Sentenza n. 16690/2026 - Roma, Sezione 4T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 10^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, Pagina 2 di 32 d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento in parte qua, 3. del Provvedimento di inquadramento prot. n. 89606 del tre novembre 2022 emesso nei confronti della ricorrente (doc. A); 4. della Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022, anch'essa impugnata in parte qua (doc. B); 5. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale CONDANNA dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 6. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 7. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 8. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 9. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Virgili Alessandra l’8/11/2023: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 10^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento • del nuovo Provvedimento di inquadramento prot. n. 92534 del 18 ottobre 2023 (doc. 1), emesso nei confronti del ricorrente che ha confermato e reso definitivo quanto disposto con provvedimento di inquadramento prot. n. 89606 del 3 novembre 2022; • della Delibera del Consiglio ANAC n. 417 del 13.9.2023 (doc. 2), pubblicata sulla rete intranet dell'ANAC in data 10.10.2023, recante la decisione “di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente”, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti ed ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato su richiesta dell'Amministrazione, nonché; • dei presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (Provvedimento di inquadramento prot. n. 89606 del 3 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente doc. A; Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022 doc. B), oltre a tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale CONDANNA dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 1. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 2. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 3. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 4. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti ANAC di primo inquadramento al 10° livello della scala stipendiale, adottati nel 2022 e confermati nel 2023, e delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inizialmente inquadrata dal 1° gennaio 2019 al 17° livello della scala stipendiale AGCM, ha impugnato il nuovo inquadramento al 10° livello, disposto da ANAC in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, e la successiva conferma definitiva. Ha dedotto che l’Autorità avrebbe applicato solo formalmente il criterio della contiguità giuridica, mantenendo nella sostanza il precedente sistema e attribuendo livelli aggiuntivi mediante un automatismo uniforme, senza una valutazione individuale della professionalità. Ha lamentato la mancata adeguata valorizzazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità, nonché il difetto di istruttoria e la disparità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019. Ha chiesto l’annullamento degli atti, il riesame e la ricostruzione della carriera con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019, la rideterminazione del trattamento e il pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione. ANAC ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e ha chiesto il rigetto. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della causa in ragione della pendenza dell’appello contro una precedente sentenza e di un distinto procedimento di inquadramento relativo a dipendenti assunti tramite mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il differimento è ammesso solo in casi eccezionali, in presenza di un’effettiva pregiudizialità del diverso giudizio; tale nesso non sussisteva, anche perché il procedimento di inquadramento richiamato riguardava una diversa categoria di dipendenti. Il Collegio ha quindi prescisso dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Ha respinto le censure di violazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, richiamando il consolidato orientamento secondo cui le delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023 hanno correttamente attuato il criterio della contiguità giuridica. L’ANAC poteva esercitare la propria autonomia regolamentare senza riprodurre puntualmente i livelli attribuiti dall’AGCM e ha legittimamente utilizzato l’anzianità di servizio, l’ultimo livello posseduto e le progressioni stipendiali previste per valorizzare l’esperienza professionale. Sono state respinte anche le censure di difetto d’istruttoria e disparità di trattamento: la precedente giurisprudenza richiamata aveva ritenuto articolata l’istruttoria, svolta tenendo conto delle diverse professionalità e coinvolgendo le organizzazioni sindacali, e la ricorrente non aveva dimostrato uno specifico pregiudizio individuale. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti respinti; spese compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
È noto che ai sensi dell’art. 73 cpa comma 1 bis il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una "pregiudizialità" del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è consentito solo eccezionalmente, quando sia dimostrato un effettivo rapporto di pregiudizialità con un parallelo giudizio.
art. 74 c.p.a.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 cpa) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
Il TAR richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione di una decisione resa su questioni sostanzialmente identiche per fondare il rigetto nel merito.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede una situazione eccezionale e la dimostrazione di un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con un diverso giudizio; la mera pendenza di un appello o di un procedimento amministrativo relativo a una diversa categoria di destinatari non è sufficiente.
- Nell’attuare una pronuncia che richiede di valorizzare la contiguità giuridica negli inquadramenti del personale, un’autorità dotata di autonomia regolamentare non è tenuta a replicare puntualmente il sistema adottato da un’altra amministrazione: può individuare parametri oggettivi, come l’anzianità di servizio e l’ultimo livello posseduto, purché idonei a considerare la professionalità maturata.
- La contestazione dell’inquadramento e del trattamento economico richiede allegazioni e riscontri riferiti alla concreta posizione professionale del dipendente; deduzioni generiche circa la mancata valorizzazione dell’esperienza o l’esistenza di un danno economico non dimostrano, da sole, un pregiudizio individuale.
- Non sussistono difetto d’istruttoria o disparità di trattamento quando il procedimento di inquadramento abbia considerato le diverse professionalità mediante criteri generali pertinenti e il ricorrente non dimostri in concreto una penalizzazione della propria posizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 2023/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 2025/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 4732/2026 - Milano, Sezione 4
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 4733/2026 - Milano, Sezione 4
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 4736/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 4748/2026 - Milano, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →