Cassazione Penale, Sentenza n. 40049/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, de plano, il reclamo ex art. 35-ter L. n. 354/1975 per presunto difetto di motivazione. Il ricorrente deduce vizio di motivazione: sostiene che il reclamo conteneva motivi specifici, tra cui il peggioramento delle condizioni di salute a seguito di presunto trattamento inumano e il richiamo a certificazioni mediche depositate nel fascicolo, e che il provvedimento si è basato solo su informazioni dalle direzioni carcerarie senza valutare adeguatamente la sua situazione clinica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto impugnato ritenendo che il Presidente non potesse dichiarare inammissibile de plano il reclamo con decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., perché tale procedura è consentita solo per richieste manifestamente infondate (difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione). Nel giudizio di impugnazione (al quale è assimilabile il reclamo al Tribunale di Sorveglianza) si applica invece la regola per cui l'inammissibilità va dichiarata con ordinanza dal "giudice dell'impugnazione" (art. 591, comma 1, cod. proc. pen.) e, se l'organo è collegiale, dal collegio. La Corte ha altresì ricordato l'obbligatorietà del contraddittorio, con avviso alle parti, partecipazione del Pubblico Ministero e assistenza/partecipazione del difensore. Per questi motivi ha annullato il decreto e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma perché decida sul reclamo.
Norme richiamate
art. 35-ter L. n. 354 del 1975
Disciplina il reclamo al Tribunale di Sorveglianza proposto dal detenuto; la Corte tratta il reclamo come impugnazione che richiede il rispetto delle garanzie procedurali del giudizio di impugnazione (contraddittorio, partecipazione del PM, difensore).
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità per il Presidente di dichiarare de plano l'inammissibilità solo nelle ipotesi di manifesta infondatezza (difetto delle condizioni di legge) o di mera riproposizione; non è applicabile al di fuori di queste ipotesi per non derogare al principio del contraddittorio.
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'inammissibilità delle impugnazioni è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione; se il giudice è collegiale, la decisione spetta al collegio, assicurando dunque il procedimento camerale e il contraddittorio.
Massime di principio
- Il Presidente del Tribunale non può dichiarare inammissibile de plano un reclamo al Tribunale di Sorveglianza salvo che la richiesta sia manifestamente infondata o mera riproposizione: altrimenti va garantito il contraddittorio.
- Il reclamo del detenuto ex art. 35-ter L. n. 354/1975 è assimilabile, sotto il profilo procedurale, a un'impugnazione: l'inammissibilità va quindi pronunciata con ordinanza del giudice dell'impugnazione (collegio se organo collegiale).
- La valutazione della fondatezza di un reclamo che invoca condizioni di salute e certificazioni mediche richiede l'esame del fascicolo e delle prove, non può essere decisa esclusivamente sulla base di informazioni fornite dalle direzioni carcerarie senza contraddittorio.
- La mancata motivazione o l'impiego di una procedura inappropriata (decreto ex art. 666/2 cpp quando non ricorrono i presupposti) è vizio che comporta annullamento e rimessione degli atti per la decisione di merito.
- In simili procedimenti è obbligatoria la partecipazione del Pubblico Ministero e l'assistenza/partecipazione del difensore (di fiducia o d'ufficio) per assicurare un contraddittorio effettivo.
- Se si contesta un decreto di inammissibilità, è efficace nel ricorso evidenziare vizi procedurali oltre che vizi di merito (es. mancata valutazione di documentazione medica), poiché i tribunali di legittimità controllano anche il rispetto delle forme procedurali essenziali.
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