Sentenza del 03/02/2016 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di accertamento - Cessione di immobili - Imposta di registro - Imposte dirette
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento della maggiore plusvalenza non può essere legittimato dal solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro. L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori, idonei a dimostrare che il corrispettivo effettivamente pattuito e percepito sia superiore a quello dichiarato. In assenza di tali elementi, la pretesa impositiva fondata esclusivamente sullo scostamento deve essere annullata o comunque ritenuta illegittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione avrebbe determinato una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte dirette sulla base dello scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione di immobili o aziende e il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Il principio affermato esclude che tale differenza costituisca, da sola, prova sufficiente dell'esistenza di un maggior corrispettivo occulto.
Norme richiamate
Imposta di registro
Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento indiziario, ma non si trasferisce automaticamente nella determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette.
Imposte dirette e determinazione della plusvalenza
Per accertare una maggiore plusvalenza occorre dimostrare l'esistenza di un corrispettivo effettivo superiore a quello dichiarato; il solo maggior valore fiscale attribuito al bene non è sufficiente.
Massime di principio
- I valori determinati in un'imposta non possono essere automaticamente utilizzati per rettificare la base imponibile di un'altra imposta, se le rispettive discipline hanno presupposti e finalità differenti.
- Lo scostamento tra il valore dichiarato e quello accertato ai fini dell'imposta di registro è, al più, un indizio: per fondare un accertamento ai fini delle imposte dirette servono ulteriori elementi concreti e concordanti.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare non solo un maggior valore dell'immobile o dell'azienda, ma un effettivo maggior corrispettivo percepito dal cedente.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'avviso evidenziando l'assenza di prove ulteriori rispetto al semplice richiamo al valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
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