Sentenza del 08/03/2017 n. 5917 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva escluso la natura fittizia delle operazioni di acquisto di bestiame e aveva ritenuto non provato l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, il contribuente aveva acquistato il bestiame da un'impresa comunitaria mediante l'interposizione fittizia della ditta CO. e successivamente della ditta individuale S.V., ottenendo indebiti vantaggi fiscali in termini di detrazione IVA e deduzione dei costi. Il ricorso per cassazione denunciava, principalmente, l'insufficienza della motivazione della CTR, che non aveva esaminato diversi elementi indicati nel processo verbale di constatazione: l'elevato debito IVA della ditta CO., la presenza della documentazione sanitaria presso il cliente finale anziché presso l'importatore, l'indicazione del contribuente come destinatario delle certificazioni sanitarie intestate alla ditta S., la firma del contribuente sui CMR, nonché l'assenza di documenti di trasporto e fatture relative al passaggio della merce dalla ditta S. al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo gravemente deficitaria la motivazione della CTR. La sentenza regionale non aveva spiegato se e come fossero stati valutati gli elementi del processo verbale potenzialmente indicativi dell'interposizione fittizia e delle operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha precisato che la regolarità formale delle scritture contabili e l'esistenza di pagamenti tramite bonifico non neutralizzano necessariamente gli ulteriori indizi, poiché anche un'operazione simulata può risultare formalmente contabilizzata e apparentemente pagata. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi accertata definitivamente in questa fase la debenza dell'imposta, ma è stata disposta una nuova valutazione di merito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione
La norma consente di censurare in cassazione la motivazione della sentenza di merito quando essa ometta di esaminare elementi rilevanti o risulti gravemente carente, impedendo di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato anche per contestare la coerenza logica della motivazione della CTR; tuttavia, il relativo motivo è rimasto assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo.
Cass. 1 ottobre 2002, n. 14075
il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali
Il giudice può motivare complessivamente la decisione senza confutare ogni singola deduzione delle parti, ma deve comunque confrontarsi con gli elementi che siano logicamente incompatibili con la soluzione adottata o che, se ignorati, rendano incomprensibile il ragionamento decisorio.
Massime di principio
- In presenza di fatture sospettate di riferirsi a operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità formale della contabilità e l'esistenza di pagamenti bancari non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la genuinità dell'operazione.
- Il giudice deve esaminare e spiegare gli elementi indiziari specificamente dedotti dall'Amministrazione finanziaria, soprattutto quando riguardano documenti di trasporto, certificazioni sanitarie, identificazione del destinatario effettivo, disponibilità della merce e rapporti tra i soggetti formalmente coinvolti.
- La motivazione è viziata quando afferma genericamente l'assenza di irregolarità senza confrontarsi con circostanze documentate che potrebbero dimostrare l'interposizione fittizia.
- Un pagamento tramite bonifico prova, in linea di principio, il trasferimento formale di denaro, ma non esclude automaticamente una simulazione, una restituzione delle somme o un accordo fraudolento tra le parti.
- La Corte di cassazione, quando rileva una motivazione gravemente insufficiente, normalmente non decide direttamente la fondatezza dell'accertamento, ma cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito per una nuova valutazione complessiva degli indizi.
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