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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5950 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.D. aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998 e 1999, sostenendo l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente aveva ottenuto ragione dalla Commissione tributaria provinciale e poi dalla Commissione tributaria regionale. L'Agenzia ha impugnato la decisione d'appello deducendo l'insufficienza della motivazione, poiché il giudice regionale aveva escluso l'autonoma organizzazione con una motivazione generica, senza esaminare elementi quali l'entità delle spese, i compensi corrisposti a terzi e l'esercizio dell'attività in forma associata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata generica e tautologica e quindi priva di adeguato contenuto argomentativo. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti o professioni realizzano ex lege il presupposto dell'IRAP. La decisione sulle spese è stata rinviata all'esito del nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3

    Le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni realizzano ex lege il presupposto di imposta.

    La Corte richiama il principio per cui l'esercizio associato dell'attività professionale costituisce, di per sé, il presupposto impositivo dell'IRAP, senza necessità di dimostrare ulteriori elementi di autonoma organizzazione individuale.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 7371 del 14 aprile 2016

    Le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni realizzano ex lege il presupposto di imposta.

    Il principio delle Sezioni Unite viene indicato come criterio vincolante per il giudizio di rinvio: lo studio professionale associato è soggetto a IRAP in ragione della forma associata dell'attività.

Massime di principio

  • Quando un'attività professionale è esercitata tramite un'associazione tra persone fisiche, la forma associata può essere sufficiente a integrare il presupposto dell'IRAP, senza che sia necessario provare una distinta autonoma organizzazione riferibile al singolo professionista.
  • Una sentenza tributaria che esclude l'IRAP deve esaminare concretamente gli elementi indicativi dell'organizzazione, come spese rilevanti, compensi a terzi, dipendenti, beni strumentali e modalità associata dell'attività; una motivazione generica può essere cassata per insufficienza motivazionale.
  • Nel giudizio di rimborso dell'IRAP, il contribuente deve dimostrare l'assenza del presupposto impositivo quando sostiene di non essere soggetto all'imposta, ma tale valutazione deve essere condotta considerando la concreta struttura dell'attività e, per gli studi associati, il principio specifico affermato dalle Sezioni Unite.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente in via definitiva l'imposta all'Amministrazione, ma impone al giudice di merito un nuovo esame conforme al principio di diritto indicato dalla Corte.

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