Sentenza del 12/01/2017 n. 575 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria centrale di Milano, che aveva confermato la riduzione del reddito di partecipazione attribuito a C.G. da 285.819.000 a 54.305.550. Ha dedotto, in particolare, la violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, la carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza e, in subordine, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla determinazione del reddito imponibile della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva riattivazione del procedimento notificatorio. La prima notifica non era andata a buon fine il 5 dicembre 2012 perché il destinatario risultava trasferito; l'Agenzia ha rinnovato la notifica soltanto il 21 febbraio 2013, senza indicare né provare quando avesse appreso dell'esito negativo della prima notifica. Secondo la Corte, la riattivazione doveva avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esito negativo, salvo prova di circostanze eccezionali. Non sono state liquidate spese perché il resistente non si è costituito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14, comma 1
litisconsorzio necessario
L'Agenzia sosteneva che le controversie riguardanti il reddito della società di persone e quello imputato al socio dovessero essere trattate nello stesso giudizio, con la partecipazione necessaria di tutti gli interessati. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 61 e 36, comma 2, n. 4
Sono state invocate dall'Agenzia in relazione alla dedotta carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza tributaria. Anche tali questioni non sono state esaminate per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.
Sono stati richiamati a sostegno della censura relativa all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La Corte non ha deciso questa questione nel merito.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, i vizi processuali e l'omesso esame di un fatto decisivo denunciati dall'Agenzia. Le relative censure non sono state esaminate perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 325 c.p.c.
La Corte ha utilizzato il termine previsto per il ricorso per cassazione come parametro per stabilire il tempo massimo ragionevole di riattivazione della notifica: la metà di tale termine, individuata in trenta giorni.
Principio affermato da Cass., Sezioni Unite, n. 14594/2016
la ripresa del procedimento notificatorio deve intervenire entro un tempo ragionevolmente contenuto
Quando la notifica non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, gli effetti della prima richiesta possono conservarsi solo se il notificante riattiva tempestivamente la procedura, indica e prova quando ha appreso dell'esito negativo e completa la nuova notifica, di regola, entro trenta giorni da tale conoscenza.
Massime di principio
- Se una notifica processuale fallisce per una causa non imputabile al notificante, non è sufficiente effettuare una nuova notifica: occorre riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio.
- Il notificante deve documentare sia l'esito negativo della prima notifica sia il momento in cui ne è venuto a conoscenza; in mancanza, non può dimostrare il rispetto del termine di riattivazione.
- Il termine di riferimento indicato dalla sentenza è di trenta giorni dalla conoscenza dell'esito negativo, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- La rinnovazione tardiva della notifica può comportare l'inammissibilità del ricorso, anche quando le questioni sollevate nel merito potrebbero essere fondate.
- In una controversia sul reddito di partecipazione di una società di persone, può sussistere litisconsorzio necessario tra società e soci; tuttavia, tale questione viene esaminata solo se il ricorso supera preliminarmente i requisiti di ammissibilità.
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