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Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 2532 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - omessa costituzione del ricorrente - inammissibilità del giudizio - consegue - rilievo in ogni stato e grado - è possibile - rilievo d'ufficio - è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata costituzione del ricorrente nelle forme e nei termini previsti determina l'inammissibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio. Tale vizio può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non può essere sanato dalla successiva costituzione del resistente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'omessa o irregolare costituzione in giudizio del ricorrente nel procedimento di appello tributario. Ai sensi degli articoli 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992, il ricorrente deve costituirsi entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, depositando presso la segreteria della Commissione tributaria adita l'originale del ricorso notificato o una sua copia, insieme alla ricevuta di spedizione della raccomandata. Il termine decorre dalla spedizione del ricorso, non dalla sua ricezione da parte del resistente.

Norme richiamate

  • Art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Impone al ricorrente di costituirsi entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, depositando l'originale notificato o una copia del ricorso e la ricevuta di spedizione.

  • Art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Estende al giudizio di appello le regole sulla costituzione del ricorrente previste dall'articolo 22.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorrente deve rispettare rigorosamente il termine di trenta giorni per la costituzione e depositare la documentazione richiesta.
  • Quando il ricorso è notificato tramite posta, ai fini della costituzione rileva la data di spedizione, purché sia depositata anche la relativa ricevuta.
  • L'omessa costituzione del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio.
  • Il vizio può essere rilevato d'ufficio dal giudice in qualsiasi fase e grado del processo.
  • La costituzione del resistente non sana l'omessa costituzione del ricorrente né impedisce la dichiarazione di inammissibilità.

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