Ordinanza n. 3210/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto n. 000500, recante la data del 25 marzo 2026, con il quale è stato disposto che: “Per le motivazioni esposte in premessa, il certificato attestante il superamento di un Esame di certificazione delle competenze professionali nell’ambito del Programma Postuniversitario di Formazione e Sviluppo Professionale Continuo: Formazione di insegnanti itineranti e sostegno per l’inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali, organizzato dal Dipartimento di Formazione Professionale e Programmi Operativi, rilasciato, in data 22 gennaio 2018 da “Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures” Romania, non può essere riconosciuto come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 e degli articoli 45 e 49 TFUE, per l’esercizio della professione di insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria (codici meccanografici ADAA , ADEE) (All.1); - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto del riconoscimento in Italia, quale titolo accademico di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno, di un certificato rilasciato da un'università rumena
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha negato il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2013/55/UE e degli artt. 45 e 49 TFUE, di un certificato attestante il superamento di un esame di certificazione delle competenze professionali nell'ambito di un programma postuniversitario rumeno di formazione per insegnanti itineranti e per il sostegno all'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico degli studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della motivazione relativa alla natura non abilitante del titolo e alla divergenza tra i programmi formativi, sostenendo che le eventuali differenze avrebbero potuto essere colmate mediante adeguate misure compensative. Ha rappresentato il pregiudizio derivante dalla titolarità di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato, con scadenza il 31 agosto 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il decreto ministeriale impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento. In base al sommario esame proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa sull'iter formativo estero e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo erano già state affrontate dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22/2022; che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi doveva essere rigorosa, alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori; e che le differenze formative avrebbero potuto essere superate mediante misure compensative. Il periculum è stato ravvisato anche in relazione al contratto di insegnamento di sostegno in essere, con scadenza il 31 agosto 2026. La tutela cautelare è stata concessa con efficacia limitata alla cessazione del contratto. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 3 febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per valutare i presupposti della tutela cautelare e disporre la sospensione del provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
direttiva 2013/55/UE
Il riconoscimento dei titoli professionali esteri deve essere valutato nel rispetto del sistema europeo e degli obiettivi di agevolare la circolazione dei lavoratori; le divergenze formative devono essere motivate rigorosamente e possono essere affrontate mediante misure compensative.
art. 45 TFUE
La disciplina del riconoscimento del titolo deve essere considerata alla luce della libera circolazione dei lavoratori.
art. 49 TFUE
La disciplina del riconoscimento del titolo deve essere considerata alla luce della libertà di stabilimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare integralmente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale richiede una motivazione rigorosa e non può limitarsi alla mera rilevazione delle differenze; tali divergenze devono essere valutate anche in funzione della possibilità di imporre adeguate misure compensative.
- Nel valutare il riconoscimento di titoli professionali esteri, l'amministrazione deve interpretare e applicare la disciplina nazionale in coerenza con il diritto dell'Unione europea, considerando gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori.
- La titolarità di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato, unitamente al rischio di pregiudizio derivante dal diniego del riconoscimento del titolo estero, può concorrere a integrare il periculum in mora necessario per la tutela cautelare; la sospensione può essere limitata alla durata del contratto.
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