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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05002/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di euro 13.533,77, oltre interessi, a titolo di corrispettivo di merce asseritamente venduta e consegnata sulla base di fatture commerciali. L’opponente sosteneva che il credito non fosse provato, perché mancavano bolle di consegna o altra documentazione idonea, alcune fatture e note di debito non le sarebbero mai state trasmesse, e la merce indicata in fattura non sarebbe mai stata consegnata; chiedeva quindi la revoca del decreto. In appello la società fornitrice insisteva che la prova del credito e della consegna risultasse da documenti di trasporto e testimonianze, e che la mancata comparizione dell’opponente all’interrogatorio formale potesse essere valorizzata come ammissione dei fatti. La Corte d’appello ha invece ritenuto non provati né il contratto di fornitura nei suoi elementi essenziali, né la specifica consegna della merce al vettore, né la fonte negoziale delle note di debito, revocando il decreto ingiuntivo. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice ha denunciato: 1) violazione degli artt. 230 e 232 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo alla mancata comparizione dell’opponente all’interrogatorio formale e per non avere considerato altri elementi indiziari (testimonianze, registrazione delle fatture, rapporti commerciali successivi); 2) violazione dell’art. 1510, secondo comma, c.c., sostenendo che la consegna della merce al corriere avrebbe liberato il venditore dall’obbligo di consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 232 c.p.c. non collega automaticamente alla mancata comparizione o risposta all’interrogatorio formale un effetto confessori o vincolante, ma attribuisce al giudice una facoltà discrezionale da esercitare valutando tutti gli altri elementi di prova; nel caso concreto la Corte d’appello aveva correttamente rilevato l’assenza di elementi sufficienti a corroborare l’ammissibilità dei fatti dedotti nell’interrogatorio, soprattutto perché mancava la prova della consegna della merce e del contratto di fornitura nei termini allegati. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che l’art. 1510, comma 2, c.c. opera solo se sia dimostrata la consegna della cosa venduta al vettore o spedizioniere; nel caso concreto tale consegna non era stata specificamente provata, sicché non poteva operare la liberazione del venditore. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata comparizione o mancata risposta all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma consente solo al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti, valutando ogni altro elemento di prova.

  • art. 230 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'interrogatorio formale, senza una autonoma affermazione decisiva della Corte sulla norma.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la rivalutazione del materiale probatorio è preclusa in cassazione se la motivazione complessiva è congrua.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare le fonti del credito e la consegna della merce grava sulla parte che agisce per il pagamento del prezzo.

  • art. 1510, secondo comma, c.c.

    La liberazione del venditore dall'obbligo di consegna mediante rimessione al vettore presuppone la prova della consegna della cosa venduta al vettore o allo spedizioniere; la norma si applica alla vendita a distanza di cose mobili e non opera in mancanza di tale dimostrazione.

  • art. 1228 c.c.

    Richiamato per affermare che, nella vendita a distanza di cose mobili disciplinata dall'art. 1510, comma 2, c.c., non trova applicazione il principio generale della responsabilità per fatto degli ausiliari.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È il parametro formale delle censure proposte, ma la Corte le ha ritenute infondate perché dirette in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • d.lgs. n. 231/2002, artt. 4 e 5

    Richiamati nel decreto ingiuntivo per gli interessi sulle somme dovute in relazione alla fornitura commerciale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su fatture e pretesa fornitura di merce, il creditore opposto deve provare non solo l’esistenza del rapporto da cui deriva il credito, ma anche i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la specifica consegna dei beni o l’esecuzione della prestazione.
  • L’interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. non comporta un’automatica confessione per la mancata comparizione o mancata risposta della parte: il giudice può trarne argomenti di prova solo se il comportamento processuale è valutato insieme ad altri elementi probatori idonei a corroborare la tesi avversa.
  • La mancata esibizione dei documenti di trasporto o l’assenza di prova documentale della consegna della merce impediscono di ritenere dimostrato il credito per il prezzo, quando tale consegna sia contestata specificamente dal debitore.
  • La disciplina dell’art. 1510, comma 2, c.c. libera il venditore dall’obbligo di consegna solo se sia provato il presupposto della rimessione della cosa venduta al vettore o allo spedizioniere; in difetto di tale prova, la liberazione non opera.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando il giudice di merito abbia svolto una valutazione complessiva non illogica del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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