Cassazione Civile, Sentenza n. 4846/2021 del 23/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 89/2018 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto relativa all'opposizione a pignoramento presso terzi notificato per presunti crediti (contributi previdenziali e diritto annuale CCIAA) per €200.099,58. Il ricorrente deduceva vizi di notifica delle cartelle esattoriali e degli atti precedenti, carenze e mancanza di motivazione del pignoramento (compresi addebiti di interessi e sanzioni e costi dei servizi), omessa indicazione della notifica al terzo pignorato, inosservanza degli artt. 46 DPR 602/73 e 7 legge 212/2000, inesistenza del debito ed errata individuazione del debitore.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la notifica del ricorso alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione è invalida in quanto l'ultrattività del mandato non opera dopo la successione ex lege (d.l. n. 193/2016), ma tale invalidità è mera nullità suscettibile di sanatoria (per spontanea costituzione dell'Agenzia o per rinnovazione della notifica). Pur richiedendo in generale la prova della rinnovazione entro il termine di procedibilità, la Corte ha ritenuto sufficiente la notifica originaria via PEC all'indirizzo ufficiale dell'Agenzia e ha quindi escluso l'improcedibilità per tardivo deposito della prova. Sostanzialmente la Corte ha stabilito che, rispetto alle doglianze principali concernenti vizi formali dell'esecuzione e alla natura previdenziale del credito, la giurisdizione spettava al giudice ordinario (giudice dell'esecuzione del Tribunale) e non al giudice tributario; ha cassato la sentenza impugnata che aveva declinato la giurisdizione e ha disposto che il ricorrente riassuma il giudizio davanti al giudice ordinario competente. Ha compensato le spese del giudizio e escluso l'applicazione del comma 1‑quater dell'art. 13 DPR 115/2002 (cioè non ha imposto l'ulteriore contributo unificato).
Norme richiamate
d.l. n. 193 del 2016
Stabilisce la successione ex lege dell'agente della riscossione nella sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione; tale successione impedisce l'ultrattività del mandato conferito al difensore del precedente agente e rende invalida la notifica eseguita al difensore stesso, sebbene si tratti di nullità sanabile.
D.P.R. n. 602 del 1973
Art. 46 evocato con riferimento agli obblighi di forma e motivazione degli atti di riscossione; l'art. 57 (nella lettura armonizzata con la giurisprudenza e la sentenza Corte Cost. n.114/2018) concorre alla determinazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria in tema di impugnazioni relative ad atti esecutivi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata tra le doglianze riguardanti i diritti del contribuente e la correttezza della procedura di riscossione; utilizzata nella valutazione complessiva dei vizi di notifica e di motivazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma di riparto della giurisdizione tributaria che, in combinato con le altre norme, contribuisce a definire la competenza tra giudice tributario e giudice ordinario.
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Prevede la devoluzione al giudice del lavoro di talune opposizioni concernenti contributi previdenziali iscritte a ruolo; motivo per cui le questioni contributive spettano al giudice ordinario.
Codice di procedura civile
Predisposizione processuale che disciplina il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione alla Corte di Cassazione; la Corte ha confermato che tale rimedio è applicabile quando entrambi gli ordini di giudice hanno emesso pronunce negative in materia.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma sul contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicazione del comma 1‑quater e quindi l'obbligo dell'ulteriore versamento a carico del ricorrente, conformemente alla richiesta conclusiva del ricorrente.
Massime di principio
- La notifica del ricorso alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione è invalida se effettuata al difensore nominato dal precedente agente di riscossione: l'ultrattività del mandato del difensore non opera dopo la successione ex lege; tuttavia questa invalidità è mera nullità e può essere sanata dalla costituzione della nuova parte o dalla rinnovazione della notificazione.
- La notifica originaria via PEC all'indirizzo ufficiale dell'Agenzia (o presso la sua sede e in persona del legale rappresentante) può essere considerata sufficiente a evitare l'improcedibilità derivante dalla mancata o tardiva prova della rinnovazione, se in concreto, al momento della notifica, il patrocinio 'autorizzato' dell'Avvocatura dello Stato non era ancora operativo.
- In caso di pluralità di crediti azionati con la stessa procedura esecutiva (es. contributi previdenziali e diritto camerale) la distinzione di regole di giurisdizione può essere superata: le questioni pregiudiziali e i vizi formali dell'atto esecutivo (p.es. carenza di motivazione del pignoramento) spettano al giudice ordinario, specie nella fase sommaria dell'opposizione; le questioni meramente tributarie possono restare riservate al giudice tributario solo se il vincolo di subordinazione viene sciolto.
- Se due giudici di ordini diversi pronunciano entrambi negativamente sulla propria giurisdizione (conflitto reale negativo), il ricorso per regolamento della giurisdizione va proposto in Cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c.; tale rimedio è esperibile anche se le pronunce non sono passate in giudicato.
- Quando la controversia riguarda atti di esecuzione dell'agente della riscossione e questioni inerenti alla forma dell'atto esecutivo, è preferibile adire il giudice dell'esecuzione del Tribunale (fase sommaria). In presenza di connessione tra più domande, è opportuno evitare spaccature processuali e privilegiare una trattazione unitaria o la riunione delle cause.
- La tardiva dimostrazione della notifica di rinnovazione del ricorso davanti alla Corte di Cassazione può comportare l'improcedibilità, ma la valutazione è fattuale e consente margini di sanatoria quando la notificazione originaria sia stata in concreto rivolta correttamente alla nuova parte.
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