Cassazione Civile, Ordinanza n. 23896/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di pagamento per il "Tributo 0648 – contributo opere irrigue" relativo agli anni 2015, 2016 e 2017. Il primo giudice aveva accolto il ricorso e la decisione era stata confermata in appello, ritenendo l'atto inesistente o nullo perché emesso da un soggetto che la corte territoriale aveva considerato non più esistente a seguito del riordino dei consorzi di bonifica siciliani disposto dalla legge regionale n. 5/2014. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso, perché atto non rientrante tra quelli tassativamente elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992; (2) violazione del termine di impugnazione e dell'onere della prova sulla tempestività del ricorso introduttivo; (3) erronea interpretazione dell'art. 13 L.R. Sicilia n. 5/2014 e del regolamento del Consorzio di bonifica Sicilia orientale, sostenendo che il riordino non avesse estinto immediatamente i consorzi territoriali accorpati; (4) errata qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza e conseguente negazione della legittimazione dell'ente emittente.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione fondata sulla mancata attestazione di conformità della procura notificata via PEC, perché si trattava di mera irregolarità non lesiva dello scopo dell'atto in assenza di disconoscimento della controparte. Ha poi dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale: il primo perché introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito e non autosufficientemente allegata, oltre che comunque non condivisibile nella parte in cui limitava la difesa del contribuente; il secondo perché astratto e privo della deduzione concreta della tardività del ricorso originario. La Corte ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 13 L.R. Sicilia n. 5/2014 non ha determinato l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati, ma un processo progressivo di riordino, con conservazione della legittimazione degli enti preesistenti fino alla conclusione della riorganizzazione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 196-novies disp. att. c.p.c.
La mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura analogica integra, di regola, una irregolarità formale; l'effetto preclusivo si produce solo se la controparte disconosce la conformità della copia.
art. 369 c.p.c.
La procura speciale conferita con atto separato deve essere depositata unitamente al ricorso per cassazione a pena di improcedibilità, ma nel sistema applicato dalla Corte la relativa disciplina va letta in modo non formalistico e coordinata con i principi di effettività della tutela.
art. 372, comma 2, c.p.c.
È consentito il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale.
art. 16-undecies d.l. n. 179 del 2012
È richiamato per il principio secondo cui la conformità della copia informatica della procura analogica deve essere attestata dal difensore; la Corte però privilegia un'interpretazione meno formalistica in assenza di contestazione.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma va interpretata alla luce dei principi costituzionali: è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria con le sue ragioni fattuali e giuridiche.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
La doglianza sulla tardività è stata ritenuta inconferente perché il ricorrente non ha allegato la concreta decadenza del ricorso del contribuente entro il termine di sessanta giorni.
art. 2697 c.c.
Non può essere evocato in astratto; occorre dedurre un effettivo erroneo riparto dell'onere della prova su un fatto controverso e decisivo.
art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5
La norma di riordino dei consorzi di bonifica ha natura programmatoria e organizzatoria e non determina, per il solo fatto dell'istituzione del nuovo consorzio, l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati.
art. 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
I piani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti fino a diversa determinazione, a conferma della continuità dell'attività consortile nel periodo transitorio.
art. 1705 c.c.
È richiamato solo per escludere che il mandato senza rappresentanza sia l'effettivo fondamento della legittimazione dell'ente; l'eventuale uso di tale categoria negli atti organizzativi è ritenuto erroneo e superfluo.
art. 24 Cost.
È valorizzato quale base del principio di effettività della tutela giurisdizionale e di interpretazione non formalistica delle preclusioni processuali.
art. 111 Cost.
È richiamato per sostenere la necessità di un processo improntato a ragionevolezza e a effettività della tutela.
art. 53 Cost.
È richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per affermare che l'atto tributario che esprime una pretesa deve poter essere contestato dal contribuente.
art. 97 Cost.
È evocato a sostegno della lettura funzionale e non meramente formale della disciplina tributaria e amministrativa.
art. 100 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente ma non assume un ruolo decisivo nella ratio della decisione.
art. 323 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente ma non incide sulla soluzione della controversia.
artt. 49, 50 e 52 d.lgs. 546/1992
Richiamati dal ricorrente per sostenere il diritto all'appello e la doglianza sulla pretesa estinzione dell'ente, ma la Corte risolve la questione sulla base della continuità del consorzio accorpato.
art. 6 CEDU
È menzionato quale parametro del principio di effettività e dell'accesso al giudice, da preferire a letture eccessivamente formalistiche.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È utilizzato come fondamento sovranazionale del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice.
art. 19 TUE
È richiamato nel quadro dei principi sovranazionali a tutela dell'effettività della protezione giurisdizionale.
art. 21 septies L. 241/1990
È menzionato nel quarto motivo, ma la Corte non vi fonda la decisione, assorbendo il motivo stesso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato via PEC, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura rilasciata su supporto analogico non determina improcedibilità se la controparte non ne disconosce la conformità: l'omissione resta una mera irregolarità formale priva di effetto lesivo dello scopo dell'atto.
- In materia tributaria, l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va letta in modo costituzionalmente orientato: è impugnabile ogni atto con cui l'ente renda comunque nota al contribuente una specifica pretesa tributaria, con indicazione delle sue ragioni fattuali e giuridiche, anche se l'atto non è nominativamente previsto dall'art. 19 d.lgs. 546/1992.
- La deduzione in cassazione di una questione non trattata nei gradi di merito è inammissibile se la parte non indica specificamente dove e quando la questione sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
- Un motivo di ricorso fondato sulla violazione del termine di impugnazione o sull'onere probatorio è inammissibile o inconferente se non viene allegata in concreto la tardività dell'azione o un effettivo errore sul riparto dell'onere della prova rispetto a fatti decisivi.
- Il riordino dei consorzi di bonifica siciliani ex art. 13 L.R. n. 5/2014 ha natura programmatica e organizzatoria: non comporta di per sé l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati, che conservano operatività e legittimazione fino al completamento della procedura di riunificazione.
- Le previsioni regolamentari e le delibere transitorie che mantengono vigenti ruoli, affidamenti e attività degli enti accorpati confermano la continuità dell'esercizio delle funzioni consortili, compresa la potestà impositiva e di riscossione, fino alla definitiva conclusione del riordino.
- L'eventuale uso della categoria del mandato senza rappresentanza in atti organizzativi non è decisivo per la legittimazione dell'ente, che va desunta dalla disciplina normativa sostanziale dell'operatività transitoria dell'organismo pubblico.
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