Sentenza del 27/01/2020 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti - Istituzione e regolare tenuta dei registri contabili - Obbligo - Affermazione - Annotazione in altri registri - Equipollenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano portato in detrazione l'IVA relativa a una serie di acquisti documentati da fatture. In sede di verifica la Guardia di Finanza accertò che la società non aveva istituito i registri IVA obbligatori, non aveva annotato le fatture nei registri e non aveva depositato i bilanci. L'Agenzia delle Entrate disconobbe la detrazione dell'IVA per gli anni 2013-2016 per tale mancata tenuta delle scritture obbligatorie. I ricorrenti contestarono affermando che, ai fini della detraibilità, è sufficiente il possesso di fatture conformi (richiamando la direttiva comunitaria e giurisprudenza UE) e che le omissioni sarebbero meri vizi formali; inoltre dedussero difetto di motivazione in alcuni passaggi dell'avviso di accertamento.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il giudice d'appello ha confermato che il diritto alla detrazione IVA trova titolo nell'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione previsti dal D.P.R. 633/1972 (artt. 21, 23, 24, 25 e art. 19 per la detrazione): il contribuente deve essere in possesso delle fatture, annotarle nell'apposito registro degli acquisti e conservare documentazione e registri. L'omessa tenuta del registro IVA non può essere sanata mediante annotazioni in registri diversi o su fogli mobili; si tratta di un obbligo sostanziale finalizzato a consentire un immediato controllo, e la sua violazione può comportare l'esclusione della detrazione quando sia tale da impedire il perseguimento degli obiettivi comunitari (esatta riscossione ed evasione). Sono inoltre esaminate e respinte le doglianze relative alla motivazione dell'atto di accertamento. Gli appellanti sono condannati in solido al pagamento delle spese di grado per euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972
Stabilisce il diritto alla detrazione dell'IVA a monte per il cessionario; tale diritto trova titolo nell'adempimento degli obblighi soggettivi e contabili previsti dal D.P.R.
D.P.R. 633/1972
Determinano gli obblighi di fatturazione e di tenuta dei registri (registro fatture emesse e registro degli acquisti); la Corte interpreta tali obblighi come condizione necessaria per esercitare il diritto alla detrazione e non supplibili tramite annotazioni in registri diversi.
Direttiva 2006/112/CE (o VI Direttiva 77/388/CEE nella ricostruzione)
art. 226 direttiva 2006/112; art. 17, art. 22 (VI Direttiva)
La normativa comunitaria richiede che gli Stati membri prevedano contabilità sufficientemente dettagliate per consentire i controlli. La Corte Territoriale richiama la giurisprudenza UE che ammette la detrazione quando sono assolti gli obblighi sostanziali, ma riconosce allo Stato membro discrezionalità di esigere l'osservanza completa delle norme contabili nazionali se le omissioni compromettono gli obiettivi di controllo e contrasto all'evasione.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia
C-95/07 Ecotrade; C-146/05 Collee; C-188/09 Profaktor Kulesza; C-18/13 Maks Pen
La Corte UE ha affermato che il principio di neutralità fiscale può giustificare la detrazione anche in presenza di omissioni formali se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti; tuttavia, in presenza di violazioni così gravi da impedire gli obiettivi di controllo ed evitare l'evasione, lo Stato membro può rifiutare la detrazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. sent. nn. 16702/2005; 28333/2005; 662/2014; 27621/2008; 26513/2011; 12913/2008; 20698/2014
La giurisprudenza della Cassazione è richiamata per affermare il principio secondo cui la detraibilità dell'IVA richiede l'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione e che l'omessa tenuta del registro acquisti o fatture non è sanabile con annotazioni in registri diversi; tali obblighi sono considerati sostanziali.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA richiede non solo il possesso della fattura ma anche la sua annotazione nell'apposito registro IVA (registro degli acquisti) e la conservazione della documentazione: l'adempimento contabile è condizione per il diritto alla detrazione.
- L'annotazione delle fatture in registri diversi o su fogli mobili non è equivalente alla tenuta dei registri prescritti e non supplisce l'obbligo normativo: si tratta di obblighi sostanziali finalizzati al controllo immediato.
- La normativa e la giurisprudenza UE consentono, in via generale, di considerare giustificata la detrazione anche quando manchino alcuni vizi formali, purché gli obblighi sostanziali siano rispettati; tuttavia lo Stato membro può rifiutare la detrazione se le violazioni formali sono di tale entità da rendere impossibile il perseguimento degli obiettivi di controllo e contrasto all'evasione.
- In caso di contestazione amministrativa o giudiziaria, il contribuente deve documentare che le omissioni sono meramente formali e non hanno ostacolato i controlli (es. fatture conformi, pagamenti tracciabili, registrazioni alternative idonee a ricostruire operazioni); senza ciò, il rischio di esclusione della detrazione è elevato.
- Prassi consigliata per evitare il rischio di perdita della detrazione: istituzione tempestiva e regolare dei registri IVA obbligatori, annotazione puntuale delle fatture nel registro degli acquisti e delle fatture emesse, conservazione ordinata di fatture e bilanci, e deposito delle scritture e delle dichiarazioni previste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 gen 2020Sentenza del 27/01/2020 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 27 gen 2020Sentenza del 27/01/2020 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 27 gen 2020Sentenza del 27/01/2020 n. 19 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 27 gen 2020Sentenza del 27/01/2020 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 27 gen 2020Sentenza del 27/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 27 gen 2020Sentenza del 27/01/2020 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →