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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21882/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Anna Carini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che la confermava condannata per il reato di truffa (art. 640 c.p.) rispetto a Domenico Spina. Ha dedotto quattro motivi: (1) violazione di legge e mancata motivazione in relazione alla sussistenza dei comportamenti di artificio e raggiro e alla loro idoneità ingannevole; (2) assenza di prova certa dell'incasso dei vaglia postali da parte sua e mancata dimostrazione del superamento degli accorgimenti necessari per il ritiro (es. "parola chiave"); (3) contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.), sostenendo travisamento dei fatti e marginalità del suo ruolo; (4) vizio in ordine alla sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.), per non aver valutato le reali condizioni economiche della condannata e per aver subordinato il beneficio al pagamento di una provvisionale entro termine (60 giorni dal deposito) contestato come non corretto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto (primo, secondo e terzo motivo manifestamente infondati) e ha accolto parzialmente il quarto motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sospensione condizionale della pena ex art. 165 c.p., rilevando che la Corte d'appello non ha svolto (né motivato) accertamenti sulle reali condizioni economiche della condannata nonostante elementi indicativi (ad es. concessione del gratuito patrocinio). Ha rinviato per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, affinché siano compiuti gli accertamenti e data adeguata motivazione; ha inoltre rigettato la richiesta di rimborso delle spese di rappresentanza e difesa avanzata dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 640 codice penale (truffa)

    La fattispecie è stata correttamente applicata: per la configurazione della truffa non rileva il grado di accortezza della vittima se sono provate condotte idonee a ingannare; la responsabilità può essere riconosciuta anche per concorso realizzato con una frazione delle condotte illecite

  • art. 165 codice penale (sospensione condizionale della pena)

    Se il giudice subordina la sospensione condizionale al risarcimento/adempimento, deve valutare e motivare, pur sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato quando dagli atti emergano elementi che pongano dubbi sulla sua capacità di ottemperare, ovvero quando tali elementi sono prodotti dalla parte

  • art. 131‑bis codice penale (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La causa di esclusione richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno; l'entità del danno può escludere la tenuità

  • art. 606, comma 1, lett. B) e E) codice di procedura penale (motivi di ricorso in Cassazione)

    Il sindacato di legittimità è limitato: la Corte di Cassazione non può sostituirsi alla valutazione del merito compiuta dai giudici di merito salvo travisamento della prova indicato in modo specifico e macroscopicamente evidente; le censure di motivazione devono mostrare incongruenze percepibili ictu oculi

  • art. 610 e art. 611 codice di procedura penale (trattazione in camera di consiglio)

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza le parti per mancata richiesta di trattazione orale nei termini previsti; richiamate le norme procedurali che consentono tale modalità

Massime di principio

  • Per la truffa (art. 640 c.p.) non rileva la maggiore o minore prudenza della vittima quando sono dimostrate condotte idonee ad indurre in errore: la responsabilità può esser riconosciuta anche a concorrenti che abbiano compiuto solo una parte delle condotte decisive
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove se non in presenza di un chiaro e specifico travisamento della prova: i rilievi generici sulla valutazione dei fatti sono inammissibili
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede un apprezzamento complessivo; importi patrimoniali non trascurabili o modalità pervicaci della condotta rendono difficile l'ammissione della causa
  • Quando il giudice subordina la sospensione condizionale della pena al risarcimento o adempimento, deve motivare almeno sommariamente sulle capacità economiche del condannato se dagli atti emergono elementi di dubbio (es. concessione del gratuito patrocinio): in assenza di tale motivazione, la decisione è annullabile e va rinviata per approfondimento
  • La concessione del gratuito patrocinio o altri elementi documentali relativi al reddito del condannato costituiscono indizi che obbligano i giudici di merito a compiere verifiche o a motivare il mancato approfondimento circa la capacità di adempiere alle condizioni imposte
  • La determinazione del termine per adempiere una condizione (es. 60 giorni) può essere oggetto di valutazione e motivazione da parte del giudice di merito; se persistono questioni in punto temporale dovranno essere affrontate dal giudice adito al rinvio

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