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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26454/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena (2 anni) concessa con la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta. Il ricorrente deduceva che il giudice dell'esecuzione non aveva acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio; sosteneva inoltre che la precedente condanna del 13/12/1976 per bancarotta semplice doveva considerarsi estinta per intervenuta prescrizione/estinzione ex art. 167 e 172 c.p., e che, in ogni caso, sarebbe spettato al Pubblico ministero impugnare la nuova concessione se le cause ostative erano note.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto necessario richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite (Longo) secondo cui, prima di revocare la sospensione condizionale della pena per la presenza di cause ostative, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se tali cause fossero documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio. Nel caso di specie tale acquisizione non è avvenuta; pertanto la revoca deve essere riesaminata dopo l'acquisizione del fascicolo. Le altre censure sono state assorbite ma non precluse.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Disciplina le condizioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la revoca può essere disposta se il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede l'estinzione o effetti particolari in relazione a precedenti decisioni e alla riabilitazione (richiamato in contestazione relativa ai precedenti ostativi)

  • art. 167 cod. pen.

    Regola l'estinzione della pena con il decorso del tempo; invocato dal ricorrente per sostenere che la precedente condanna del 1976 fosse estinta e quindi non ostativa

  • art. 172 cod. pen.

    Disciplina l'estinzione della pena per decorso del tempo; collegato all'argomento dell'ultraquadragennale decorso dalla irrevocabilità della sentenza del 1976

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione ai poteri e procedure del giudice dell'esecuzione in tema di revoca di benefici penali

  • Sezioni Unite "Longo" (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015)

    "Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio."

    Fissa il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al momento della concessione del beneficio; solo se quelle cause non erano documentalmente note il giudice dell'esecuzione può intervenire per revocare il beneficio

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena senza prima acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione quando sussistono dubbi sulla conoscibilità documentale di cause ostative al momento della concessione
  • Se le cause ostative erano documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, la revoca è legittima; se non lo erano, la revoca può essere preclusa
  • Precedenti penali molto remoti possono comunque costituire motivo ostativo, ma va valutato se quelle condanne siano estinte per intervenuto decorso ai sensi degli artt. 167 e 172 c.p.
  • È preferibile che il Pubblico ministero impugni tempestivamente la decisione di concessione del beneficio quando ritenga note cause ostative, ma l'assenza di impugnazione non sostituisce l'onere del giudice dell'esecuzione di verificare documentalmente la situazione
  • In caso di incertezza procedurale sull'esistenza o sulla conoscibilità delle cause ostative, la decisione corretta è il rinvio per nuovo esame dopo l'acquisizione integrale del fascicolo di cognizione

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