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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01330/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2002. La parte promissaria acquirente aveva agito per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare ex art. 2932 c.c.; in primo grado il tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale della promittente venditrice, aveva dichiarato la risoluzione del preliminare per inadempimento della controparte, ma aveva respinto la domanda di indennizzo per l'asserita occupazione abusiva dell'immobile. La corte d'appello ha confermato il rigetto dell'indennizzo, rilevando che l'occupazione era stata tollerata dalla venditrice e, comunque, che non erano stati allegati e provati in modo sufficiente né il danno né il suo fondamento. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: mancava la prova del perfezionamento della notifica del ricorso, poiché nel fascicolo non risultavano depositati i messaggi PEC del ricorso e della procura né le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg, e la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare l'avvenuta notifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando d'ufficio la mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso. Ha precisato che tale prova può essere prodotta fino all'udienza camerale ai sensi degli artt. 372, 379 e 380-bis c.p.c.; tuttavia, in assenza della documentazione richiesta, il procedimento notificatorio non può ritenersi perfezionato e il vizio è qualificato come inesistenza della notifica, con conseguente impossibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese è stata emessa, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare proposta dalla parte promissaria acquirente.

  • art. 372 c.p.c.

    la prova dell'avvenuta notifica del ricorso può essere prodotta sino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale.

  • art. 379 c.p.c.

    indicato come termine ultimo, per il rito applicabile, per il deposito della prova della notifica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato come termine ultimo, nel procedimento camerale, per il deposito della prova della notifica.

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notifica è preclusa quando la sua omissione integri inesistenza della notificazione, non mera nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la prova del perfezionamento della notifica del ricorso è un presupposto processuale essenziale: se non risulta dagli atti, il ricorso è inammissibile.
  • La prova dell'avvenuta notifica può essere depositata fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale, ma la sua totale mancanza nel fascicolo impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio.
  • Quando non è dimostrata l'esistenza stessa della notifica, il vizio è qualificato come inesistenza e non consente la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta l'annotazione, se dovuta, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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