraddittorio.
art. 319 c.p.p.
Il segreto istruttorio derivante dal procedimento penale giustificava il mancato accesso alla documentazione posta a fondamento del DASPO, in assenza del nulla osta del pubblico ministero.
art. 116 c.p.a.
Il diniego di accesso deve essere contestato nei termini e nelle forme del rito speciale; la mancata impugnazione del diniego questorile ha impedito di rimetterne in discussione la legittimità nel giudizio sul DASPO.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha sottoposto alle parti la questione, rilevata d'ufficio, relativa alla separazione della parte del provvedimento soggetta alla giurisdizione ordinaria.
art. 415 c.p.
La mancata integrazione dello standard probatorio necessario per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi non impedisce, di per sé, l'adozione del DASPO, che si fonda su una prognosi amministrativa di pericolosità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall'art. 6 della l. 401/1989 è una misura amministrativa preventiva e può essere adottato senza un accertamento definitivo della responsabilità penale, sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti dai quali emerga, secondo un giudizio probabilistico, la pericolosità del destinatario per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Per l'adozione del DASPO non è necessario che si sia verificata una lesione effettiva dell'ordine pubblico o che sia stato accertato uno specifico fatto di violenza: sono sufficienti condotte idonee a creare o alimentare una situazione concreta di allarme o pericolo, anche mediante incitamento o provocazione della tifoseria avversaria.
- La natura urgente e preventiva del DASPO giustifica, in linea generale, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento; se tuttavia l'Amministrazione comunica gli elementi essenziali della contestazione e consente la presentazione di memorie, non sussiste una lesione delle garanzie partecipative.
- L'archiviazione del procedimento penale non determina l'illegittimità del DASPO, poiché il provvedimento amministrativo preventivo richiede uno standard probatorio e una finalità diversi da quelli propri dell'accertamento della responsabilità penale.
- La prescrizione dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia, anche se inserita in un DASPO, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario; resta invece devoluta al giudice amministrativo la cognizione sul divieto amministrativo di accesso alle manifestazioni sportive.
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