Sentenza del 24/06/2015 n. 13024 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.S. ha impugnato le cartelle contestando, da un lato, vizi formali quali l'omessa sottoscrizione dell'emittente e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e, dall'altro, il difetto di motivazione delle cartelle. In particolare, ha sostenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse respinto tali censure senza una motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: per le cartelle riferite a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità né annullabilità, se non incide concretamente sul diritto di difesa. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente il generico richiamo della CTR a un precedente giurisprudenziale per giustificare il difetto di motivazione delle cartelle. Quando la cartella costituisce il primo e unico atto con cui viene esercitata la pretesa tributaria, deve contenere, anche in forma sintetica, gli elementi necessari per consentire al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
La sanzione della nullità per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento si applica alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.
L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Obbligo di indicare negli atti dell'amministrazione finanziaria il responsabile del procedimento e gli elementi essenziali della motivazione.
La violazione dell'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, per le cartelle anteriori al 1° giugno 2008, non produce automaticamente nullità o annullabilità in assenza di una specifica sanzione e di una concreta lesione del diritto di difesa.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies
Il provvedimento non è annullabile per violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti quando, per la sua natura vincolata, il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
La disposizione può escludere l'annullabilità della cartella per vizi formali non influenti sul contenuto dell'atto e sul diritto di difesa del contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Disciplina la cartella di pagamento.
La cartella deve essere motivata in modo adeguato, soprattutto quando non è preceduta da un autonomo atto impositivo notificato al contribuente.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei limiti applicabili.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo ai vizi formali e fondato quello concernente l'insufficiente motivazione della sentenza sulla motivazione delle cartelle.
Corte costituzionale, sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009
Ha ritenuto legittima la disciplina che limita la sanzione della nullità alle cartelle relative ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.
Massime di principio
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento deve essere valutata in base alla data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008, tale omissione non comporta automaticamente la nullità della cartella.
- I vizi formali non determinano l'annullamento dell'atto se la procedura è vincolata, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso e non è dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.
- Quando la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, essa deve contenere una motivazione, anche sintetica, con gli elementi necessari a comprendere origine, importo, periodo e criteri di calcolo del debito.
- Un generico richiamo a una sentenza o a un precedente giurisprudenziale non è sufficiente a motivare una decisione giudiziaria: il giudice deve spiegare perché quel precedente sia applicabile al caso concreto.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva nel merito: il giudice di rinvio dovrà verificare concretamente se le cartelle contenevano informazioni sufficienti e decidere nuovamente anche sulle spese.
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