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Legge

L.R. Piemonte 3/2018

"Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)".[1]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 3/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 3/2018 aggiorna la l.r. 31/2000 su prevenzione dell'inquinamento luminoso e uso efficiente dell'energia: ridefinisce obiettivi, piani e impianti, introduce nuove definizioni, rafforza controlli, deroghe, obblighi di comunicazione e sanzioni. Non si applica agli impianti già autorizzati ma non realizzati e a quelli in corso di realizzazione.

Modifiche alla disciplina piemontese contro l'inquinamento luminoso

Modifiche alla disciplina piemontese contro l’inquinamento luminoso

La legge regionale del Piemonte n. 3 del 2018 interviene in modo organico sulla l.r. 31/2000, aggiornando finalità, definizioni tecniche, competenze amministrative, controlli, deroghe e apparato sanzionatorio in materia di illuminazione esterna e contenimento dell’inquinamento luminoso.

Finalità della disciplina

La legge amplia e precisa gli obiettivi della normativa regionale, orientandoli non solo alla prevenzione dell’inquinamento luminoso e al corretto impiego delle risorse energetiche, ma anche alla tutela dell’ambiente, degli equilibri ecologici, delle aree naturali protette, dei siti della rete Natura 2000 e degli altri ambiti della rete ecologica regionale. È valorizzata inoltre la tutela del paesaggio notturno e dei belvedere, per conservare la percettività dei luoghi dentro e fuori i centri abitati.

Definizioni tecniche e ambito applicativo

Viene ridefinito il concetto di piano dell’illuminazione, inteso come strumento che disciplina le nuove installazioni e i tempi e le modalità di adeguamento degli impianti esistenti nei territori di competenza.

Sono introdotte definizioni utili per l’applicazione pratica della legge:

  • sono impianti di modesta entità quelli con piccole sorgenti fluorescenti o gruppi di sorgenti LED con flusso totale non superiore a 1500 lumen per apparecchio, flusso verso l’alto non superiore a 450 lumen per apparecchio e non superiore a 2250 lumen per l’intero impianto;
  • il retrofitting a LED in impianti esistenti consiste nella sostituzione di ausiliari elettrici, parte ottica e sorgente degli apparecchi già installati con nuove sorgenti LED e relative parti elettriche, mantenendo la struttura dell’apparecchio e senza comprometterne la conformità normativa.

Non sono considerate attività di retrofitting la semplice sostituzione di lampade esauste o rotte con altre dello stesso tipo, né interventi con prodotti non conformi alle norme di settore.

Requisiti tecnici, progettazione e conformità

Per i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici o privati, per quelli oggetto di rifacimento, per la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti e per il retrofitting a LED, i requisiti tecnici sono quelli dell’allegato A.

Salve le eccezioni previste dalla legge e dall’allegato A, gli impianti devono essere realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato. Al termine dei lavori la ditta installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità al progetto e alla legge, restando fermi gli adempimenti eventualmente richiesti dal d.m. 37/2008 sugli impianti.

Competenze della Regione, dei comuni e dell’ARPA

La Regione, avvalendosi dell’ARPA, esercita il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia da illuminazione esterna da parte di province, Città metropolitana di Torino, comuni ed enti o organismi sovracomunali, e diffonde i principi della legge.

I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e facoltativamente quelli con popolazione inferiore, approvano piani dell’illuminazione finalizzati a ridurre l’inquinamento luminoso ottico e a migliorare l’efficienza luminosa degli impianti.

Nell’esame delle pratiche edilizie relative a nuovi impianti di illuminazione, anche pubblicitari, e agli interventi di ristrutturazione, modifica o estensione di impianti esistenti, gli uffici tecnici comunali verificano la conformità degli impianti esterni alla normativa vigente e, se approvato, al piano dell’illuminazione. I capitolati per l’illuminazione pubblica devono essere conformi alla normativa.

I comuni controllano inoltre che, nelle aree ad elevata sensibilità, le nuove installazioni private, comprese quelle pubblicitarie, e le modifiche sostanziali siano conformi alla legge. L’ARPA svolge attività di supporto nell’applicazione della disciplina.

Aree sensibili e tutela di contesti particolari

La legge estende e puntualizza le aree e i contesti da considerare particolarmente tutelati, includendo:

  • aree naturali protette, aree della rete Natura 2000 e altri ambiti della rete ecologica regionale;
  • ulteriori aree e siti sensibili rilevanti per rifugio, riproduzione, svernamento, alimentazione e spostamenti di specie di interesse conservazionistico;
  • oasi di protezione della fauna;
  • elementi paesaggistici vincolati o riconosciuti di valore paesaggistico nel Piano paesaggistico regionale.

Obblighi di comunicazione

I comuni devono trasmettere alla Regione i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, e aggiornarli almeno ogni due anni entro il 30 aprile.

Deroghe ed esclusioni

Sono escluse dall’applicazione della legge alcune installazioni, tra cui:

  • sostituzione o retrofitting a LED di massimo cinque apparecchi, purché con dispositivi conformi all’allegato A;
  • sorgenti già strutturalmente protette, come porticati, logge e gallerie, o installazioni che non possono diffondere luce verso l’alto;
  • sorgenti non a funzionamento continuo, se spente entro le ore 20;
  • impianti con sensori di movimento, se l’accensione non supera cinque minuti e gli apparecchi sono schermati verso l’alto;
  • impianti di uso saltuario ed eccezionale e apparecchiature mobili per protezione, sicurezza o emergenza;
  • impianti di segnalazione stradale, navale o aerea e impianti provvisori per feste e iniziative locali.

Divieti e sanzioni

È vietato usare fasci di luce fissi o roteanti, fari laser, giostre luminose, palloni aerostatici luminosi, immagini luminose o altri richiami che disperdano luce verso il cielo per fini pubblicitari o voluttuari, anche temporanei.

È altresì vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale e, se individuate dalla pianificazione territoriale, settoriale o urbanistica, delle aree e dei siti naturali o artificiali utilizzati da specie tutelate per rifugio, riproduzione, svernamento, alimentazione e spostamenti.

Le sanzioni amministrative sono:

  • da 500 a 5.000 euro per violazioni dei divieti o per l’uso di impianti, apparecchi o sorgenti non conformi;
  • raddoppiate se l’abuso avviene in aree ad elevata sensibilità;
  • da 90 a 150 euro per uso difforme dalle modalità e dai criteri della legge.

I comuni e gli altri enti pubblici che realizzano impianti non conformi ai criteri tecnici e all’allegato A non possono accedere ai finanziamenti regionali, anche di origine statale o comunitaria, in campo ambientale ed energetico fino alla messa a norma.

Il comune competente irroga e riscuote la sanzione e dispone l’adeguamento o lo smantellamento totale o parziale degli impianti. I proventi sono destinati al potenziamento del controllo e a iniziative di diffusione delle finalità della legge, anche con il supporto dell’ARPA.

Aggiornamento dell’allegato tecnico

Le modifiche all’allegato A sono demandate a deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogate la precedente disciplina modificativa del 2004, la disposizione regionale sulle funzioni amministrative provinciali in materia e la relativa voce dell’allegato della l.r. 23/2015; è inoltre abrogato l’articolo 5 della l.r. 31/2000.

La nuova legge non si applica agli impianti già autorizzati ma non ancora realizzati e a quelli in corso di realizzazione.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nell’ordinamento regionale.

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