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Provvedimento

Prescrizioni e divieto del Garante n. 534 del 16/11/2023

Provvedimento del 16 novembre 2023

Garante Privacy534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante interviene nei confronti dell’editore di CronacaQui per la pubblicazione, in versione cartacea e on-line, di un articolo su una rapina contenente numerosi dati e immagini idonei a identificare la vittima e la figlia minore. Pur riconoscendo l’interesse pubblico della notizia, l’Autorità ritiene violati i principi di minimizzazione ed essenzialità dell’informazione, nonché le regole deontologiche per l’attività giornalistica. Prende atto della rimozione della versione digitale, dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi anche nell’archivio storico, e ammonisce l’editore.

Editoriale Argo S.r.l. (CronacaQui): pubblicazione di un articolo su una rapina con dati e immagini idonei a identificare vittima e figlia minore

Editoriale Argo S.r.l. – pubblicazione di dati identificativi in un articolo di cronaca su una rapina

Il Garante interviene a seguito del reclamo di una vittima di rapina, presentato anche nell’interesse della figlia minore, nei confronti dell’editore della testata "CronacaQui". Il procedimento riguarda la diffusione, in versione cartacea e online, di un articolo di cronaca contenente immagini e dettagli idonei a rendere identificabili la reclamante, il nucleo familiare e l’abitazione.

Origine del procedimento e posizioni delle parti

La reclamante lamenta che l’articolo abbia pubblicato:

  • nome e cognome;
  • fotografie tratte dal proprio profilo Facebook;
  • immagini dell’abitazione e indicazioni puntuali sulla via di residenza;
  • elementi relativi alla figlia minore, alla scuola frequentata e al compagno;
  • ulteriori dettagli emersi da un’intervista a un vicino di casa.

Secondo la reclamante, tali informazioni non erano necessarie alla comprensione della notizia e hanno esposto lei e la figlia a un rischio ulteriore, anche in considerazione della permanenza in circolazione di uno dei responsabili del reato.

L’editore ha invece sostenuto che la vicenda fosse di rilevante interesse pubblico e che la pubblicazione fosse giustificata dall’attività giornalistica, precisando di aver modificato la versione online prima del reclamo e di aver poi rimosso l’articolo nel corso del procedimento. Ha affermato, inoltre, che i dati residui non fossero sufficienti a identificare direttamente l’interessata.

Valutazioni del Garante sull'interesse pubblico e sull'essenzialità dell'informazione

L’Autorità riconosce che il fatto narrato abbia un indubbio interesse pubblico, in particolare per gli abitanti della zona interessata da episodi di furto. Tuttavia osserva che la diffusione di numerosi dettagli non era indispensabile alla comprensione della notizia e violava il principio di essenzialità dell’informazione.

In particolare, il Garante evidenzia che l’articolo aveva diffuso dati e immagini che consentivano di individuare con certezza la vittima e i suoi familiari, compresa la figlia minore, nonché l’abitazione. La pubblicazione di tali elementi, anche se in parte rimossi online prima del reclamo, aveva comunque determinato un’esposizione non conforme ai principi applicabili all’attività giornalistica.

Violazioni contestate e norme richiamate

Il Garante ritiene integrata la violazione di:

  • art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, per trattamento non corretto e non minimizzato;
  • art. 137, comma 3, del Codice privacy;
  • artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche relative ai trattamenti per finalità giornalistiche.

La decisione sottolinea in particolare che:

  • i dettagli pubblicati non erano essenziali rispetto alla notizia;
  • la diffusione dei dati della minore richiedeva una tutela rafforzata;
  • la permanenza della versione cartacea in archivio e la circolazione online delle informazioni avevano mantenuto il rischio di identificazione.

Misure già adottate dall'editore e conseguenze nel provvedimento

Il Garante prende atto che l’editore ha rimosso la versione digitale dell’articolo e che, su tale aspetto, non occorrono ulteriori provvedimenti correttivi. Tuttavia rileva che i dati illecitamente diffusi permangono nella copia cartacea conservata in archivio, accessibile a un numero non definito di utenti e potenzialmente idonea a favorire una persistente circolazione dei dati personali.

Per bilanciare l’esigenza di conservazione dell’archivio con la tutela dei diritti dell’interessata, l’Autorità dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati direttamente o indirettamente identificativi della reclamante e della figlia minore, anche online e nell’archivio storico, salvo la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria. Per la copia cartacea, è consentita la conservazione anche per comprovate esigenze di ricerca, nei limiti delle disposizioni di settore.

Misura finale: ammonimento e annotazione interna

Pur avendo accertato la violazione, il Garante ritiene proporzionato applicare un ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. La valutazione tiene conto di:

  • interesse pubblico della notizia;
  • intervenuta rimozione della versione digitale;
  • assenza di precedenti violazioni a carico dell’editore.

Viene inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Esito

L’esito complessivo del provvedimento è quindi il seguente:

  • presa d’atto della rimozione dell’articolo online;
  • divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi della reclamante e della figlia minore;
  • ammonimento all’editore per la violazione delle regole sul trattamento dei dati nell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione e alla tutela dei minori.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste dell'interessata

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dalla vittima di una rapina, anche nell’interesse della figlia minore, contro Editoriale Argo S.r.l., editore di CronacaQui. L’interessata chiedeva la rimozione dei dati personali contenuti in un articolo, sia nella versione cartacea sia in quella online, sostenendo che la pubblicazione avesse reso facilmente identificabili lei, la figlia e l’abitazione, con conseguenti rischi per la sicurezza e la riservatezza.

Contenuto della pubblicazione contestata

L’articolo, in prima pagina e all’interno del quotidiano, nonché online, riportava il nome e cognome della reclamante, fotografie tratte dal suo profilo Facebook, immagini dell’abitazione, dettagli sulla via di residenza, informazioni sull’immobile, sulla scuola frequentata dalla figlia minore e sull’occupazione del compagno. Era inoltre pubblicata un’intervista al vicino di casa con ulteriori elementi idonei a individuare con precisione l’abitazione e, indirettamente, i familiari della vittima.

Difese dell'editore

L’editore ha sostenuto che la vicenda avesse indubbio interesse pubblico, anche per la pericolosità sociale dei responsabili del fatto. Ha riferito di aver modificato la versione online prima del reclamo, eliminando il nome della reclamante e poi rimuovendo integralmente l’articolo nel corso del procedimento. Ha inoltre sostenuto la liceità della pubblicazione delle immagini e degli altri dati, richiamando la funzione informativa e di avvertimento per gli abitanti della zona.

Valutazioni del Garante

Il Garante riconosce che il fatto narrato era di interesse pubblico, ma rileva che la testata ha diffuso numerosi dettagli non essenziali e idonei a identificare in modo inequivocabile la vittima e la figlia minore. La pubblicazione di nome, foto, indirizzo, immagini dello stabile e ulteriori particolari non era necessaria alla comprensione della notizia e aumentava i rischi per le persone coinvolte. Anche la versione online modificata restava insufficiente, poiché manteneva dati tali da consentire un’identificazione indiretta, specie nel contesto territoriale ristretto.

Violazioni accertate e norme richiamate

L’Autorità ritiene integrata la violazione dei principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, dell’art. 137, comma 3, del Codice e degli artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche per i trattamenti a fini giornalistici. In particolare, viene valorizzata la violazione del principio di essenzialità dell’informazione e la specifica tutela dovuta al minore coinvolto.

Misure adottate e provvedimenti dell'Autorità

Il Garante prende atto della rimozione della versione digitale dell’articolo, ritenendo non necessari ulteriori interventi su tale profilo. Tuttavia dispone, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento dei dati direttamente o indirettamente identificativi della reclamante e della figlia minore, anche online e nell’archivio storico, consentendo la sola conservazione per eventuale uso in sede giudiziaria e, per la copia cartacea in archivio, anche per comprovate esigenze di ricerca nei limiti di settore.

Sanzione/avvertimento e registrazione interna

Pur in presenza delle violazioni accertate, il Garante valuta proporzionato un ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, tenendo conto dell’interesse pubblico della notizia, della rimozione intervenuta online e dell’assenza di precedenti a carico dell’editore. Viene inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.

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