Ordinanza n. 1656/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - delle Linee Guida n. 260277 del 10.11.2025, adottate congiuntamente dal Ministero del Turismo e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto “linee guida di coordinamento tra l'istituto dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati, previsto dal d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, e l'uso a fini commerciali delle unità da diporto disciplinato dal d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171”; - ove occorrer possa, di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e presupposti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Linee guida ministeriali sul coordinamento tra pacchetti turistici, servizi turistici collegati e uso commerciale delle unità da diporto
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato le linee guida adottate congiuntamente dai due Ministeri, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto la violazione della normativa di settore e l'eccesso di potere, sostenendo che le linee guida consentirebbero alle agenzie di viaggio di intermediare nella conclusione di contratti di locazione o noleggio di unità da diporto in violazione della disciplina speciale della mediazione marittima e del diporto nautico. Secondo la ricorrente, tale disciplina altererebbe le condizioni concorrenziali nel mercato dei servizi turistici via mare e del trasporto passeggeri, con possibili ricadute sulla sicurezza della navigazione. In sede cautelare, ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'asserita alterazione dell'assetto competitivo del mercato.
La decisione
Il TAR non ha definito né la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedessero un più approfondito esame, anche alla luce delle difese delle amministrazioni e della documentazione depositata dalla ricorrente. Ha inoltre rilevato la necessità di ulteriori chiarimenti istruttori sui rapporti concorrenziali tra navigazione da diporto e trasporto passeggeri, sulle concrete modalità con cui le linee guida inciderebbero sul mercato, sulle condizioni economiche e sui rapporti contrattuali dei pacchetti turistici comprendenti l'uso di unità da diporto, sul soggetto che percepisce il corrispettivo e sulle ragioni per cui le agenzie non potrebbero commercializzare analogamente i servizi di trasporto passeggeri della ricorrente. Ha quindi disposto il deposito di memorie e documenti nei termini dell'art. 73 c.p.a. e ha fissato l'udienza pubblica del 10 giugno 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che la celere definizione del merito potesse soddisfare le esigenze cautelari senza adottare una sospensione immediata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79
La disciplina dei pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati costituisce uno dei parametri normativi oggetto del coordinamento interpretativo operato dalle linee guida impugnate.
d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171
La disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto e della mediazione marittima è indicata dalla ricorrente quale normativa speciale asseritamente violata dalle linee guida.
art. 55 c.p.a.
Consente, nel contesto cautelare, di fissare una ravvicinata udienza di merito quando la celere definizione del giudizio può soddisfare le esigenze cautelari; il comma 10 è espressamente richiamato nel dispositivo.
art. 73 c.p.a.
È richiamato quale disciplina dei termini per il deposito delle memorie e dei documenti richiesti dal Collegio per i chiarimenti istruttori.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare riguarda linee guida o atti amministrativi di portata interpretativa e le questioni di legittimità dipendono da articolati profili normativi e fattuali, il giudice può ritenere necessario un approfondimento nella sede di merito anziché definire immediatamente il fumus boni iuris.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la fissazione di una ravvicinata udienza pubblica di merito, senza concessione della sospensione, quando la celere definizione del giudizio costituisce una tutela adeguata rispetto al pregiudizio prospettato.
- La verifica dell'asserita alterazione concorrenziale richiede l'accertamento concreto del mercato di riferimento, dei rapporti tra attività potenzialmente concorrenti, delle modalità di commercializzazione dei servizi, della struttura dei corrispettivi e dei rapporti contrattuali tra intermediari, operatori e clienti finali.
- Quando la decisione dipende da fatti rilevanti non sufficientemente chiariti, il giudice amministrativo può invitare le parti a produrre memorie e documenti istruttori, rinviando la trattazione del merito a un'udienza successiva.
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