Ordinanza n. 1031/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento della Questura di Arezzo Provv. n. -OMISSIS- - provvedimento di Ammonimento - minore -OMISSIS--OMISSIS- - Data adozione: -OMISSIS- e in pari data notificato ai ricorrenti presso gli Uffici del Commissariato P.S. Di -OMISSIS-(AR) avente ad “Oggetto: Verbale di notifica ed esecuzione del PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO del Questore ai sensi dell'art. 5, commi 5 e segg. del Decreto legge nr. 123/2023 coordinato con la Legge di conversione nr. 159/2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale) e dell'art. -OMISSIS-, commi 1 e 2 del D.L. nr. 11/2009 e successive modificazioni nei confronti di minori di età compresa fra i dodici e i quattordici anni, redatto nei confronti di: -OMISSIS--OMISSIS-, nata a -OMISSIS-(AR), il -OMISSIS-, residente a -OMISSIS-(AR) in -OMISSIS-nr. -OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale pur se di estremi sconosciuti alla ricorrente, compresi, in particolare: il provvedimento della Questura di Arezzo Verbale n.-OMISSIS- del -OMISSIS- notificato ai ricorrenti presso il Commissariato P.S. di -OMISSIS-(AR) in data -OMISSIS- avente ad “Oggetto: Verbale di accertamento e contestazione amministrativa operato nei confronti di: -OMISSIS--OMISSIS-nato il -OMISSIS- a Torino e -OMISSIS--OMISSIS-nata il -OMISSIS- a -OMISSIS-(AR) , esercenti la potestà genitoriale della figlia minorenne -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-; il diniego di accesso agli atti amministrativi relativo ad istanza di accesso agli atti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 a fini di tutela giurisdizionale, formulata dai ricorrenti, per il tramite del Legale scrivente, nei confronti della Questura di Arezzo con Comunicazione Pec inviata in data -OMISSIS- e riscontrata dalla Questura di Arezzo in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego, o conferma di precedenti dinieghi, dell'accesso agli atti del procedimento relativo all'ammonimento del Questore adottato nei confronti della figlia minore e al successivo verbale di contestazione amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto, nell'ambito del ricorso contro il provvedimento di ammonimento e gli atti connessi, un'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. relativa a tutti gli atti del procedimento. L'istanza era motivata da esigenze di tutela giurisdizionale e dalla necessità di predisporre scritti difensivi rispetto a un successivo verbale di contestazione amministrativa. La Questura ha riscontrato la richiesta richiamando precedenti istanze di accesso, già respinte o accolte solo parzialmente, con esclusione degli atti ostensibili previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, poiché riferiti a un procedimento penale riguardante un minore. I ricorrenti hanno quindi contestato il diniego nell'ambito del giudizio incidentale sull'accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. La nuova richiesta costituiva una sostanziale reiterazione di precedenti istanze già rigettate o parzialmente accolte, senza elementi realmente nuovi né una diversa prospettazione dell'interesse legittimante l'accesso. La notificazione del successivo verbale amministrativo non rappresentava un fatto nuovo idoneo a riaprire la questione, essendo un mero sviluppo del procedimento già considerato nelle precedenti richieste. Inoltre, non erano mutate le ragioni ostative all'ostensione degli atti relativi al procedimento penale, la cui acquisizione richiedeva l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria; gli stessi atti erano stati acquisiti dai ricorrenti direttamente presso tale autorità. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'istanza è stata dichiarata inammissibile. Le spese del procedimento incidentale sono state compensate, ritenendo sussistenti idonei motivi.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza ex art. 116, 2° comma c.p.a.
Disciplina la domanda incidentale di accesso proposta nel corso del giudizio; nel caso concreto è stata definita con decisione avente carattere decisorio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
specifica contestazione ex art. 73, 3° comma c.p.a.
Ha consentito al giudice di rilevare e decidere la questione relativa all'inammissibilità dell'istanza per sostanziale reiterazione di precedenti richieste di accesso.
artt. 22 ss. l. 241/1990
istanza di accesso agli atti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241
La richiesta di accesso non può essere reiterata utilmente, con conseguente nuova impugnazione, quando riproduce una precedente istanza già respinta e non contiene elementi nuovi o una diversa prospettazione dell'interesse.
art. 5, commi 5 e seguenti, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in l. 13 novembre 2023, n. 159
provvedimento di ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 5, commi 5 e segg. del Decreto legge nr. 123/2023 coordinato con la Legge di conversione nr. 159/2023
Costituisce la base normativa del provvedimento di ammonimento del Questore nei confronti della minore; la disciplina sostanziale dell'ammonimento non è stata esaminata nel merito nell'ordinanza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale presupposto dell'oscuramento dei dati personali identificativi.
Massime di principio
- La reiterazione di una richiesta di accesso già respinta o parzialmente accolta non obbliga l'amministrazione a un nuovo esame e non rende autonomamente impugnabile il successivo diniego meramente confermativo, quando la nuova istanza non si fondi su elementi nuovi o su una diversa prospettazione dell'interesse all'accesso; la mancata impugnazione tempestiva del primo diniego preclude la reiterabilità utile della richiesta.
- La sopravvenienza di un ulteriore atto appartenente allo stesso procedimento, o comunque costituente sviluppo del procedimento già considerato, non integra di per sé un elemento di novità idoneo a rendere ammissibile una nuova istanza di accesso.
- Quando gli atti richiesti riguardano un procedimento penale e la loro ostensione è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, il successivo accesso amministrativo non può essere utilizzato per superare tale limite in assenza di un mutamento delle ragioni ostative.
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