Sentenza del 29/10/2018 n. 2532 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - omessa costituzione del ricorrente - inammissibilità del giudizio - consegue - rilievo in ogni stato e grado - è possibile - rilievo d'ufficio - è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata costituzione del ricorrente nelle forme e nei termini previsti determina l'inammissibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio. Tale vizio può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non può essere sanato dalla successiva costituzione del resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'omessa o irregolare costituzione in giudizio del ricorrente nel procedimento di appello tributario. Ai sensi degli articoli 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992, il ricorrente deve costituirsi entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, depositando presso la segreteria della Commissione tributaria adita l'originale del ricorso notificato o una sua copia, insieme alla ricevuta di spedizione della raccomandata. Il termine decorre dalla spedizione del ricorso, non dalla sua ricezione da parte del resistente.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Impone al ricorrente di costituirsi entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, depositando l'originale notificato o una copia del ricorso e la ricevuta di spedizione.
Art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Estende al giudizio di appello le regole sulla costituzione del ricorrente previste dall'articolo 22.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorrente deve rispettare rigorosamente il termine di trenta giorni per la costituzione e depositare la documentazione richiesta.
- Quando il ricorso è notificato tramite posta, ai fini della costituzione rileva la data di spedizione, purché sia depositata anche la relativa ricevuta.
- L'omessa costituzione del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio.
- Il vizio può essere rilevato d'ufficio dal giudice in qualsiasi fase e grado del processo.
- La costituzione del resistente non sana l'omessa costituzione del ricorrente né impedisce la dichiarazione di inammissibilità.
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