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Ordinanza

Ordinanza n. 2290/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (Napoli Federico II); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (Napoli Federico II); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (Napoli Federico II); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali per l’ammissione a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura, prova di ammissione e atti di correzione e valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inserita nella graduatoria nazionale in forza della disciplina sopravvenuta, aveva conseguito la sufficienza in due dei tre insegnamenti del semestre filtro ed era stata assegnata a una sede universitaria diversa da quella indicata come prima preferenza. Ha impugnato le graduatorie, i decreti ministeriali e gli atti della procedura, deducendo l’illegittimità dei criteri di formazione della graduatoria, del recupero dei voti rifiutati, della mancata assegnazione della sede preferita, della mancata redistribuzione di posti asseritamente vacanti, nonché vizi relativi alla par condicio, all’anonimato, alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte corrette, ai sinonimi ammessi e al funzionamento del sistema informatico. Ha inoltre prospettato violazione del decreto legislativo di riforma, eccesso di delega e illegittimità costituzionale dell’esclusione, in prima applicazione, delle università non statali e dei corsi in lingua inglese, per violazione degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. Ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e l’assegnazione alla sede di prima scelta.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando al merito le valutazioni più approfondite. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, fondato su sezioni della graduatoria e bonus differenziati in relazione al numero delle sufficienze e alle modalità di conseguimento dei risultati. Il sistema tutela i candidati che avevano conseguito e accettato le sufficienze secondo le regole originarie, collocandoli prima dei candidati ammessi grazie alla disciplina sopravvenuta, e non viola la par condicio. La valorizzazione del voto rifiutato soltanto in caso di esito negativo al secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Le censure contro la disciplina sopravvenuta sono state inoltre ritenute carenti di interesse, poiché proprio tale disciplina ha consentito alla ricorrente di essere inserita in graduatoria e immatricolata; la sua caducazione avrebbe potuto determinarne l’esclusione. Non è stata dimostrata la prova di resistenza né l’effettiva disponibilità dei posti nella sede preferita al momento dell’assegnazione. Le assegnazioni successive a candidati con punteggio inferiore, conseguenti a rinunce, non sono comparabili con l’assegnazione originaria e non comportano la riapertura generalizzata delle preferenze. La mancata immediata redistribuzione dei posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, potendo tali posti essere destinati a trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi, anche per esigenze di continuità didattica. La censura relativa al mutamento delle regole è stata ritenuta ipotetica e controfattuale, oltre che riconducibile all’autoresponsabilità della candidata. Il TAR ha escluso, allo stato, violazioni del d.lgs. n. 71/2025 o eccesso di delega: la disciplina ministeriale rientra nella discrezionalità tecnica attuativa e non altera i presupposti sostanziali fissati dal legislatore. Ha escluso anche i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità, per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il periculum è stato negato perché la ricorrente era già immatricolata a Medicina e Chirurgia e il pregiudizio consisteva soltanto nella mancata assegnazione alla sede preferita. Il giudice ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università, chiedendo chiarimenti documentati sulla correzione, sui criteri valutativi, sui sinonimi, sul sistema informatico e sui verbali. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria mediante pubblici proclami, con pubblicazione sul sito del Ministero entro venti giorni e deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese cautelari sono state poste a carico della ricorrente per complessivi euro 500,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha rigettato l’istanza per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    la previsione dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025

    È stato oggetto della questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese; il TAR ha escluso rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha ritenuto non configurabile l’eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l’applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le categorie di atenei e corsi.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni organizzative e dalle peculiarità degli atenei e dell’offerta formativa.

  • art. 34 Cost.

    Le dedotte violazioni sono state ritenute non adeguatamente specificate e prive di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    Le dedotte violazioni sono state ritenute non adeguatamente specificate e prive di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati è sommamente difficile; devono comunque essere specificati i destinatari mediante elenco nominativo.

Massime di principio

  • In una procedura nazionale di accesso universitario, l’ampliamento sopravvenuto della platea dei candidati ammessi in graduatoria può essere articolato per sezioni e bonus differenziati, purché il sistema preservi la preferenza dei candidati che possedevano i requisiti secondo le regole originarie e graduI progressivamente il diverso scostamento da tali requisiti.
  • La valorizzazione di una votazione positiva rifiutata dal candidato può essere limitata ai casi e alle modalità stabiliti dalla disciplina ministeriale, quando gli esami costituiscano anche esami di profitto universitario e il secondo esito sostituisca il precedente secondo la logica ordinaria della carriera accademica.
  • Il candidato che impugna la disciplina sopravvenuta non ha un interesse concreto e attuale alla sua caducazione quando proprio tale disciplina gli abbia consentito l’inserimento in graduatoria e l’immatricolazione, poiché l’annullamento potrebbe comportarne l’esclusione e non è possibile ottenere selettivamente soltanto gli effetti favorevoli della disciplina.
  • Nella contestazione dell’assegnazione di una sede universitaria, la comparazione deve avvenire tra posizioni collocate nella medesima sezione della graduatoria e riferite allo stesso momento procedurale; le assegnazioni successive rese possibili da rinunce non sono automaticamente comparabili con l’assegnazione originaria.
  • La mera presenza di posti residui dopo la chiusura degli scorrimenti non determina un diritto o una posizione attuale alla riassegnazione della sede preferita, quando la disciplina preveda l’utilizzo dei posti per trasferimenti, passaggi o altre esigenze organizzative e didattiche del sistema universitario.
  • L’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non trasforma la notificazione in una mera pubblicità: l’avviso deve indicare i controinteressati mediante elenco nominativo e la pubblicazione deve essere eseguita nei termini fissati dal giudice, a pena di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiMotivi aggiunti e ricorso incidentaleIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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