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Legge

L.R. Piemonte 2/2018

"Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 2/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese promuove prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo tramite un piano triennale, campagne, formazione, sportelli di ascolto, sostegno a vittime e famiglie, centri specializzati, un bando annuale per progetti e un tavolo tecnico. Entrata in vigore dal 15 maggio 2018, subordinata al bilancio 2018-2020; prevede finanziamenti per il triennio 2018-2020.

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in Piemonte

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in Piemonte

La legge regionale del Piemonte disciplina un insieme coordinato di interventi per prevenire e contrastare il bullismo, anche nelle forme di cyberbullismo. Il provvedimento si muove nel quadro della normativa statale e regionale richiamata e mira soprattutto alla tutela dei minori, alla promozione della cittadinanza digitale e al sostegno delle figure educative.

Finalità e principi generali

La Regione promuove e sostiene azioni contro bullismo e cyberbullismo per:

  • tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, con attenzione ai soggetti più fragili;
  • valorizzare il benessere tra pari;
  • prevenire i rischi nell’infanzia e nell’adolescenza;
  • supportare i soggetti che svolgono un ruolo educativo con i minori.

Le finalità sono perseguite anche mediante accordi e intese con i soggetti istituzionali operanti sul territorio regionale e tramite la partecipazione agli organismi territoriali previsti dalla normativa nazionale.

Piano regionale triennale degli interventi

Il cuore della disciplina è il piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Il piano individua, nel quadro della programmazione regionale e delle azioni nazionali e regionali, le iniziative utili, le priorità, i criteri di realizzazione e gli strumenti di monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno. Il coinvolgimento previsto riguarda in particolare famiglie, soggetti educativi, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché soggetti pubblici e privati del terzo settore.

Il piano deve prevedere, tra le altre cose:

  • campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione rivolte a minori e adulti, soprattutto nelle scuole;
  • iniziative culturali, sociali, ricreative e sportive sui temi della legalità, del rispetto reciproco, delle diversità, dell’educazione ai sentimenti e alla gestione dei conflitti, oltre che sull’uso consapevole di internet e delle tecnologie;
  • formazione per personale scolastico, educatori e figure genitoriali, con tecniche psicopedagogiche e pratiche educative preventive;
  • programmi di sostegno per le vittime, anche personalizzati, e progetti per inclusione e responsabilizzazione di autori e spettatori degli atti;
  • programmi di sostegno alle famiglie delle vittime e degli autori;
  • sportelli di ascolto, anche telematici e anonimi, nelle scuole primarie e secondarie;
  • promozione di ruoli attivi degli studenti e dell’educazione tra pari;
  • percorsi formativi sull’uso responsabile del web e dei social network;
  • progetti per sviluppare una cittadinanza digitale piena e critica.

Il piano deve essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Coordinamento delle iniziative formative e patente di smartphone

La Regione promuove progetti per coordinare le iniziative formative sull’uso consapevole della rete e dei social network e per uniformarne le modalità di valutazione. È inoltre prevista la possibile istituzione di una “patente di smartphone” per l’uso consapevole del web e dei social, rilasciata dopo un apposito percorso formativo.

La Giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, approva linee guida che definiscono:

  • destinatari;
  • modalità di realizzazione;
  • modalità di accesso.

Le linee guida devono disciplinare anche il conseguimento della patente di smartphone, indicando:

  • destinatari;
  • standard formativi e modalità per il rilascio;
  • accesso alla certificazione delle competenze;
  • livelli di certificazione previsti.

Centri regionali specializzati

La Regione può istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti da bullismo, cyberbullismo e Internet Addiction Disorder (IAD). Tali centri operano anche a supporto degli interventi di sostegno previsti per vittime, famiglie, autori e spettatori.

I centri si avvalgono di equipe multidisciplinari.

Bando annuale per il finanziamento dei progetti

La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i criteri per un bando annuale destinato a finanziare progetti coerenti con il piano regionale.

Possono partecipare:

  • comuni, singoli o associati;
  • istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese paritarie, agenzie formative e università;
  • enti del terzo settore con documentata esperienza, operanti in Piemonte e attivi da almeno cinque anni nel disagio sociale minorile e nel sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
  • associazioni sportive dilettantistiche operanti in Piemonte, iscritte al registro CONI, con settore giovanile e attività prevalente di avviamento e formazione sportiva per minori;
  • istituti penali per minorenni con sede nel territorio regionale;
  • enti di oratorio e soggetti equiparati richiamati dalla normativa regionale sulle parrocchie e sugli enti di culto.

I soggetti possono partecipare singolarmente, in forma associata o in collaborazione con altri enti.

In prima attuazione, il bando deve essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del piano regionale.

Tavolo tecnico regionale

Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico per l’attuazione della legge. La Giunta, previo parere della commissione consiliare competente, ne stabilisce composizione, funzioni e modalità di funzionamento.

Il tavolo tecnico:

  • collabora alla predisposizione del piano e ne monitora l’attuazione;
  • condivide buone prassi e raccoglie dati e informazioni sul fenomeno;
  • individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico.

Può avvalersi del supporto di:

  • Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;
  • CO.RE.COM. Piemonte;
  • Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi presso l’Ufficio scolastico regionale;
  • dipartimenti delle aziende sanitarie regionali che si occupano di disagio giovanile;
  • enti locali che abbiano protocolli d’intesa sulla materia.

La partecipazione al tavolo è gratuita: non sono dovuti compensi, indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

In occasione della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, la Regione attua iniziative di promozione dell’uso consapevole di internet e dei social network.

Nella stessa occasione, il Consiglio regionale, all’inizio della prima seduta utile, ricorda con un momento di raccoglimento le vittime di bullismo e cyberbullismo.

Ruolo del CO.RE.COM. e osservatorio sul cyberbullismo

La legge regionale modifica la disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, attribuendogli specifiche competenze in materia di cyberbullismo.

Il CO.RE.COM.:

  • svolge funzioni di osservatorio sul fenomeno;
  • concorre alle azioni regionali di prevenzione e contrasto, anche mediante protocolli d’intesa con soggetti terzi;
  • acquisisce informazioni, raccoglie e aggiorna dati statistici;
  • elabora studi, analisi e ricerche;
  • mette i risultati a disposizione per iniziative di sensibilizzazione e informazione;
  • segnala alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui venga a conoscenza, trasmettendo eventuali denunce ricevute.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta regionale deve rendere conto periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti.

Decorsi due anni dall’entrata in vigore e successivamente almeno 120 giorni prima della presentazione del piano triennale, la Giunta presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. La relazione deve indicare, tra l’altro:

  • modalità di realizzazione degli interventi;
  • stato di creazione e attivazione dei centri specializzati e sintesi delle attività;
  • attività del tavolo tecnico e forme di supporto ricevute;
  • progetti finanziati, soggetti coinvolti e risorse erogate;
  • stato di attuazione della legge e criticità emerse.

Le relazioni successive devono documentare anche gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto, includendo una stima del contributo complessivo degli interventi e una sintesi delle opinioni dei soggetti regionali coinvolti. Le relazioni sono rese pubbliche.

I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione devono fornire le informazioni necessarie al monitoraggio. Gli eventuali oneri per le attività valutative sono coperti con gli stanziamenti previsti dalla legge.

Copertura finanziaria e decorrenza

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono stimati in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con copertura mediante appositi capitoli del bilancio di previsione 2018-2020, nella missione istruzione e diritto allo studio, servizi ausiliari all’istruzione, spese correnti.

Il tavolo tecnico non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La legge entra in vigore il 15 maggio 2018, comunque in via condizionata all’approvazione della legge di bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2020.

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