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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11393/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della lavoratrice contro l'ordinanza resa nella fase sommaria, annullando il licenziamento, ordinando la reintegrazione e condannando la società al pagamento delle retribuzioni e dei contributi. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo erronea l'attribuzione alla lavoratrice di un punteggio pari a zero per i carichi di famiglia, con conseguente illegittima inclusione tra gli esuberi. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che dall'ultima certificazione fiscale i carichi di famiglia della lavoratrice risultavano pari a zero e che la stessa si era limitata a lamentare la mancata valutazione del numero complessivo dei familiari. Ha richiamato, in particolare, la certificazione unica 2021, le annualità precedenti e lo stato di famiglia, affermando che dal 2021 i due figli non sarebbero stati più a carico. Nel corso del ricorso sono stati anche richiamati, ma senza autonoma censura alla sentenza impugnata, profili relativi alla regolarità formale della procedura, al rispetto dei criteri di scelta, alla sostituzione con collaboratori a partita IVA, alla distinzione tra COM e tetti di spesa e al quantum dell'indennità risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 348-ter c.p.c., osservando che la decisione di appello non si era discostata dalla motivazione del primo giudice e che la ricorrente non aveva indicato e confrontato le diverse rationes delle sentenze di primo e secondo grado. Ha inoltre rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale documentale e dei fatti storici già esaminati dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni integralmente rigettate, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 223/1991

    Nel contesto del licenziamento collettivo, i carichi di famiglia rilevano secondo i criteri legali; la censura della ricorrente sosteneva che dovessero contarsi i soli familiari a carico e non i componenti del nucleo familiare.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato ritenuto inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È precluso il ricorso per cassazione quando la sentenza di appello non si discosta dalla decisione di primo grado, salvo che il ricorrente indichi e confronti le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni dimostrando la loro diversità.

  • art. 346 c.p.c.

    Il richiamo in appello delle difese non accolte non vale, di per sé, come autonoma censura alla sentenza impugnata se non contiene una specifica critica della decisione di secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei documenti già scrutinati dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado, il ricorrente deve confrontarsi con le ragioni di entrambe le decisioni e dimostrare che esse si fondano su basi fattuali diverse; in difetto opera la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c.
  • Il richiamo generico in appello o in cassazione a difese già svolte non integra motivo di impugnazione se non contiene una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sovrapporre alla valutazione delle prove del giudice di merito una diversa lettura del materiale istruttorio, essendo riservato alla Cassazione il controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica nei limiti consentiti dal vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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