Cassazione Penale, Sentenza n. 17232/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26 settembre 2025 con cui la Corte d'appello di Milano, su istanza del Procuratore generale, ha rideterminato la pena complessiva per reati dichiarati in continuazione tra sentenze emesse in date diverse. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 671 e 665 c.p.p. e dell'art. 81 c.p., nonché carenza o manifesta illogicità della motivazione, contestando in particolare che una delle sentenze (Tribunale di Milano, 14 marzo 2024) non era ancora divenuta irrevocabile alla data della pronuncia impugnata perché era stato proposto appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato, sulla base del certificato del casellario e della documentazione in atti, che la sentenza del 14 marzo 2024 non era irrevocabile alla data dell'ordinanza impugnata (era stato proposto appello il 25 ottobre 2024 e l'irrevocabilità rilevata riguardava altri capi e altro imputato). Poiché l'art. 671 c.p.p. richiede che le sentenze per i reati da unificare in executivis siano già passate in giudicato, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Il Procuratore generale aveva peraltro già chiesto l'annullamento con trasmissione degli atti.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Secondo la Corte di Cassazione, l'art. 671 c.p.p. postula che, ai fini dell'unificazione in executivis della pena, i reati da riunire siano stati già giudicati con sentenze passate in giudicato; se una sentenza è ancora soggetta ad impugnazione non può concorrere alla determinazione della pena complessiva.
art. 665 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente quale norma violata; nell'estratto fornito non è sviluppata un'interpretazione autonoma di questa disposizione da parte della Corte di Cassazione, che ha invece fondato la decisione sulla mancanza del requisito della irrevocabilità richiesto dall'art. 671 c.p.p.
art. 81 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in riferimento alla disciplina della continuazione; dal testo emerge che la decisione della Cassazione si è concentrata sull'irrevocabilità delle sentenze, senza una specifica disamina normativa estesa dell'art. 81 c.p.
Massime di principio
- Per calcolare e unificare le pene in executivis sulla base di più sentenze è necessario che tutte le sentenze considerate siano passate in giudicato; la presenza di un'appello pendente su una delle sentenze esclude la possibilità di includerla nel calcolo della pena complessiva.
- Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena su istanza del Procuratore generale deve accertare ufficialmente lo stato di irrevocabilità delle sentenze (richiedendo e valutando il certificato del casellario e la documentazione processuale) prima di disporre l'unificazione per continuazione.
- Se viene disposta l'unificazione in presenza di una sentenza non irrevocabile, la parte interessata può proporre ricorso per cassazione e ottenere l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- In presenza di irrevocabilità parziale (cioè alcuni capi o alcuni imputati irrevocabili e altri no), il giudice dell'esecuzione deve considerare solo le condanne già definitive; le pronunce non definitive vanno escluse finché perdura la possibilità di impugnazione.
- Per la difesa è importante monitorare e attivare tempestivamente i mezzi di impugnazione; per la pubblica accusa e per il giudice è fondamentale verificare formalmente la documentazione attestante la definitività delle sentenze prima di procedere alla redeterminazione della pena.
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