Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/10/2023 n. 28663 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l'avviso di pagamento TARI relativo all'annualità (omissis) per locali commerciali sostenendo che i locali producevano prevalentemente imballaggi secondari e terziari, rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, smaltiti a proprie cure; ne deriverebbe il difetto dello ius impositionis del Comune e l'inesigibilità della quota variabile della tariffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate in parte le doglianze del Comune e ha cassato la sentenza della CTR limitatamente alla statuizione che aveva escluso la TARI sull'intera superficie. Ha confermato il principio secondo cui gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) sono rifiuti speciali non assimilabili ex lege e che i regolamenti comunali che li assimilino ai rifiuti urbani vanno disapplicati. La Corte ha però precisato che, anche quando sia provata la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili su porzioni di superficie, resta comunque dovuta la quota fissa della tariffa per l'intera superficie; la parte variabile è invece esclusa per la sola porzione in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili. La causa è stata rinviata alla CTR Abruzzo per rideterminare l'applicazione della TARI alla luce di questi principi e per regolare le spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639, 641, 649, 684

    Definisce il presupposto della TARI e dispone l'esclusione dalla determinazione della superficie assoggettabile della parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili; autorizza i Comuni a disciplinare riduzioni per i rifiuti assimilati e individua il divieto di assimilazione per magazzini e aree funzionalmente ed esclusivamente collegati.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), artt. 183, 216-226, 218, 221, 226, 198

    Ricodifica la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio; definisce imballaggio e rifiuto da imballaggio e configura un regime speciale per la gestione degli imballaggi, escludendo l'immissione degli imballaggi terziari nel circuito dei rifiuti urbani e prescindendo dal potere comunale di assimilazione per questi casi.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), artt. 21, 31, 34 e ss.

    Storica disciplina sulla gestione dei rifiuti e sugli imballaggi che ha attribuito produttori/utilizzatori alla responsabilità della gestione degli imballaggi; principi che sono stati recepiti e confermati dal Codice dell'Ambiente.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 3

    Norma richiamata in relazione alla determinazione della tariffa e alla sua struttura; utilizzata per argomentare la distinzione tra parte fissa e parte variabile della tassa.

  • Regolamento comunale TARI (art. 9, art. 13, art. 25 citati nella vicenda)

    Il regolamento può prevedere riduzioni della quota variabile per rifiuti speciali assimilati e disciplinare aspetti dichiarativi, ma non può assimilare ex lege gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani; disposizioni regolamentari in contrasto con le norme sovraordinate vanno disapplicate.

  • Norme di diritto processuale citate (art. 132 c.p.c., art. 36 D.Lgs. 546/92, art. 360 c.p.c.)

    Riferimenti formali alla materia del ricorso per cassazione e ai motivi di impugnazione; utilizzati dalle parti per censurare applicazioni normative e omissioni di pronuncia.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari se non esiste raccolta differenziata attivata) sono rifiuti speciali non assimilabili ex lege ai rifiuti urbani: i regolamenti comunali che li assimilano vanno disapplicati.
  • La quota variabile della TARI non è dovuta per la sola porzione di superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, purché il contribuente dimostri tale circostanza con documentazione (denunce, planimetrie, formulari, contratti di smaltimento).
  • La quota fissa della TARI resta comunque dovuta per intero da chi detiene locali, anche se in essi si producono rifiuti speciali non assimilabili, perché tale componente finanzia costi generali e di investimento non parametrati alla quantità di rifiuti conferiti.
  • In caso di produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali assimilati, si applicano le riduzioni regolamentari della quota variabile proporzionali alle quantità e alle superfici dimostrate; occorre dettagliata individuazione delle aree.
  • L'onere dichiarativo e probatorio per ottenere l'esclusione o la riduzione grava sul contribuente: la denuncia di variazione deve indicare superfici e tipologie e va supportata da prove (formulari, contratti, perizie), ma il giudice valuta in concreto la sufficienza della documentazione.
  • Le contestazioni sulle omissioni di pronuncia o su vizi procedurali possono essere trattate come decisioni implicite quando risultino superate dalla soluzione adottata; il ricorso in cassazione richiede comunque specificità e conformità alle regole di ammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.