Cassazione Penale, Sentenza n. 44098/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorrente censura, con unico motivo, la mancata verifica approfondita e l'errata valutazione dell'attualità della pericolosità sociale ai sensi degli artt. 1 e 4, lett. c) e d) del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la decisione si è fondata genericamente sui precedenti penali nonostante l'ultimo fatto delittuoso risalga al settembre 2021 e vi sia prova di reinserimento sociale (anche tramite lo studio).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava a contestare la motivazione di merito anziché indicare una violazione di legge; ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione (solo per violazione di legge, salvo motivazione inesistente o meramente apparente). Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione completa e logica: la pericolosità sociale di Capone è risultata persistente per una serie continuativa di reati dal 2015 e per la gravità del fatto del 22/9/2021 (condanna per tentato omicidio), nonché per la violazione di misure cautelari; il tempo trascorso non è decisivo se la detenzione ha impedito ulteriori reati, mentre il percorso di studi è stato comunque tenuto in considerazione con la riduzione a un anno della misura. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (artt. 1 e 4, lett. c) e d))
La normativa sulle misure di prevenzione è la base normativa del giudizio sulla pericolosità sociale; il ricorrente aveva invocato un difetto di accertamento dell'attualità della pericolosità ai sensi di tali norme, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione concreta e motivata delle condizioni personali rientri nel potere discrezionale del giudice e sia stata correttamente esercitata.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione non è luogo per rimettere in discussione motivazioni di merito se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente (che costituirebbe violazione dell'obbligo di provvedere motivatamente).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una somma alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
Cass. Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il controllo di legittimità sulle misure di prevenzione è limitato e non può sostituirsi alla valutazione di merito compiuta dal giudice di merito, salvo casi di motivazione assente o palesemente apparente.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro misure di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge; le critiche alla valutazione di merito sono generalmente inammissibili.
- Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione occorre allegare e documentare fatti nuovi e concreti che mettano in crisi la valutazione della persistente pericolosità sociale; il richiamo generico al percorso di reinserimento non è sufficiente se non accompagnato da elementi decisivi.
- Il tempo intercorso dall'ultimo reato non è automaticamente determinante: la detenzione o altre condizioni possono spiegare l'assenza di ulteriori episodi e non escludono la persistenza del pericolo.
- Quando il giudice di merito fornisce una motivazione completa e logica che mette a confronto elementi aggravanti e attenuanti (es. gravità del fatto, continuità della condotta, studio o reinserimento), la Cassazione tende a confermare la decisione salvo profili di illegittimità formale o di motivazione del tutto mancante.
- Chi impugna deve mirare a dimostrare la violazione di norme procedurali o sostanziali (es. mancanza di motivazione) per superare il filtro di inammissibilità; le mere dispute sulla valutazione probatoria sono di regola inammissibili.
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