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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06069/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2010, con cui l’Amministrazione contestava maggiori redditi diversi ex art. 67 t.u.i.r. sulla base di accertamenti bancari: su conti correnti intestati al contribuente risultavano un bonifico e due versamenti in contanti per complessivi euro 11.141,75, ritenuti non giustificati. Il contribuente impugnava l’atto deducendo, in via preliminare, la violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni e per l’omessa redazione del processo verbale di constatazione; nel merito sosteneva che due operazioni erano coperte da risparmi personali e che la terza derivava da una movimentazione societaria nell’ambito di una società di cui era stato legale rappresentante. La CTP accoglieva il ricorso. In appello l’Ufficio vedeva dichiarato inammissibile il gravame per tardività. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 11 d.l. 50/2017, sostenendo che la CGT di secondo grado aveva erroneamente calcolato il termine lungo senza applicare la sospensione semestrale prevista per le controversie definibili in cui è parte l’Agenzia delle entrate, sospensione che, secondo la ricorrente, faceva slittare la scadenza del termine di impugnazione e rendeva tempestivo l’appello notificato il 15/09/2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle entrate. Ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 01/02/2017 e che la CGT di secondo grado, nel dichiarare tardivo l’appello dell’Ufficio, aveva omesso di considerare la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017 per le controversie definibili aventi ad oggetto, tra l’altro, l’impugnazione di avvisi di accertamento. Poiché il termine lungo ex art. 327 c.p.c. scadeva entro il periodo interessato dalla sospensione, esso doveva essere automaticamente prorogato di sei mesi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini l’appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67 t.u.i.r.

    richiamato come base normativa della contestazione di redditi diversi non dichiarati oggetto dell’avviso di accertamento

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    dedotto dal contribuente come norma violata per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni e per l’omessa redazione del PVC, ma non oggetto della decisione di cassazione

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione deve essere computato tenendo conto della sospensione speciale prevista dalla normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle impugnazioni nel processo tributario

  • art. 11, comma 9, d.l. 50/2017

    per le controversie definibili in cui è parte l’Agenzia delle entrate sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono nel periodo previsto dalla norma

  • art. 11 d.l. 50/2017

    introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, con effetti anche sulla sospensione dei termini processuali

  • L. 96/2017

    legge di conversione del d.l. 50/2017, richiamata ai fini dell’efficacia della sospensione dei termini

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio denunciato in cassazione, qualificato come nullità della sentenza per errore nel dichiarare tardivo l’appello

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell’art. 11 d.l. 50/2017, se la parte è l’Agenzia delle entrate, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera anche sul termine lungo ex art. 327 c.p.c. quando la scadenza cada nel periodo indicato dalla norma.
  • Il giudice di appello che valuti la tempestività di un gravame deve verificare non solo il termine ordinario o lungo di impugnazione, ma anche l’eventuale incidenza di sospensioni speciali previste da leggi sopravvenute applicabili alla controversia.
  • L’omessa considerazione della sospensione speciale dei termini di impugnazione integra errore di diritto censurabile in cassazione, con conseguente cassazione della decisione che abbia erroneamente dichiarato tardivo l’appello.
  • Per il computo del termine lungo di impugnazione nelle liti soggette alla disciplina di definizione agevolata, il termine ordinario va cumulato con il periodo di sospensione previsto dalla legge speciale, prorogando in tal modo la scadenza finale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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