Cassazione Penale, Ordinanza n. 12464/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal GUP per guida in stato di ebbrezza. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione sulla prova del tasso alcolemico: secondo la difesa, la certificazione medica e le annotazioni sanitarie non sarebbero state coerenti con la ricostruzione temporale dell'incidente e degli accertamenti, così da mettere in dubbio il superamento della soglia penalmente rilevante. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una mera rilettura del compendio probatorio e in censure di fatto già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza di appello aveva esaminato specificamente i motivi difensivi con motivazione non carente, non contraddittoria e non manifestamente illogica, valorizzando il fatto che, dopo l'incidente, l'imputato non era in stato di incoscienza nonostante l'elevato tasso alcolemico, e che le incongruenze orarie nella documentazione sanitaria erano frutto di un mero errore. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992
Disposizione incriminatrice richiamata per il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista dalla lettera c).
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992
Richiamo alla disciplina sanzionatoria/aggravata collegata alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza oggetto di condanna.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già vagliate e a sollecitare una diversa lettura delle prove è inammissibile, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la verifica della prova del tasso alcolemico può essere desunta dal complesso degli elementi documentali e clinici; eventuali incongruenze meramente formali o orarie, se spiegabili come errori materiali e non decisive sul contenuto probatorio, non integrano vizio di motivazione.
- La nozione di stato di coscienza non coincide necessariamente con una condizione di piena lucidità o con l'essere "vispo e dialogante"; la valutazione giudiziale può basarsi su elementi oggettivi e contestuali ricavati dagli accertamenti svolti dopo il sinistro.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, al ricorrente seguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove disposta dalla Corte.
Come è indicizzato
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