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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18956/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un pagamento effettuato in esecuzione di una transazione intervenuta tra una società e un professionista per compensi relativi ad anni precedenti. La società sosteneva di aver corrisposto al professionista un importo "omnicomprensivo" pari a euro 5.504,21, ma di aver poi accertato che tale somma era stata pattuita al lordo della ritenuta d'acconto, quantificata in euro 1.146,88. Poiché la ritenuta non era stata operata al momento del pagamento, la società aveva chiesto la restituzione della somma al professionista, assumendo altresì che questi non l'avesse versata all'Erario. Il professionista aveva opposto il decreto ingiuntivo deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della società. Il giudice di pace rigettava l'opposizione, ma il Tribunale, in appello, accoglieva integralmente il gravame ritenendo in sostanza che la società potesse rivalersi solo previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 64 d.P.R. 600/1973 e 35 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente assimilato la posizione del sostituto a quella del sostituito e configurato una solidarietà non prevista per la ritenuta d'acconto; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 67 d.P.R. 600/1973, rilevando che il sostituito resta tenuto all'imposta sul reddito ma lo scomputo delle ritenute prescinde dall'effettivo versamento da parte del sostituto, con conseguente insussistenza dell'arricchimento indebito del professionista e erroneità della decisione che negava la pretesa della società.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha chiarito che, nel sistema della ritenuta d'acconto sui compensi professionali, il mancato operare della ritenuta non elimina l'obbligo del sostituto di corrispondere la somma corrispondente, né esclude il suo diritto di rivalsa successiva nei confronti del sostituito. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il sostituito rimane soggetto passivo dell'imposta e, in caso di omesso versamento della ritenuta da parte del sostituto, può essere chiamato a rispondere in via solidale verso l'Erario, ma ciò non esclude il diritto del soggetto che ha pagato in eccesso o per errore di recuperare l'importo indebitamente corrisposto o di far valere la corretta regolazione del rapporto interno. La sentenza del Tribunale di Milano è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, affinché riesamini la questione dell'importo richiesto a titolo di ritenuta d'acconto e verifichi l'adempimento dell'obbligazione tributaria anche alla luce dell'avviso emesso nei confronti della società, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è autosufficiente se contiene una chiara esposizione dei fatti di causa e delle posizioni processuali, tale da consentire di comprendere svolgimento del procedimento e ragioni delle pretese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 64, primo comma, d.P.R. 600/1973

    Il sostituto d'imposta è il soggetto obbligato, per legge, al pagamento di imposte in luogo di altri, anche a titolo di acconto; la Corte distingue tale figura dalla solidarietà sul tributo e ribadisce la permanenza della soggettività passiva in capo al sostituito.

  • artt. 23 ss. d.P.R. 600/1973

    La ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo è un meccanismo di riscossione anticipata e obbliga il sostituto a trattenere e versare la somma corrispondente.

  • art. 35 d.P.R. 602/1973

    La solidarietà del sostituito opera nel caso in cui il sostituto non abbia effettuato il versamento della ritenuta, chiarendo che fuori da tale ipotesi non vi è solidarietà per l'acconto d'imposta.

  • art. 1292 c.c.

    L'adempimento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri; la Corte lo richiama per spiegare gli effetti della solidarietà nel caso previsto dalla disciplina tributaria.

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che lo scomputo delle ritenute prescinde dall'effettivo versamento; la Corte ne valorizza il quadro sistematico nel senso che il sostituito non può essere gravato due volte dello stesso prelievo.

  • art. 96 c.p.c.

    Era stata chiesta dalla parte opposta la condanna per responsabilità aggravata, ma la Corte non si sofferma sul merito di tale domanda.

Massime di principio

  • Nella sostituzione a titolo d'acconto, il sostituto ha un'obbligazione autonoma di trattenere e versare la ritenuta, mentre il sostituito resta il soggetto passivo dell'imposta; il mancato prelievo non elimina l'obbligo del sostituto né trasforma automaticamente il rapporto in una solidarietà generalizzata.
  • La solidarietà del sostituito verso l'Erario per l'imposta connessa alla ritenuta non effettuata opera solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; non può essere desunta in via estensiva dalla sola disciplina del sostituto d'imposta.
  • Nel rapporto interno tra sostituto e sostituito, il soggetto che abbia pagato l'importo comprensivo della ritenuta non può vedersi negare la tutela solo perché non ha ancora fornito la prova del versamento all'Erario, quando la questione riguarda la corretta imputazione dell'importo pattuito e la rivalsa successiva.
  • Quando un compenso professionale è pattuito come "omnicomprensivo", il giudice deve verificare se l'accordo debba intendersi comprensivo anche della componente fiscale da ritenuta d'acconto, evitando letture che conducano a duplicazioni del prelievo o a indebiti arricchimenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioTransazione
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della prova

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