Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29333/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che confermava la custodia cautelare in carcere. L'accusa contestava a Rosario il concorso nella tentata estorsione (capo 22) aggravata: minaccia/violenza ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3 c.p., l'aggravante per utilizzo del "metodo mafioso" e l'agevolazione ai sensi dell'art. 416‑bis.1 c.p. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) insufficienti e travisate le ragioni della gravità indiziaria e sussisterebbe una desistenza; 2) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 (si sostiene che il ricorrente non è stato condannato per 416‑bis ma solo rinviato a giudizio); 3) e 4) contestazione dell'applicabilità dell'art. 416‑bis.1 sotto il profilo del "metodo mafioso" e dell'agevolazione mafiosa per assenza di elementi probatori specifici (ad es. imposizione del rifornimento di ghiaccio).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la conferma della custodia cautelare, individuando un quadro indiziario grave e coerente: la sequenza degli eventi (prospettata dagli atti) mostra una condotta pianificata finalizzata a costringere la vittima ad approvvigionarsi dal fornitore collegato alla cosca; la foratura degli pneumatici è stata valutata nel contesto come atto idoneo e univoco a sostenere l'azione estorsiva. La doglianza sulla desistenza è stata respinta: nei reati a forma libera la desistenza è possibile solo se il tentativo è incompiuto, non quando sono già posti in essere atti che innescano il meccanismo causale verso l'evento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenze di autosufficienza e per mancata indicazione del vantaggio pratico derivante dall'esclusione dell'aggravante in sede cautelare. Il terzo e quarto motivo sono stati ritenuti generici e privi di confronto argomentativo con la motivazione del giudice del riesame. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola la competenza e la procedura per il riesame delle misure cautelari; qui il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza cautelare e la Cassazione verifica la legittimità della motivazione entro i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 629 c.p. (tentata estorsione) in relazione ad art. 628 c.p.

    Fondamento del capo di incolpazione per tentata estorsione; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi relativi agli atti idonei a costringere la vittima.

  • art. 628, comma 3, n. 3 c.p.

    "violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416‑bis cod. pen."

    Aggravante della fattispecie estorsiva quando la violenza/minaccia proviene da soggetti legati alla mafia; la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario giustificasse l'applicazione di tale aggravante.

  • art. 416‑bis c.p.

    Definizione di associazione mafiosa; la presenza di soggetti collegati alla cosca e l'uso dell'intimidazione sono stati valutati dalla Corte come elementi idonei a inquadrare il fatto nell'ambito di attività mafiose.

  • art. 416‑bis.1 c.p.

    Aggravante per il "metodo mafioso" e per l'agevolazione della associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione alla luce della contestualità, dell'intimidazione e dello schema estorsivo emerso nelle indagini.

  • artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.

    Principi sulla motivazione del provvedimento cautelare: la motivazione del tribunale del riesame integra/completa quella del primo giudice e viceversa; la Cassazione verifica l'adeguatezza e la coerenza logico‑giuridica della motivazione senza rivalutare i fatti in fatto.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Previsione procedurale usata per trattare il ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto nel rispetto di tale disciplina.

  • art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria relativi alla comunicazione e registrazione del provvedimento (citati in ordine alle conseguenze del rigetto).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rivalutare il quadro fattuale o ricalcolare la gravità indiziaria salvo che non vi sia manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione: le censure che implichino una diversa valutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili.
  • La motivazione del giudice del riesame e quella del giudice che ha emesso la misura sono complementari: carenze dell'una possono essere integrate dall'altra purché le ragioni logico‑giuridiche siano leggibili nel complesso degli atti.
  • Nei reati a forma libera (come l'estorsione) la desistenza è configurabile solo se l'azione non ha ancora prodotto gli atti idonei e univoci diretti al conseguimento dell'evento; una volta posti in essere tali atti, l'argomento della desistenza è inefficace in sede cautelare.
  • Per contestare in Cassazione l'applicazione di specifiche aggravanti occorre un ricorso autosufficiente che indichi chiaramente il vizio e il vantaggio pratico che si intende ottenere in sede cautelare; meri rilievi generici o astratti vengono dichiarati inammissibili o infondati.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" e l'agevolazione di 416‑bis.1 possono essere desunte dal contesto, dalla continuità delle condotte intimidatorie e dai collegamenti tra gli autori e la consorteria mafiosa; non è necessario sempre una prova esplicita di imposizione se il quadro indiziario mostra un sistema di imposizione e intimidazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.