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Sentenza

Sentenza del 22/02/2021 n. 197 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

IRAP. Presupposti. Dipendente part - time di uno studio medico. Non integra la fattispecie di cui al D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'appello verteva sul diritto al rimborso dell'IRAP per gli anni 2000-2007. La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona aveva accolto il ricorso di P B ritenendo che, svolgendo attività libero-professionale nell'ambito del servizio sanitario nazionale e avvalendosi soltanto di una segretaria, non sussistesse l'autonoma organizzazione presupposto dell'IRAP. L'Ufficio, pur avendo riconosciuto il rimborso per il periodo 2000-2004, aveva rifiutato il rimborso per gli anni successivi invocando la presenza di un dipendente part-time e quindi l'esistenza di autonoma organizzazione.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della CTP che aveva riconosciuto il diritto al rimborso. La decisione si fonda sul principio elaborato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 9451/2016) secondo cui l'autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP, richiede che il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e che impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un semplice collaboratore con mansioni di segreteria o esecutive. È stato ritenuto che la presenza di un dipendente part-time con mansioni esecutive non costituisce di per sé la condizione oggettiva richiesta per l'assoggettamento ad IRAP. Nulla sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2

    La norma definisce il presupposto dell'IRAP richiedendo l'esistenza di una 'autonoma organizzazione'. La Corte e la Commissione interpretano tale requisito come composto da responsabilità organizzativa e dall'impiego di mezzi e lavoro altrui oltre il minimo indispensabile.

  • Cass. sez. un. sent. n. 9451 del 10/05/2016

    ... Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.... Se fra gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi 'personali' di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionali concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nell'attività diretta allo scambio di beni o di servizi.

    La giurisprudenza di legittimità richiede che il contributo dei collaboratori sia di natura professionale e idoneo a produrre valore aggiunto (incremento del fatturato) affinché si configuri autonoma organizzazione. Mansioni meramente esecutive o di segreteria, anche se svolte da un dipendente part-time, non sono sufficienti.

Massime di principio

  • Per l'assoggettamento ad IRAP dei liberi professionisti è necessario dimostrare l'esistenza di una 'autonoma organizzazione': responsabilità organizzativa del professionista e impiego di mezzi/lavoro altrui oltre il minimo indispensabile.
  • La semplice presenza di una segretaria o di un dipendente part-time che svolga compiti esecutivi non integra di per sé l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
  • Occorre che il collaboratore non occasionale abbia la stessa professionalità o svolga compiti che si combinino con la specifica professionalità del professionista, apportando valore aggiunto e incrementando il fatturato.
  • L'accertamento dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito; le sue valutazioni sono vincolanti in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
  • In situazioni simili, il contribuente deve documentare la natura delle mansioni dei collaboratori e l'incidenza dei mezzi strumentali sull'attività (quantità, qualità, effetto sul fatturato) per ottenere il riconoscimento dell'assenza di autonoma organizzazione.
  • L'Amministrazione finanziaria può rettificare la propria posizione per periodi differenti (come avvenuto per anni diversi nel caso), ma in giudizio la prova dell'autonoma organizzazione resta determinante per l'esito.

Testo integrale

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