Cassazione Penale, Sentenza n. 10628/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela; ha eliminato le statuizioni civili a favore della parte civile costituita; ha condannato l'imputato/ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, codice di procedura penale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 19/06/2024. Nel corso del procedimento è pervenuto un verbale di remissione di querela da parte del querelante Torricelli Fabio, con contestuale accettazione della remissione da parte del Brancato. Sulla base di tale remissione il reato è stato ritenuto estinto, rendendo necessario l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca delle statuizioni civili pronunziate a favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 340 codice di procedura penale
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. per condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali nonostante l'annullamento della sentenza per estinzione del reato dovuta a remissione di querela
Massime di principio
- La remissione di querela, se validamente presentata dal querelante e accettata dall'imputato, estingue il reato procedibile a querela di parte, determinando l'annullamento delle sentenze di condanna basate su quel reato.
- Quando il reato si estingue per remissione di querela devono essere revocate anche le statuizioni civili pronunziate nel processo penale in favore della parte civile, salvo diversa valutazione di responsabilità civile in sede civile.
- L'estinzione del reato per remissione di querela può intervenire anche in fase di impugnazione e comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata se l'effetto estintivo è già verificato.
- L'estinzione del reato non esclude automaticamente l'obbligo, in capo all'imputato, di contribuire alle spese processuali: la Corte può applicare norme come l'art. 340, comma 4, c.p.p. per condannare al pagamento delle spese procedurali.
- Per garantire la efficacia della remissione è opportuno che la remissione sia verbalizzata e che vi sia espressa accettazione dell'imputato; in mancanza di tali formalità potrebbero sorgere contestazioni sulla efficacia estintiva.
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