Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04376/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, notificato nel 2017, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi accertati con metodo analitico-induttivo, sulla base anche di movimentazioni bancarie. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente apparente, sostenendo che la CTR avesse liquidato in modo solo apodittico l’eccezione di decadenza senza confrontarsi con la specifica doglianza secondo cui il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. 633/1972 non era applicabile, poiché la denuncia penale richiamata riguardava condotte diverse, commesse quale legale rappresentante di società, mentre l’accertamento atteneva a una dichiarazione infedele sui redditi professionali del contribuente, non assistita da rilievo penale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle stesse norme sul raddoppio dei termini, assumendo che la denuncia utile ai fini del raddoppio sarebbe stata solo quella inserita nel p.v.c. del 9 novembre 2016, comunque successiva alla scadenza del termine ordinario; ha inoltre chiesto in via preliminare la dichiarazione di estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata/rottamazione, ma senza dimostrare la corrispondenza tra gli atti indicati nella documentazione prodotta e l’atto impugnato nel presente giudizio.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha escluso che la sentenza d’appello fosse affetta da motivazione apparente, perché la CTR, sia pure sinteticamente, aveva espresso una ragione comprensibile della decisione, ritenendo sufficiente la denuncia penale all’autorità giudiziaria in relazione all’anno d’imposta 2009. Ha poi ritenuto infondata la censura sul raddoppio dei termini, osservando che la disciplina applicabile consentiva il raddoppio quando la violazione comportasse obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati del d.lgs. 74/2000 e che, nel caso concreto, l’accertamento fiscale oggetto di causa era causalmente connesso alle condotte già oggetto di denuncia del 29 settembre 2011, anche se l’atto impositivo finale si fondava su una complessiva posizione fiscale e non sulla rilevanza penale di ogni singolo elemento. La Corte ha inoltre rilevato che la domanda di estinzione per definizione agevolata non poteva essere accolta, perché non era dimostrata la corrispondenza tra l’atto oggetto del giudizio e quelli inseriti nella documentazione di pagamento prodotta. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore importo ex art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo applicabile ratione temporis il termine per notificare l’avviso di accertamento è raddoppiato in presenza di violazioni che comportino obbligo di denuncia penale per reati tributari; il raddoppio non opera se la denuncia è presentata o trasmessa oltre la scadenza del termine ordinario, ma resta sufficiente la sussistenza originaria del presupposto denunciatorio.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in parallelo all’art. 43 d.P.R. 600/1973 come disposizione sul raddoppio dei termini di decadenza in materia IVA, con la medesima logica del presupposto penale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo solo quando la motivazione manchi del tutto o sia radicalmente incomprensibile/contraddittoria al punto da non consentire di riconoscerla come giustificazione della decisione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca la motivazione in senso materiale o grafico, o se essa sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la motivazione della sentenza è nulla solo nei casi estremi di assenza o apparenza della motivazione, non per il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 331 c.p.p.

    La denuncia rilevante ai fini del raddoppio dei termini è quella resa dall’Amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza per fatti che impongano l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Costituisce il catalogo dei reati tributari richiamati dalla disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 1, commi 130-132, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    È la disciplina applicabile al caso, che ha ridefinito il termine ordinario di decadenza e ha previsto il raddoppio per le violazioni con obbligo di denuncia, non operante se la denuncia è tardiva rispetto al termine ordinario.

  • art. 1, comma 132, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Stabilisce il termine ordinario quadriennale e il raddoppio in caso di violazioni penalmente rilevanti, con esclusione del raddoppio per denunce presentate o trasmesse oltre la scadenza ordinaria.

  • art. 1, comma 231, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamato solo ai fini della domanda di definizione agevolata/rottamazione, ma la Corte non ha potuto applicarlo perché non risultava provata la riferibilità dell’atto impugnato alla documentazione prodotta.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il c.d. raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo riconoscibile; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile, se consente di comprendere la ratio decidendi.
  • Nel sistema del raddoppio dei termini di accertamento, ciò che rileva è la sussistenza originaria di fatti per i quali sussista obbligo di denuncia penale, non il successivo esito dell’istruttoria fiscale o la circostanza che l’atto impositivo finale si fondi anche su elementi privi di autonoma rilevanza penale.
  • Il procedimento di accertamento tributario ha ad oggetto la complessiva posizione fiscale del contribuente ed è autonomo rispetto al giudizio sulla responsabilità penale; perciò il venir meno o la diversificazione dei profili penali di singoli elementi non elimina automaticamente il presupposto del raddoppio.
  • Ai fini dell’eccezione di decadenza fondata sulla tardività della denuncia, il contribuente deve allegare e dimostrare che la denuncia utile sia stata presentata oltre la scadenza del termine ordinario o che la pretesa si fondi su fatti del tutto estranei a quelli denunciati.
  • La richiesta di estinzione del giudizio per definizione agevolata richiede la prova della corrispondenza tra gli atti oggetto di sanatoria e l’atto specificamente impugnato nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.